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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il tribunale dichiara l'adottabilità con sentenza quando persiste l'abbandono o le capacità genitoriali sono irrecuperabili; il minore di 12 anni deve essere sentito e tutte le parti possono impugnare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 L. 184/1983 – Sentenza di adottabilità

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

Commento

La pronuncia dello stato di adottabilità: una sentenza irrevocabile salvo impugnazione. L'articolo 15 disciplina la fase conclusiva del procedimento di primo grado: la dichiarazione dello stato di adottabilità. La norma elenca tassativamente i casi in cui può essere pronunciata: mancata comparizione ingiustificata, persistente abbandono, inadempimento delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 12 o, infine, irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.

Quest'ultima ipotesi — «irrecuperabilità in un tempo ragionevole» — è quella che impone la valutazione più delicata: il tribunale deve bilanciare il diritto del minore a una famiglia stabile e definitiva con il diritto dei genitori biologici a recuperare il rapporto. Il parametro temporale «ragionevole» va calibrato sull'età del minore e sulla sua prospettiva di sviluppo, non sulla sola buona volontà dei genitori.

La forma della sentenza (e non del decreto) è coerente con la gravità delle conseguenze: la dichiarazione di adottabilità sospende la responsabilità genitoriale (art. 19) e avvia il percorso che può portare all'adozione definitiva. Le garanzie procedurali sono rafforzate: partecipano il pubblico ministero, il rappresentante della struttura che ospita il minore, il tutore. Il minore di almeno dodici anni deve essere sentito personalmente, così come il minore più piccolo se dotato di capacità di discernimento. La notifica per esteso a tutte le parti, con contestuale avviso del diritto di impugnazione, completa il sistema delle garanzie.

Casi pratici

Caso 1: Dichiarazione di adottabilità per irrecuperabilità genitoriale

Il tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento su Tizia, accerta che le prescrizioni impartite ai genitori ai sensi dell'art. 12 sono rimaste sistematicamente inadempiute e che le capacità genitoriali non sono recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di sviluppo della bambina. Sentiti il pubblico ministero, il rappresentante della comunità che ospita Tizia, il tutore e la bambina (dodicenne), il tribunale pronuncia sentenza di adottabilità, notificata per esteso a tutte le parti con avviso del diritto di impugnazione.

Domande frequenti

In quali casi il tribunale dichiara lo stato di adottabilità?

Quando i genitori non si presentano senza motivo, quando persiste la mancanza di assistenza, quando le prescrizioni impartite restano inadempiute o quando le capacità genitoriali risultano irrecuperabili in tempi ragionevoli.

Con quale forma provvedimentale è dichiarata l'adottabilità?

Con sentenza in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il rappresentante della struttura di accoglienza, il tutore e il minore che ha compiuto dodici anni.

Le parti possono impugnare la sentenza di adottabilità?

Sì. La sentenza è notificata per esteso con contestuale avviso del diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 17 della legge.

Il minore viene sentito prima della sentenza di adottabilità?

Sì. Il minore che ha compiuto dodici anni deve essere sentito; il minore più piccolo deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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