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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di segnalare l'abbandono al procuratore; istituti e comunità trasmettono semestralmente gli elenchi dei minori accolti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 9 L. 184/1983 – Segnalazione delle situazioni di abbandono

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale
sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Commento

Il sistema di segnalazione a tutela del minore in abbandono. L'articolo 9 costruisce un sistema articolato di sorveglianza sociale sul fenomeno dell'abbandono minorile, distribuendo obblighi di segnalazione su più livelli. Al primo livello, chiunque — a titolo facoltativo — può segnalare situazioni di abbandono. Al secondo livello, i soggetti qualificati (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti servizi di pubblica necessità) hanno un obbligo giuridico di riferire «al più presto» al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il comma 2 introduce un meccanismo di controllo periodico: ogni sei mesi istituti e comunità di tipo familiare trasmettono al procuratore l'elenco completo dei minori accolti, con notizie sui genitori, sui rapporti familiari e sulle condizioni psicofisiche. Il procuratore, assunte le necessarie informazioni, può chiedere al tribunale di dichiarare l'adottabilità dei minori risultati in stato di abbandono. Ogni sei mesi il procuratore effettua o dispone ispezioni negli istituti, con possibilità di ispezioni straordinarie in qualsiasi momento.

I commi 4 e 5 introducono obblighi di segnalazione per le situazioni di accoglienza informale prolungata: chi ospita stabilmente un minore non parente per più di sei mesi, e il genitore che affida il figlio a un non parente per lo stesso periodo, devono segnalarlo al procuratore. Le sanzioni per l'omissione sono particolarmente rilevanti: inidoneità agli affidamenti e incapacità all'ufficio tutelare per l'ospitante; possibile decadenza dalla responsabilità genitoriale e apertura della procedura di adottabilità per il genitore.

Casi pratici

Caso 1: Segnalazione da parte di un'insegnante

Un'insegnante si accorge che il suo alunno Tizio, da mesi, mostra segni di trascuratezza grave e racconta di non avere nessuno che si prenda cura di lui. In quanto incaricata di un pubblico servizio, ha l'obbligo di riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni le condizioni del minore in situazione di possibile abbandono.

Domande frequenti

Chi è obbligato a segnalare le situazioni di abbandono al tribunale?

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità hanno l'obbligo giuridico di riferire al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Con quale frequenza gli istituti devono trasmettere l'elenco dei minori accolti?

Semestralmente, con indicazione specifica per ciascun minore della residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche.

Cosa succede a chi ospita un minore per più di sei mesi senza segnalarlo?

L'omissione può comportare l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Il genitore che affida il figlio a estranei ha obblighi di segnalazione?

Sì. Se l'affidamento a persona non parente entro il quarto grado si protrae per più di sei mesi, il genitore deve segnalarlo al procuratore; l'omissione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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