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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 5-ter istituisce un registro nazionale per monitorare gli affidamenti e le strutture disponibili, su base provinciale, con raccolta dati nel rispetto della normativa privacy.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5-ter L. 184/1983 – Registro nazionale delle famiglie affidatarie e delle strutture

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1.
Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.

2.
Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunità di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunità e degli istituti medesimi nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.

3.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.

4.
Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articol.

Commento

Il registro nazionale per la trasparenza degli affidamenti. L'articolo 5-ter risponde a un'esigenza di monitoraggio sistematico del fenomeno dell'affidamento in Italia: istituisce un registro nazionale presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la finalità di mappare quanti minori sono collocati presso famiglie affidatarie, comunità di tipo familiare e istituti, e di prevenire situazioni di collocamento improprio.

Il registro è organizzato su base provinciale e contiene dati numerici aggregati — non nominativi dei minori — relativi sia ai collocamenti in atto sia alla disponibilità dichiarata di famiglie e strutture ad accogliere nuovi minori. La raccolta dati avviene nel rispetto del principio di minimizzazione imposto dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali, privilegiando soluzioni tecnologiche che semplifichino gli adempimenti amministrativi per regioni ed enti locali.

Il comma 4 rimette a un decreto del Ministro per la famiglia, da adottare previo parere della Conferenza unificata e del Garante privacy, la definizione delle modalità operative di tenuta del registro. Questo strumento si integra con il registro dei minori collocati istituito a livello locale presso i tribunali dall'art. 9-bis.

Casi pratici

Caso 1: Monitoraggio degli affidamenti su base provinciale

Il Dipartimento per le politiche della famiglia, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 5-ter, acquisisce dalla Regione i dati aggiornati sul numero di minori in affidamento nella provincia, sul numero di famiglie disponibili e sulla capienza delle comunità di tipo familiare, al fine di verificare l'adeguatezza dell'offerta rispetto alla domanda e prevenire collocamenti in strutture inadeguate.

Domande frequenti

Dove è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie?

Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quali informazioni contiene il registro?

Il numero dei minori collocati per provincia, la denominazione delle comunità e degli istituti e il numero delle famiglie e strutture disponibili all'affidamento o all'inserimento.

Chi fornisce i dati al Dipartimento?

Regioni ed enti locali trasmettono periodicamente i dati numerici e le informazioni necessarie, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Chi approva le regole di funzionamento del registro?

Un decreto del Ministro per la famiglia, previo parere della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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