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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'affidamento dura al massimo ventiquattro mesi, prorogabili solo per grave pregiudizio al minore; il servizio sociale presenta relazioni semestrali e i legami affettivi consolidati sono tutelati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 L. 184/1983 – Provvedimenti e durata dell’affidamento familiare

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano l'articolo 5-bis e gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.

5. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 4, 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, ma decorsi dodici mesi il giudice tutelare
verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.

Commento

La disciplina procedurale dell'affidamento familiare. L'articolo 4 è il fulcro operativo dell'istituto dell'affidamento: regola chi decide, come decide, per quanto tempo e con quali contenuti il provvedimento. Esistono due binari procedimentali: quello consensuale, attivato dal servizio sociale locale con il consenso dei genitori o del tutore e reso esecutivo dal giudice tutelare; e quello contenzioso, di competenza del tribunale per i minorenni quando manca l'assenso.

Il contenuto del provvedimento è prescritto in modo dettagliato: devono essere indicate le motivazioni, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri dell'affidatario, le modalità di mantenimento dei rapporti con i genitori e il nucleo familiare di origine, il servizio sociale responsabile del programma e della vigilanza. Il servizio sociale ha l'obbligo di presentare una relazione semestrale al giudice competente e di segnalare senza indugio ogni evento di particolare rilevanza.

Il limite temporale di ventiquattro mesi ha carattere tassativo nella sua funzione di garanzia, ma può essere prorogato dal tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero, in contraddittorio, quando la sospensione dell'affidamento causerebbe un grave pregiudizio al minore. I commi 5-bis e seguenti tutelano la continuità affettiva: se durante un affidamento prolungato il minore viene dichiarato adottabile, i legami con la famiglia affidataria sono un elemento che il tribunale deve valutare ai fini della decisione sull'adozione.

Casi pratici

Caso 1: Proroga dell'affidamento oltre i ventiquattro mesi

Il minore Caio è in affidamento da quasi due anni. La famiglia di origine non ha ancora recuperato condizioni adeguate. Il pubblico ministero chiede la proroga al tribunale per i minorenni, che la concede in contraddittorio, avendo accertato che interrompere l'affidamento causerebbe un grave pregiudizio al minore, il quale ha sviluppato profondi legami affettivi con la famiglia affidataria.

Caso 2: Continuità affettiva dopo la morte violenta di un genitore

Il minore Tizia perde la madre, uccisa volontariamente dal convivente. Il tribunale competente, dopo i necessari accertamenti, privilegia la continuità delle relazioni affettive con i nonni materni (parenti entro il terzo grado), assicurando altresì il mantenimento del rapporto con la sorella minore.

Domande frequenti

Quanto può durare un affidamento familiare?

Al massimo ventiquattro mesi. Il termine può essere prorogato dal tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero, in contraddittorio, se la sospensione recherebbe grave pregiudizio al minore.

Cosa succede se i genitori non danno il consenso all'affidamento?

Provvede il tribunale per i minorenni, applicandosi le norme sulla responsabilità genitoriale del codice civile.

Quali informazioni deve contenere il provvedimento di affidamento?

Le motivazioni, i tempi e i modi dei poteri dell'affidatario, le modalità di mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e l'indicazione del servizio sociale responsabile.

Il minore adottando può essere preferibilmente affidato alla famiglia affidataria?

Se durante l'affidamento prolungato il minore è dichiarato adottabile e la famiglia affidataria chiede di adottarlo, il tribunale tiene conto dei legami affettivi significativi consolidatisi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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