In sintesi
L’art. 7 della L. 219/2017 stabilisce che la legge si attua con le risorse esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 L. 219/2017 – Clausola di invarianza finanziaria
Testo vigente — Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Invarianza finanziaria. L’art. 7 contiene la consueta clausola con cui il legislatore precisa che l’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate — in particolare il servizio sanitario — vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. La disposizione ha natura contabile e non incide sui diritti sostanziali riconosciuti al paziente dagli articoli precedenti.
Casi pratici
Caso 1: Attuazione a risorse invariate
Un’azienda sanitaria organizza la raccolta e la conservazione delle DAT utilizzando il personale e gli strumenti già in dotazione, senza oneri aggiuntivi, in attuazione della clausola di invarianza finanziaria.
Domande frequenti
Che cosa significa «clausola di invarianza finanziaria»?
Significa che l’attuazione della legge avviene con le risorse già disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Questa norma limita i diritti del paziente?
No. Ha natura puramente contabile e non incide sui diritti riconosciuti dagli articoli sostanziali della legge.
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