Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 6 L. 219/2017 – Norma transitoria

Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

In sintesi

  • L'art. 6 della L. 219/2017 è una norma transitoria che salva i documenti di volontà sui trattamenti sanitari redatti prima dell'entrata in vigore della legge.
  • Riguarda le dichiarazioni depositate presso il Comune di residenza o presso un notaio prima del 31 gennaio 2018.
  • A tali documenti si applicano integralmente le disposizioni della legge 219/2017 sulle DAT.
  • La norma riconosce piena rilevanza giuridica ai «testamenti biologici» anticipati, senza necessità di rifarli.
  • Risolve un vuoto: prima del 2018 molte persone avevano espresso volontà anticipate prive di una cornice legislativa nazionale.
Indice dei contenuti

L'art. 6 della legge 219/2017 stabilisce che i documenti con cui, prima dell'entrata in vigore della legge, una persona aveva espresso le proprie volontà sui trattamenti sanitari - depositati in Comune o presso un notaio - sono validi e seguono le regole delle nuove disposizioni anticipate di trattamento.

Il problema risolto dalla norma

Prima della legge 22 dicembre 2017, n. 219, l'ordinamento italiano non disciplinava in modo organico le dichiarazioni anticipate di volontà, comunemente chiamate «testamento biologico» o «living will». Numerosi cittadini, anche grazie a iniziative di Comuni e associazioni, avevano comunque depositato dichiarazioni con cui indicavano i trattamenti che avrebbero o non avrebbero voluto ricevere in caso di futura incapacità. Questi documenti, però, non avevano un fondamento legislativo certo e la loro efficacia restava controversa. L'art. 6 interviene proprio su questo patrimonio di volontà già manifestate.

Il meccanismo della norma transitoria

La disposizione individua due requisiti perché un documento previgente rientri nella nuova disciplina: deve essere idoneo a esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari e deve essere stato depositato presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della legge. Ricorrendo queste condizioni, al documento «si applicano le disposizioni della medesima legge»: viene cioè equiparato a una disposizione anticipata di trattamento (DAT) ai sensi dell'art. 4, con tutto ciò che ne consegue in termini di vincolatività per il medico e di possibilità di nomina del fiduciario. Le norme transitorie servono esattamente a questo: governare il passaggio dal vecchio al nuovo regime, evitando che situazioni sorte in precedenza restino prive di tutela o debbano essere ricostituite da capo.

Effetti pratici per chi aveva già dichiarato le proprie volontà

Grazie all'art. 6, chi aveva depositato una dichiarazione anticipata prima del 2018 non ha dovuto redigere nuovamente le proprie volontà: il documento conserva valore e viene letto secondo le regole della legge. Resta naturalmente ferma la possibilità di revocarlo o aggiornarlo in qualsiasi momento, con le forme previste per le DAT, perché le volontà sulla salute sono per loro natura sempre modificabili. La norma va coordinata con l'istituzione successiva della banca dati nazionale delle DAT, che ha progressivamente centralizzato la registrazione delle disposizioni.

Casi pratici

Caso 1: la dichiarazione depositata in Comune nel 2015

Caia aveva depositato presso il proprio Comune di residenza, nel 2015, una dichiarazione con cui rifiutava determinati trattamenti di sostegno vitale. In forza dell'art. 6, quel documento non perde efficacia con l'entrata in vigore della legge: gli si applicano le disposizioni sulle DAT e il medico è tenuto a rispettarlo nei limiti previsti dall'art. 4, salvo che Caia lo abbia nel frattempo revocato.

Caso 2: l'atto notarile anteriore alla legge

Sempronio aveva formalizzato le proprie volontà con un atto depositato presso un notaio prima del 2018. La norma transitoria lo riconduce alla nuova disciplina, evitando a Sempronio di dover ripetere l'operazione. Egli conserva comunque la facoltà di aggiornare le proprie disposizioni in qualsiasi momento.

Domande frequenti

Le dichiarazioni di volontà fatte prima del 2018 sono valide?

Sì. L'art. 6 stabilisce che ai documenti di volontà sui trattamenti sanitari depositati presso il Comune di residenza o un notaio prima dell'entrata in vigore della legge si applicano le disposizioni della legge 219/2017 sulle DAT.

Devo rifare le mie DAT se le avevo già depositate?

No. La norma transitoria riconosce piena rilevanza giuridica ai documenti anteriori idonei a esprimere le volontà del disponente, senza necessità di rifarli. Puoi comunque sempre revocarli o aggiornarli.

Quali documenti rientrano nella norma transitoria?

Quelli idonei a esprimere le volontà sui trattamenti sanitari e depositati presso il Comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della legge.

Posso modificare una dichiarazione fatta prima del 2018?

Sì. Le volontà sulla salute sono sempre revocabili e modificabili: puoi aggiornare o revocare il documento con le forme previste per le DAT.

Perché serviva una norma transitoria?

Per governare il passaggio dal vecchio al nuovo regime e dare una cornice giuridica certa alle volontà anticipate già manifestate prima che la legge entrasse in vigore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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