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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 4 della L. 219/2017 introduce le DAT (biotestamento): chi è capace fissa in anticipo le volontà sulle cure e nomina un fiduciario; il medico deve rispettarle, salvo i casi tassativi di possibile disattenzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 L. 219/2017 – Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Testo vigente — Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Commento

Disposizioni anticipate di trattamento. L’art. 4 introduce nell’ordinamento le DAT, comunemente note come «biotestamento»: lo strumento con cui una persona, finché capace, fissa in anticipo le proprie volontà sulle cure per il tempo in cui non potrà più esprimerle.

Le DAT presuppongono un’adeguata informazione medica e consentono di accettare o rifiutare singoli trattamenti, accertamenti e scelte terapeutiche. Il disponente nomina un fiduciario — persona di fiducia, maggiorenne e capace — che ne farà le veci nei rapporti con il medico e le strutture sanitarie; la nomina è revocabile e il fiduciario può rinunciare.

Il medico è tenuto a rispettare le DAT, che possono però essere disattese, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, quando appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale, oppure quando sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento. In caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare. Le DAT richiedono una forma solenne (atto pubblico, scrittura privata autenticata o consegnata allo stato civile) e sono esenti da bollo e tributi.

Casi pratici

Caso 1: Redazione del biotestamento

Una persona maggiorenne e capace, dopo essersi informata con il proprio medico, redige le DAT indicando quali trattamenti accettare o rifiutare in caso di futura incapacità e nomina un fiduciario. Deposita l’atto presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, in esenzione da bollo.

Domande frequenti

Che cosa sono le DAT o «biotestamento»?

Sono le disposizioni anticipate di trattamento: l’atto con cui una persona maggiorenne e capace esprime in anticipo le proprie volontà sui trattamenti sanitari, per il caso di futura incapacità di autodeterminarsi.

Chi è il fiduciario?

È la persona maggiorenne e capace indicata nelle DAT per rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie; può rinunciare e la sua nomina è revocabile in ogni momento.

Come si redigono le DAT?

Per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del comune di residenza, oppure presso le strutture sanitarie delle Regioni che le disciplinano. Sono esenti da bollo e altri tributi.

Il medico deve sempre rispettare le DAT?

Di regola sì. Possono essere disattese, in accordo con il fiduciario, solo se palesemente incongrue, non corrispondenti alla condizione clinica attuale o superate da terapie sopravvenute; in caso di conflitto decide il giudice tutelare.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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