Testo dell'articoloVigente
Art. 2 L. 219/2017 – Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita
Testo vigente — Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)
1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Commento
Dignità nella fase finale della vita. L’art. 2 impone al medico un duplice dovere: alleviare sempre la sofferenza e, al tempo stesso, evitare l’accanimento terapeutico quando la morte è imminente o la prognosi infausta a breve termine.
La terapia del dolore e le cure palliative — disciplinate dalla legge 38/2010 — sono garantite in ogni caso, anche quando il paziente abbia rifiutato o revocato il trattamento principale. Il divieto di «ostinazione irragionevole» traduce in norma il principio per cui il prolungamento artificiale della vita con trattamenti inutili o sproporzionati non risponde all’interesse del malato.
In presenza di sofferenze refrattarie, la legge ammette la sedazione palliativa profonda continua, da praticarsi con il consenso del paziente e con adeguata motivazione documentale. La norma distingue nettamente questa pratica — diretta a controllare la sofferenza — dal procurare la morte, restando nel perimetro delle cure di fine vita.
Casi pratici
Caso 1: Sofferenze refrattarie in fase terminale
Un paziente con prognosi infausta a breve termine presenta sofferenze non più controllabili con i trattamenti ordinari. Con il suo consenso, il medico avvia la sedazione palliativa profonda continua associata alla terapia del dolore, motivando e annotando la scelta nella cartella clinica.
Domande frequenti
Che cos’è l’ostinazione irragionevole nelle cure?
È il ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati in caso di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte; l’art. 2 impone al medico di astenersene.
Che cos’è la sedazione palliativa profonda continua?
È una pratica medica che, in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, riduce la coscienza del paziente per controllarne la sofferenza; richiede il consenso del paziente ed è annotata e motivata in cartella clinica.
La terapia del dolore è sempre garantita?
Sì. Deve essere garantita un’appropriata terapia del dolore con cure palliative (L. 38/2010) anche quando il paziente abbia rifiutato o revocato il trattamento sanitario indicato.
La sedazione palliativa equivale a procurare la morte?
No. La legge la colloca tra le cure di fine vita, dirette a controllare sofferenze refrattarie, distinguendola dalle condotte volte a cagionare la morte.
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