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CCNL Lavoratori dello Sport: malattia e infortunio
Comporto, trattamento economico e obblighi del lavoratore e del datore in caso di malattia e infortunio nei contratti dei dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 99-110 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.
Il comporto è di 180 giorni annui (18 mesi per malattie gravi). Il CCNL integra l’INPS al 100% nei primi 3 giorni di carenza, al 75% dal 4° al 20°, al 100% dal 21° in poi. In caso di infortunio, il datore integra l’INAIL fino al 90% (giorni 5-20) e al 100% (dal 21°). Reperibilità domiciliare: ore 10-12 e 17-19.
Tabella riepilogativa del trattamento economico
| Periodo | Indennità INPS | Integrazione datoriale | Totale garantito |
|---|---|---|---|
| Giorni 1-3 (carenza) | 0% (INPS non eroga) | 100% a carico del datore | 100% della retribuzione giornaliera netta |
| Giorni 4-20 | 50% della retribuzione | 25% a integrazione datoriale | 75% della retribuzione giornaliera netta |
| Giorni 21-180 | 66% della retribuzione | 34% a integrazione datoriale | 100% della retribuzione giornaliera netta |
Base di calcolo: per «retribuzione giornaliera» si intende la quota della retribuzione di fatto (art. 117 CCNL), ottenuta dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, al netto delle trattenute previdenziali. La retribuzione di fatto comprende la retribuzione normale più tutti gli elementi retributivi continuativi, escluso lo straordinario.
| Periodo | Indennità INAIL | Integrazione datoriale | Totale garantito |
|---|---|---|---|
| Giorno dell’infortunio | Nulla | Intera quota giornaliera retribuzione di fatto | 100% |
| Giorni 1-3 (carenza INAIL) | 0% | 60% a carico del datore | 60% della retribuzione giornaliera netta |
| Giorni 4 (primo giorno INAIL) | 60% (INAIL) | — | 60% |
| Giorni 5-20 | 60% (INAIL) | 30% a integrazione datoriale | 90% della retribuzione giornaliera netta |
| Dal 21° giorno | 75% (INAIL) | 25% a integrazione datoriale | 100% della retribuzione giornaliera netta |
Distinzione fondamentale: CCNL e legge
Il trattamento economico durante la malattia è la risultante di due fonti normative diverse che si integrano:
- La legge (D.Lgs. 151/2001, L. 833/1978, L. 33/1980) prevede l’indennità di malattia INPS (50% dal 4° al 20° giorno; 66,67% dal 21° al 180°) e quella INAIL per gli infortuni sul lavoro (60% dal 4° al 90° giorno; 75% dal 91°). La carenza dei primi 3 giorni di malattia non è indennizzata dall’INPS.
- Il CCNL migliora la legge obbligando il datore a integrare l’indennità INPS fino ai livelli indicati nella tabella. I primi 3 giorni di carenza, non coperti dall’INPS, sono interamente a carico del datore.
Comporto e aspettativa non retribuita
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore malato non può essere licenziato. Nel CCNL sport è di 180 giorni nell’anno solare. Il computo è per anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), non per i 12 mesi precedenti l’evento.
Trascorsi i 180 giorni, il datore deve avvisare il lavoratore con 30 giorni di preavviso scritto (raccomandata AR o PEC) prima di procedere al licenziamento. Il lavoratore, prima della scadenza del comporto, può richiedere un ulteriore aspettativa non retribuita di 120 giorni, presentando domanda scritta con raccomandata e producendo certificati medici.
Per le malattie gravi e invalidanti (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi, trapianti) il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL), sempre a condizione di idonea certificazione medica.
Obblighi del lavoratore in malattia
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a (artt. 100-101 CCNL):
- dare immediata comunicazione al datore di lavoro dell’inizio della malattia; se non lo fa entro un giorno, l’assenza è considerata ingiustificata;
- trasmettere il certificato medico al datore entro 2 giorni dal rilascio;
- trovarsi al proprio domicilio nelle fasce di reperibilità (10-12 e 17-19) per le visite di controllo INPS/medico di fiducia del datore;
- comunicare immediatamente eventuali assenze dal domicilio per visite mediche o forza maggiore.
Casi pratici
Tizio si ammala per 10 giorni. Il trattamento economico è: giorni 1-3 (carenza): 100% a carico del datore; giorni 4-10: il datore anticipa l’indennità INPS (50%) e la integra di un ulteriore 25%, per un totale del 75% della retribuzione giornaliera netta. Tizio non riceve lo stipendio pieno per i giorni 4-10, ma il 75% calcolato sulla sua retribuzione di fatto.
Caia si infortuna scivol ando in piscina. Per il giorno dell’infortunio riceve l’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto (a carico del datore). Nei 3 giorni successivi (carenza INAIL) riceve il 60% a carico del datore. Dal 5° giorno, l’INAIL eroga il 60% e il datore integra al 90%. Dal 21° giorno il totale garantito è il 100%. L’infortunio non sottrae giorni dal comporto ordinario per malattia.
Sempronio riceve una diagnosi oncologica. Presenta al datore una certificazione medica attestante la patologia grave. In questo caso il comporto si estende a 18 mesi complessivi (art. 109 CCNL): Sempronio non può essere licenziato per superamento del comporto prima del raggiungimento dei 18 mesi. Può altresì beneficiare della copertura sanitaria integrativa del Fondo EST.
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti giorni di comporto prevede il CCNL sport per malattia?
Come funziona il trattamento economico durante la malattia?
Come funziona il trattamento in caso di infortunio sul lavoro?
Cosa succede se il lavoratore non è a casa negli orari di reperibilità?
Una patologia oncologica dà diritto a un comporto più lungo?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
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