Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

Guida pratica all’orario contrattuale nelle imprese artigiane del tessile e moda: 40 ore settimanali, maggiorazioni per straordinario aggiornate dal 2024, lavoro notturno e festivo, lavoro su sei giorni.

In sintesi

Il CCNL Tessile Moda Artigianato fissa l’orario contrattuale a 40 ore settimanali su cinque giorni. Dal 1° agosto 2024 le ore oltre le 40 settimanali sono maggiorate del 12% (in luogo del precedente 10%). Il lavoro notturno e festivo prevede una maggiorazione del 50%. Il sabato lavorativo è maggiorato del 20%.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
Parti sindacali
Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
Novità 2024
Maggiorazione straordinario elevata al 12% dal 1° agosto 2024

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per orario aggiuntivo e lavoro speciale – CCNL Tessile e Moda Artigianato
Tipo di prestazione Maggiorazione Decorrenza
Ore oltre le 40 settimanali (straordinario diurno) +12% Dal 1° agosto 2024
Lavoro notturno +50% Vigente
Lavoro festivo +50% Vigente
Lavoro il sabato (organizzazione su 6 giorni) +20% Vigente
Ore oltre le 40 settimanali (testo previgente) +10% Fino al 31 luglio 2024

Nota: Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria normale, ottenuta dividendo il minimo tabellare mensile per 173 ore (orario mensile convenzionale di riferimento per il settore). Il lavoro notturno è quello svolto tra le 22.00 e le 6.00, salvo diversa previsione aziendale.

Orario ordinario: 40 ore su cinque giorni

L’orario di lavoro contrattuale nel CCNL Tessile e Moda Artigianato è fissato a 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni per 8 ore giornaliere. Questa distribuzione è la regola generale; è però possibile articolare diversamente l’orario settimanale in accordo con le esigenze produttive, nel rispetto del tetto settimanale e delle previsioni sull’orario massimo legale (D.Lgs. n. 66/2003: 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento).

La retribuzione oraria convenzionale si ottiene dividendo il minimo tabellare mensile per 173 ore (coefficiente mensile per un orario di 40 ore settimanali).

Lavoro straordinario: la novità del 2024

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha elevato la maggiorazione per le ore di straordinario (ore prestate oltre le 40 settimanali) dal 10% al 12% con decorrenza 1° agosto 2024. Si tratta di un miglioramento significativo per i lavoratori del settore artigiano, che porta la maggiorazione contrattuale più vicina a quanto previsto da altri CCNL del settore.

Il lavoro straordinario nel settore artigiano è soggetto ai limiti previsti dalla legge (D.Lgs. n. 66/2003): non può superare le 250 ore annue complessive. Il datore di lavoro non può imporre il lavoro straordinario in modo sistematico senza le maggiorazioni previste.

Lavoro notturno e festivo

Il lavoro notturno e il lavoro nei giorni festivi godono di una maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria normale. Per «lavoro notturno» si intende quello svolto tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Il CCNL non prevede, in aggiunta alle maggiorazioni economiche, l’obbligo di riposo compensativo, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 sul riposo giornaliero (11 ore consecutive) e settimanale (24 ore consecutive).

Lavoro su sei giorni e il sabato

Quando l’organizzazione della produzione richiede la distribuzione dell’orario su sei giorni lavorativi (lunedì–sabato) per un maggiore utilizzo degli impianti, le ore prestate il sabato sono retribuite con una maggiorazione del 20% rispetto alla paga oraria normale. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente l’organizzazione su sei giorni e il relativo orario.

Assemblea sindacale retribuita: 10 ore annue

Il CCNL Tessile e Moda Artigianato riconosce a ogni lavoratore 10 ore annue retribuite per l’esercizio del diritto di assemblea sindacale, da svolgersi nei luoghi di lavoro o nelle sedi sindacali. Le assemblee devono essere indette dalla RSA/RSU o dalle organizzazioni sindacali firmatarie (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) con preavviso adeguato al datore di lavoro. Ulteriori ore di assemblea oltre le 10 retribuite sono consentite in autoriduzione volontaria della retribuzione.

Casi pratici

Tizio – Operaio liv. 3 che fa quattro ore di straordinario nella settimana
Tizio (livello 3, minimo 1.551,03 €/mese) presta 44 ore nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025. La retribuzione oraria normale è 1.551,03 ÷ 173 = 8,96 €/ora. Le 4 ore extra sono maggiorate del 12%: 8,96 × 1,12 = 10,04 €/ora. Il compenso aggiuntivo per le 4 ore è di 40,16 € lordi. Prima del 1° agosto 2024 la maggiorazione al 10% avrebbe dato 39,42 €.
Caia – Addetta alle pressing che lavora il sabato
Caia (livello 2, minimo 1.485,39 €/mese) lavora il sabato in una settimana di picco di produzione. La retribuzione oraria normale è 1.485,39 ÷ 173 = 8,58 €/ora. Lavorando 8 ore il sabato con la maggiorazione del 20%, riceve 8,58 × 1,20 × 8 = 82,37 € lordi per la giornata, contro i 68,64 € di un giorno feriale ordinario.
Sempronio – Manutentore di turno notturno
Sempronio (livello 4, minimo 1.617,92 €/mese) svolge lavori di manutenzione di notte in un’azienda di tintura artigianale. La retribuzione oraria è 1.617,92 ÷ 173 = 9,35 €/ora. Con la maggiorazione notturna del 50%, riceve 9,35 × 1,50 = 14,03 €/ora. Per un turno di 8 ore notturne il compenso è di 112,24 € lordi, più 40% in più rispetto alle ore diurne.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Tessile Moda Artigianato?
L’orario contrattuale è di 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni per 8 ore al giorno. Il limite legale di 48 ore medie (D.Lgs. n. 66/2003) si applica in ogni caso.
Quanto viene pagata l’ora straordinaria?
Dal 1° agosto 2024 le ore prestate oltre le 40 settimanali sono maggiorate del 12% della retribuzione oraria normale. Il lavoro notturno e festivo è maggiorato del 50%.
Il lavoro il sabato è previsto?
Sì. Se il datore organizza la produzione su sei giorni, le ore del sabato sono maggiorate del 20% rispetto alla paga oraria ordinaria.
Cosa sono le 10 ore di assemblea annue?
Il CCNL riconosce 10 ore annue retribuite per assemblee sindacali, indette dalle organizzazioni firmatarie (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o dalla RSA/RSU aziendale.
Il datore può obbligare al lavoro straordinario?
Il lavoro straordinario può essere richiesto dal datore nei limiti delle 250 ore annue previste dalla legge. Il rifiuto del lavoratore deve essere fondato su ragioni oggettive; tuttavia il CCNL non prevede sanzioni automatiche per il rifiuto occasionale e motivato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni secondo l'organizzazione aziendale (D.Lgs. 66/2003).
  • Lo straordinario è il lavoro reso oltre l'orario normale ed è compensato con maggiorazioni stabilite dal CCNL Tessile Moda Artigianato.
  • La legge fissa il limite delle 48 ore medie settimanali (su periodo di riferimento) e il riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore.
  • Lavoro notturno e festivo danno luogo a maggiorazioni specifiche, distinte da quelle dello straordinario diurno feriale.
  • Per le percentuali aggiornate delle maggiorazioni si rinvia alle tabelle del contratto vigente.
Indice dei contenuti

Nelle imprese artigiane del tessile e della moda la gestione dell'orario è un tema quotidiano: la stagionalità delle collezioni e i picchi di consegna spingono al ricorso allo straordinario, che va però maneggiato nel rispetto dei limiti di legge e delle regole del CCNL di settore. La disciplina generale è dettata dal D.Lgs. 66/2003, recepimento delle direttive europee sull'orario di lavoro.

L'orario normale

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. La sua distribuzione, su cinque o sei giorni, dipende dall'organizzazione aziendale; il contratto può prevedere regimi di orario multiperiodale, che consentono di superare le 40 ore in alcune settimane recuperandole in altre, fermo restando il rispetto della media nel periodo di riferimento.

Il lavoro straordinario

È straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale. Nelle piccole imprese artigiane lo straordinario è uno strumento di flessibilità prezioso, ma resta soggetto a limiti: deve essere compensato con le maggiorazioni del CCNL e va computato ai fini del rispetto del tetto delle 48 ore medie settimanali. Per le percentuali esatte occorre fare riferimento alle tabelle aggiornate del contratto vigente.

Limiti di durata e riposi

Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che la durata media dell'orario, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, calcolate su un arco di riferimento. A presidio della salute, il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 e a un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.

Lavoro notturno e festivo

Il lavoro svolto in orario notturno o nelle giornate festive dà diritto a maggiorazioni proprie, che si cumulano o si distinguono rispetto a quella per straordinario a seconda della disciplina contrattuale. Il lavoratore notturno gode inoltre delle tutele specifiche del D.Lgs. 66/2003, tra cui la sorveglianza sanitaria.

Banca ore e recuperi

Molti contratti artigiani prevedono la banca ore, che consente di accantonare le ore di straordinario per fruirne come riposi compensativi anziché monetizzarle. È uno strumento utile per assecondare la stagionalità del tessile-moda, conciliando l'esigenza aziendale di flessibilità con quella del lavoratore di recuperare le ore in eccesso.

Indicazioni operative

L'impresa deve monitorare il rispetto del tetto delle 48 ore medie e dei riposi minimi, applicare le maggiorazioni corrette distinguendo straordinario, notturno e festivo, e gestire correttamente eventuali banche ore. Il lavoratore può verificare in busta paga la corretta liquidazione delle maggiorazioni e il rispetto dei riposi previsti dalla legge.

Domande frequenti

Qual è l'orario normale nel tessile artigianato?

L'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni secondo l'organizzazione aziendale, nel quadro del D.Lgs. 66/2003.

Quante ore di straordinario sono ammesse?

Lo straordinario è ammesso entro il limite della durata media di 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, calcolate sul periodo di riferimento; il CCNL può fissare ulteriori limiti.

Come si paga lo straordinario?

Con maggiorazioni stabilite dal CCNL Tessile Moda Artigianato, diverse a seconda che il lavoro sia diurno feriale, notturno o festivo; le percentuali vanno lette nelle tabelle del contratto vigente.

Ho diritto a un riposo dopo il lavoro?

Sì. La legge garantisce 11 ore consecutive di riposo ogni 24 e un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.

Cos'è la banca ore?

È un meccanismo che consente di accantonare le ore di straordinario per fruirne come riposi compensativi anziché monetizzarle, secondo quanto previsto dal CCNL.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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