Testo dell'articoloVigente
Malattia e infortunio nel CCNL Tessile e Moda Artigianato
Comporto, trattamento economico e tutele speciali per malattia e infortunio nelle imprese artigiane del tessile e moda: come funziona l’integrazione INPS, quanto dura la conservazione del posto e le novità per malati oncologici e disabili.
Il CCNL Tessile Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per 12 mesi in un arco di 21 mesi consecutivi. Per gli operai l’integrazione INPS arriva all’80% dall’1° al 7° giorno e al 100% dall’8° al 180° giorno. I disabili certificati hanno un’estensione di +90 giorni; i malati oncologici gravi godono di ulteriori 12 mesi di comporto.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa del trattamento di malattia
| Categoria | Periodo | Integrazione aziendale |
|---|---|---|
| Operai (tutti i livelli) | 1° – 7° giorno (malattia ≥ 8 giorni) | 80% della retribuzione normale di fatto |
| Operai (tutti i livelli) | 8° – 180° giorno | 100% della retribuzione normale di fatto |
| Operai – malattia breve (< 8 giorni) | 1° – 3° giorno (carenza) | Non retribuita dall’azienda (solo indennità INPS se spettante) |
| Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) | Primi 3 mesi | 100% della retribuzione |
| Impiegati/intermedi (anzianità fino a 10 anni) | Mesi 4° – 6° | 50% della retribuzione |
| Impiegati/intermedi (anzianità oltre 10 anni) | Primi 4 mesi | 100% della retribuzione |
Nota: L’integrazione aziendale si aggiunge all’indennità INPS, fino al raggiungimento delle percentuali indicate. L’INPS eroga ai lavoratori dipendenti un’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno (i primi 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore salvo integrazione contrattuale). Per il settore artigiano le regole INPS applicabili sono quelle del regime generale dei lavoratori dipendenti.
Il comporto: quanto dura la conservazione del posto
Il comporto è il periodo massimo entro il quale il datore di lavoro deve conservare il posto al lavoratore assente per malattia senza poterlo licenziare. Nel CCNL Tessile e Moda Artigianato il comporto è fissato a 12 mesi, con il conteggio effettuato nell’arco di 21 mesi consecutivi (comporto «per sommatoria»). Questo significa che non si considera solo la singola malattia, ma il totale dei giorni di assenza per malattia negli ultimi 21 mesi: se raggiungono o superano i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto.
Il rinnovo del luglio 2024 ha portato il periodo di riferimento da 21 a 24 mesi per il computo delle malattie ai fini del comporto, rispetto al testo previgente che prevedeva 21 mesi.
Tutele speciali: disabili e malati oncologici
Il CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024) ha rafforzato le tutele per due categorie vulnerabili:
- Lavoratori con disabilità certificata (ai sensi della L. n. 68/1999): il comporto ordinario è esteso di ulteriori 90 giorni. Il lavoratore disabile che supera i 12 mesi ordinari ha quindi a disposizione 12 mesi + 90 giorni prima che il datore possa procedere al licenziamento.
- Patologie oncologiche gravi certificate: il comporto è prolungato di ulteriori 12 mesi, calcolati su un periodo di riferimento di 24 mesi consecutivi. Il lavoratore affetto da patologia oncologica certificata gode quindi di una protezione complessiva più estesa rispetto al comporto ordinario.
Infortunio sul lavoro
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 1124/1965 (T.U. infortuni) e le norme INAIL. Il CCNL Tessile e Moda Artigianato garantisce la conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea, fino alla guarigione clinica o al riconoscimento dell’invalidità permanente. Il trattamento economico durante l’infortunio è di norma a carico INAIL (indennità di inabilità temporanea assoluta: 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno), con possibile integrazione aziendale secondo quanto previsto dal CCNL.
Obblighi del lavoratore: certificazione e reperibilità
Il lavoratore malato è tenuto a:
- Comunicare la malattia al datore entro l’inizio del turno o della giornata lavorativa.
- Inviare il certificato medico telematicamente all’INPS tramite il medico curante (sistema di trasmissione telematica dei certificati di malattia), con numero di protocollo da comunicare al datore.
- Essere reperibile al domicilio durante le fasce orarie di visita fiscale (art. 5, L. n. 300/1970 e circolari INPS): di norma 10.00–12.00 e 17.00–19.00 nei giorni feriali. Il mancato reperimento può comportare la perdita dell’indennità INPS per il giorno di assenza.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanti mesi è conservato il posto in caso di malattia?
I primi tre giorni di malattia sono pagati?
Come viene calcolata l’integrazione per gli impiegati?
Cosa succede se si supera il comporto?
Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La malattia e l'infortunio mettono alla prova l'equilibrio tra due esigenze: la tutela del lavoratore che non può prestare la propria opera e la continuita' organizzativa dell'impresa, che nell'artigianato del tessile-moda e' spesso di piccole dimensioni e particolarmente sensibile alle assenze prolungate. Il CCNL costruisce questo equilibrio attorno a due cardini: il periodo di comporto, che fissa per quanto tempo il posto resta garantito, e il trattamento economico, che assicura un reddito durante l'assenza.
Il fondamento dell'art. 2110 c.c. e il comporto
L'art. 2110 del codice civile stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dagli usi o dal contratto collettivo. E' il cosiddetto periodo di comporto: finché dura, il datore non può recedere per ragioni legate all'assenza per malattia. Il CCNL Tessile e Moda Artigianato traduce questo principio in un arco temporale entro il quale si sommano i giorni di assenza, distinguendo tra comporto secco e comporto per sommatoria.
Il trattamento economico durante l'assenza
Durante la malattia il reddito del lavoratore e' garantito dalla combinazione di due componenti: l'indennita' erogata dall'INPS, secondo le regole generali e le sue circolari aggiornate, e un'integrazione a carico dell'azienda che porta il trattamento complessivo a una percentuale più elevata della retribuzione. L'integrazione aziendale e' tipicamente differenziata per categoria (operai, impiegati, intermedi) e per fasce di durata dell'assenza, con percentuali decrescenti man mano che l'assenza si prolunga. Per gli importi e le percentuali precise occorre consultare il testo contrattuale vigente.
La gestione delle assenze brevi e della carenza
Le assenze brevi seguono regole particolari: nei primi giorni può operare un periodo di carenza durante il quale l'indennita' INPS non spetta, e l'eventuale copertura dipende dalle previsioni contrattuali. La distinzione tra malattia breve e malattia che supera una certa soglia di giorni e' rilevante perché incide su quali giorni siano coperti e in che misura. E' importante che il lavoratore trasmetta tempestivamente il certificato telematico e rispetti le fasce di reperibilita' per non perdere la tutela.
Le tutele rafforzate: oncologici e disabili
Una specificita' significativa del settore e' il rafforzamento delle tutele per i lavoratori in condizioni di particolare fragilita'. Per i malati affetti da patologie oncologiche gravi il CCNL prevede un'estensione del periodo di comporto, riconoscendo che il percorso terapeutico richiede tempi lunghi e assenze ripetute. Analogamente, per i lavoratori disabili certificati e' prevista un'estensione aggiuntiva del comporto. Queste previsioni rappresentano un avanzamento di tutela rispetto al minimo legale e vanno conosciute per essere effettivamente azionate.
Il superamento del comporto e le sue conseguenze
Quando il periodo di comporto viene superato, il datore può legittimamente recedere, ma deve farlo nel rispetto delle regole: non basta il mero superamento, occorre che la decisione sia tempestiva e correttamente formalizzata, e restano ferme le tutele speciali per le categorie protette. Il lavoratore che si avvicina alla soglia del comporto ha interesse a verificare con precisione il conteggio dei giorni, che nelle assenze frammentate può essere complesso.
Infortunio sul lavoro e tutela INAIL
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale seguono un binario in parte diverso: interviene la tutela INAIL, con l'indennita' per inabilita' temporanea, alla quale può aggiungersi un'integrazione contrattuale. La corretta denuncia dell'infortunio e la documentazione medica sono essenziali per attivare la copertura. Anche in questo caso, per le misure economiche aggiornate, il riferimento sono il CCNL vigente e le indicazioni dell'istituto assicuratore.
Domande frequenti
Che cos'e' il periodo di comporto?
E' il periodo, previsto dall'art. 2110 c.c. e specificato dal CCNL, durante il quale il lavoratore in malattia o infortunio conserva il posto di lavoro. Finche' dura, il datore non puo' recedere per le assenze dovute a malattia.
Quanto percepisce il lavoratore durante la malattia?
Il trattamento si compone dell'indennita' INPS e di un'integrazione a carico dell'azienda, differenziata per categoria e durata dell'assenza. Per le percentuali esatte occorre consultare il CCNL vigente e le circolari INPS aggiornate.
Quali tutele speciali esistono per i malati oncologici?
Il CCNL prevede un'estensione del periodo di comporto per le patologie oncologiche gravi, riconoscendo i tempi lunghi delle terapie. Analoga estensione e' prevista per i lavoratori disabili certificati.
Cosa succede se si supera il comporto?
Il superamento puo' legittimare il recesso del datore, che deve pero' agire tempestivamente e nel rispetto delle forme, fatte salve le tutele rafforzate per le categorie protette. Conviene verificare con precisione il conteggio dei giorni.
L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia?
No, l'infortunio e la malattia professionale attivano la tutela INAIL con indennita' per inabilita' temporanea, eventualmente integrata dal contratto. E' essenziale la corretta denuncia dell'infortunio e la documentazione medica.