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La guida
CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: apprendistato professionalizzante
L’apprendistato professionalizzante è la porta d’ingresso principale al settore orafo per i giovani: permette di imparare il mestiere affiancando maestri incassatori, cesellatori, fonditori e modellisti, con una retribuzione crescente per terzi del periodo e la qualifica professionale al termine del percorso.
L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede, per gli assunti dal 1° febbraio 2022, l’inquadramento nella categoria della qualifica da conseguire (dalla 3ª alla 6ª) con retribuzione all’85% del minimo nel primo terzo del periodo, al 90% nel secondo terzo e al 95% nel periodo finale. La durata va da 6 a 36 mesi (48 per alcune figure di alta professionalità). Il piano formativo individuale è parte del contratto e prevede un tutor aziendale.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa retribuzione apprendisti
| Categoria della qualifica | Minimo (100%) | Primo terzo (85%) | Secondo terzo (90%) | Periodo finale (95%) |
|---|---|---|---|---|
| 3ª | 1.781,80 € | 1.514,53 € | 1.603,62 € | 1.692,71 € |
| 4ª | 1.853,99 € | 1.575,89 € | 1.668,59 € | 1.761,29 € |
| 5ª | 1.980,70 € | 1.683,60 € | 1.782,63 € | 1.881,67 € |
| 5ª Super | 2.114,08 € | 1.796,97 € | 1.902,67 € | 2.008,38 € |
| 6ª | 2.272,61 € | 1.931,72 € | 2.045,35 € | 2.158,98 € |
Per i lavoratori assunti dal 1° febbraio 2022 con apprendistato professionalizzante, la retribuzione è quella minima contrattuale della categoria corrispondente alla qualifica da conseguire, ragguagliata al 85% nel primo terzo del periodo, al 90% nel secondo terzo e al 95% nel periodo finale (Allegato 9, art. 6, dell’ipotesi di accordo del 23 dicembre 2021). La retribuzione oraria si ottiene con il divisore 173; l’orario è di 40 ore settimanali. Le qualifiche conseguibili sono quelle dalla 3ª alla 6ª categoria. Importi arrotondati al centesimo e calcolati sui minimi in vigore dal 1° ottobre 2026. La versione precedente di questa pagina indicava invece 85% nella prima metà, 90% nella seconda e 100% al termine, e un percorso breve al 90%: non trovano riscontro nel contratto.
Cos’è l’apprendistato professionalizzante nel CCNL
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa mista (lavoro + formazione), disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Nel settore orafo è lo strumento privilegiato per formare le figure più specializzate, poiché molte lavorazioni (incassatura, cesellatura, fusione a cera persa, modellazione CAD) richiedono competenze pratiche che si acquisiscono solo lavorando a fianco di maestri esperti. Possono essere assunti giovani da 18 anni (salvo le deroghe di legge) a 29 anni; l’apprendista non può essere retribuito a cottimo.
Per gli assunti dal 1° febbraio 2022 l’apprendista è inquadrato direttamente nella categoria corrispondente alla qualifica da conseguire, con la retribuzione a percentuali crescenti. Per chi era stato assunto prima del 1° giugno 2022 con il sistema precedente (sottoinquadramento di due livelli, con passaggio al livello superiore dopo un terzo del periodo e a quello di destinazione dopo due terzi), gli apprendisti inquadrati nella prima categoria sono stati automaticamente inquadrati nella seconda dopo l’abolizione della prima.
Il periodo di prova dell’apprendista è quello ordinario del lavoratore di pari qualifica per il livello iniziale (vedi la scheda sul periodo di prova).
Durata massima del percorso
La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante è di 6 mesi, la massima di 36 mesi, con queste eccezioni (Allegato 9, art. 4):
- 48 mesi per figure di elevata professionalità a carattere artigianale della 5ª categoria (compositore di leghe, tornitore in lastra, miniaturista) e della 5ª categoria Super (incisore stampi acciaio, modellista cesellatore martellatore, orafo incastonatore, modellista gioielliere);
- 24 mesi per le figure non riconducibili alla declaratoria della 3ª categoria, che al termine sono inquadrate in 3ª categoria;
- le sospensioni del rapporto per periodi consecutivi superiori a 30 giorni prolungano corrispondentemente il periodo di apprendistato.
Qualifica professionale, durata e livello finale devono risultare dal contratto individuale e vengono registrati nel libretto formativo al termine del percorso.
Il piano formativo individuale e la formazione obbligatoria
Le parti del contratto individuale definiscono nel piano formativo individuale (PFI) il percorso formativo, in coerenza con i profili formativi e gli standard professionali di riferimento della qualifica e con le conoscenze già possedute dall’apprendista. Il PFI, contenuto nel contratto, indica:
- gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante;
- il nome del referente/tutor aziendale e le sue funzioni; il tutor deve avere adeguata professionalità ed esperienza e può essere lo stesso imprenditore;
- la possibilità di svolgere la formazione anche sul lavoro o in affiancamento, e di integrarla con l’offerta formativa pubblica, dove esiste.
Il PFI può essere modificato in corso di rapporto solo con l’accordo tra lavoratore, impresa e tutor. A tutti i lavoratori a tempo indeterminato (e a termine con contratto di almeno 12 mesi) il CCNL garantisce inoltre, nell’arco di ogni triennio, percorsi di formazione continua di 24 ore pro-capite.
Diritti dell’apprendista
L’apprendista ha diritto agli istituti del contratto collettivo:
- Ferie e tredicesima, secondo le norme corrispondenti del CCNL.
- Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge e di contratto, esclusi gli aumenti periodici di anzianità.
- Copertura INAIL in caso di infortunio.
- Trattamento di malattia: 183 giorni di conservazione del posto, con intera retribuzione globale per i primi 61 e 66% per i successivi 122 (vedi la scheda su malattia e infortunio).
- Welfare contrattuale: strumenti per 200 euro all’anno dal 2026 (220 dal 2028), come per gli altri lavoratori.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti anni dura l’apprendistato professionalizzante nel settore orafo?
Quanto guadagna un apprendista nel settore orafo?
Cos’è il piano formativo individuale?
L’apprendista ha diritto alle ferie, alla tredicesima e al TFR?
Cosa succede al termine dell’apprendistato?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026 e al CCNL del 23 dicembre 2021. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Approfondimento
Indice dei contenuti
Nel comparto orafo l'apprendistato non è un mero contratto agevolato: è il modo storico con cui i mestieri d'arte - incassatura, cesello, fonditura, oreficeria - si tramandano affiancando il giovane al maestro. La disciplina generale del D.Lgs. 81/2015 fornisce la cornice, mentre il CCNL Orafi adatta durata, inquadramento e contenuti formativi alle specificità di un settore ad alta manualità.
La natura a causa mista del contratto
L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato connotato da una causa mista: il datore non si limita a retribuire la prestazione, ma si impegna a fornire una formazione che porti l'apprendista a una qualificazione professionale. Questo obbligo formativo non è un orpello: la sua inosservanza espone il datore a conseguenze sanzionatorie e, nei casi più gravi, alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall'origine, con perdita dei benefici contributivi.
Requisiti anagrafici e ambito
Il professionalizzante si rivolge tipicamente ai giovani fra 18 e 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale). Nel settore orafo è lo strumento elettivo per formare le nuove leve a un mestiere che richiede anni di pratica per essere padroneggiato. Il piano formativo individuale, allegato al contratto, descrive le competenze da acquisire e i tempi di apprendimento, calibrati sulla figura professionale di destinazione.
Inquadramento e retribuzione progressiva
Una delle caratteristiche economiche dell'apprendistato è la possibilità di riconoscere una retribuzione inferiore a quella della qualifica finale, attraverso percentuali crescenti nel tempo (e, per chi era stato assunto prima del 2022, il sotto-inquadramento di due livelli). Per gli assunti dal 1° febbraio 2022 la retribuzione è l'85% del minimo della categoria della qualifica nel primo terzo del periodo, il 90% nel secondo e il 95% nel finale: il salario cresce via via che l'apprendista acquisisce autonomia, fino ad allinearsi a quello del lavoratore qualificato. Va però ricordato che la formazione resta corrispettivo del minor costo del lavoro.
Durata, tutor e formazione
La durata massima del professionalizzante è di 36 mesi, elevati a 48 per le figure di elevata professionalità a carattere artigianale individuate dal contratto (per esempio orafo incastonatore, modellista cesellatore martellatore, incisore stampi acciaio): proprio il caso dei mestieri orafi ad alto contenuto artistico. Centrale è la figura del tutor aziendale, che segue l'apprendista e ne attesta il percorso. La formazione si compone della parte tecnico-professionale erogata in azienda e, dove prevista, della formazione di base e trasversale di competenza regionale.
Il recesso e la stabilizzazione finale
Durante l'apprendistato il recesso segue le regole ordinarie e richiede giustificazione, mentre una peculiarità riguarda il termine del periodo formativo: al suo compimento ciascuna parte può recedere con preavviso secondo l'art. 2118 c.c.; se nessuno recede, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato. È il momento decisivo che 'consolida' l'investimento formativo dell'azienda e la professionalità acquisita dal giovane.
Tutele e disciplina applicabile
L'apprendista è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato: gode di ferie, permessi, malattia, tutele previdenziali e assicurative. Le sanzioni disciplinari seguono l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, con la garanzia delle difese e i limiti tipici (multa e sospensione contenute). La specificità sta nella centralità della formazione, che permea l'intero rapporto e ne giustifica il regime di favore.