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La guida
CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: periodo di prova
Il periodo di prova nelle emittenti radiotelevisive locali va dai 30 giorni lavorativi per i livelli base ai sei mesi per i Quadri: ecco durate, forma scritta, recesso e tutele durante la prova.
Nel CCNL Aeranti-Corallo il periodo di prova dura al massimo 120 giorni di calendario per i Quadri, 90 per il 1° livello, 60 per il 2° e il 3°, 30 per il 4° e il 5° (art. 20). Deve risultare da atto scritto; durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso, con disdetta scritta. Se malattia o infortunio interrompono la prova, il lavoratore la completa se rientra entro tre mesi.
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Tabella riepilogativa
| Livello | Durata massima | Note |
|---|---|---|
| Quadro (A e B) | 120 giorni di calendario | Il livello più alto |
| 1° livello | 90 giorni di calendario | Il più alto dei livelli ordinari |
| 2° e 3° livello | 60 giorni di calendario | |
| 4° e 5° livello | 30 giorni di calendario | Il 5° è il livello più basso |
| Apprendisti | 30 giorni lavorativi | Art. 67 |
| Tempo determinato | 1 giorno ogni 15 di calendario | Da 2 a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi, fino a 30 tra 6 e 12 mesi (art. 73 CCNL, art. 7 D.Lgs. 104/2022) |
Fonte: artt. 20, 67 e 73 del testo del CCNL del 16 febbraio 2026. Le durate sono massimi: la lettera di assunzione può fissarne una più breve. Superata la prova senza disdetta, l’assunzione è confermata e il periodo conta nell’anzianità di servizio.
Forma scritta: obbligo e conseguenze dell’omissione
Il periodo di prova deve essere stabilito per iscritto nella lettera di assunzione o nel contratto individuale (art. 2096 c.c.). La clausola deve indicare la durata e il livello di inquadramento. L’art. 20 del CCNL Aeranti-Corallo richiede che la durata risulti da atto scritto e che anche la disdetta durante la prova sia data per iscritto.
Se manca la forma scritta, il periodo di prova è giuridicamente inesistente: il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova fin dall’origine. Ciò significa che il datore di lavoro non potrà avvalersi della liberà di recesso tipica del periodo di prova e dovrà rispettare le ordinarie regole sul licenziamento (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).
Recesso durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza dover indicare alcuna motivazione. È la caratteristica principale di questo istituto: consente sia al lavoratore di valutare l’adeguatezza del posto, sia al datore di verificare le capacità professionali.
Limiti al recesso che restano in vigore anche durante la prova:
- Il recesso non può essere discriminatorio (fondato su sesso, età, origini, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale ecc.): è nullo di pieno diritto.
- Il recesso non può essere ritorsivo (es. punire chi ha segnalato violazioni di sicurezza o esercitato un diritto sindacale).
- In caso di recesso durante la prova nei confronti di una lavoratrice in stato di gravidanza, si applica il divieto di licenziamento previsto dal D.Lgs. 151/2001 (tutela della maternità), che è norma di legge inderogabile.
Sospensione del periodo di prova
Le durate del CCNL sono in giorni di calendario. Se la prova è interrotta da malattia, infortunio sul lavoro o altra sospensione prevista dalla legge, il lavoratore è ammesso a completarla se è in grado di riprendere servizio entro tre mesi (art. 20). La legge aggiunge che malattia, infortunio e congedi di maternità o paternità obbligatori prolungano la prova per un periodo pari all’assenza (art. 7, comma 3, D.Lgs. 104/2022).
Trattamento economico durante la prova
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto al pieno trattamento economico contrattuale del livello di inquadramento: minimo tabellare, eventuali scatti già maturati, quota giornaliera di tredicesima e accantonamento TFR. Non è ammessa una retribuzione ridotta durante la prova.
In caso di recesso (da parte di uno dei due contraenti) prima del termine della prova, spettano al lavoratore:
- Retribuzione per i giorni effettivamente lavorati.
- Quota di tredicesima (proporzionale ai mesi/giorni lavorati).
- TFR per il periodo di servizio (art. 2120 c.c.).
- Ferie maturate e non godute (indennità sostitutiva).
Periodo di prova e contratto a tempo determinato
Dal D.Lgs. 104/2022 (recepimento della direttiva UE 2019/1152), il periodo di prova nei contratti a tempo determinato è proporzionato alla durata del contratto: un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e di 30 giorni per quelli tra 6 e 12 mesi, salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi (art. 7, comma 2, D.Lgs. 104/2022, come modificato dalla L. 203/2024). Il CCNL Aeranti-Corallo rinvia a questa regola (art. 73). In caso di rinnovo per le stesse mansioni non si può chiedere una nuova prova.
Casi pratici
Domande frequenti
Il periodo di prova nel CCNL Radio TV Aeranti-Corallo deve essere scritto?
Durante la prova il datore può licenziare senza motivo?
La malattia durante il periodo di prova sospende il computo?
Cosa spetta al lavoratore se il datore recede durante la prova?
Il periodo di prova vale nell’anzianità di servizio?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.