Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: orario di lavoro, turni e straordinari

Le emittenti locali operano spesso H24 e nei fine settimana: il CCNL Aeranti-Corallo disciplina turni, orario flessibile e maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo.

In sintesi

Il CCNL Aeranti-Corallo fissa l’orario normale a 40 ore settimanali (o 39 per i turni notturni), distribuibili su 5 o 6 giorni. Lo straordinario è compensato con maggiorazioni che vanno dal 33% (diurno feriale) al 74% (festivo notturno). I turni avvicendati comportano una maggiorazione del 7-15%.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriale)
Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
Parti firmatarie (sindacali)
CISAL Terziario con assistenza CISAL
Vigenza
1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
Riferimento legge
D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro); D.Lgs. 104/2022

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL settore radiotelevisivo
Tipo di prestazione Maggiorazione
Straordinario diurno feriale (fino a 48 ore/settimana) + 33%
Straordinario diurno feriale (oltre 48 ore/settimana) + 34%
Straordinario notturno + 43%
Straordinario notturno oltre 48 ore + 44%
Lavoro festivo (ore ordinarie) + 30%
Straordinario festivo diurno + 53%
Straordinario festivo notturno + 69% / 74%
Turni avvicendati fascia 6-22 + 7%
Turni avvicendati fascia notturna 22-6 + 15%

Le percentuali si applicano alla quota oraria della retribuzione normale (minimo tabellare + contingenza + scatti). Non sono cumulabili tra loro per la stessa ora di lavoro: si applica la maggiorazione più elevata.

Orario normale: 40 ore settimanali

La durata massima dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali effettive e di 8 ore giornaliere. La distribuzione può avvenire su 5 giorni (8 ore/die) o su 6 giorni (circa 6 ore e 40 minuti). Per i lavoratori adibiti stabilmente a turni notturni, l’orario settimanale si riduce a 39 ore, in ragione della maggiore gravosità della prestazione.

Il limite di legge di 48 ore settimanali (art. 4, D.Lgs. 66/2003) – incluso lo straordinario – si calcola come media su un periodo di riferimento. Il CCNL consente una distribuzione flessibile dell’orario: nei periodi di maggiore attività (campagne elettorali, eventi sportivi, coperture straordinarie) l’orario può temporaneamente salire fino a 48 ore settimanali, con compensazione nelle settimane successive.

Straordinario: limiti e compensazione

Il lavoro straordinario è quello svolto oltre le 40 ore settimanali ordinarie. Il CCNL del settore radiotelevisivo fissa un tetto massimo di straordinario annuo (generalmente indicato come 200 ore per contratto) oltre il quale occorre un accordo specifico.

Lo straordinario può essere compensato alternativamente:

  • Con il pagamento della maggiorazione sulle ore eccedenti (percentuali indicate nella tabella sopra).
  • Con riposo compensativo, d’accordo tra le parti, nelle settimane successive (recupero ore).

Il consenso del lavoratore allo straordinario è richiesto dalla legge (art. 5, D.Lgs. 66/2003), salvo casi di forza maggiore o esigenze eccezionali di produzione.

Turni nelle emittenti: una specificità del settore

Le emittenti radiotelevisive locali trasmettono spesso dalle prime ore del mattino alla mezzanotte o oltre, sette giorni su sette. Per questo il lavoro a turni avvicendati è una caratteristica strutturale del settore. Il CCNL disciplina:

  • Il diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive (preferibilmente la domenica, ma spostabile per le esigenze di palinsesto).
  • La maggiorazione specifica per i turni: 7% per le ore in fascia 6-22 in regimi di turni avvicendati, 15% per le ore notturne 22-6.
  • L’adeguamento dell’orario (39 ore/settimana) per chi è stabilmente in turnazione notturna.

Lavoro domenicale e festivo

Il lavoro nella domenica e nelle festività nazionali (1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, patrono locale) dà diritto a una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il lavoratore non può godere del riposo nella domenica, ha diritto a un giorno di riposo compensativo in altra giornata della settimana.

Casi pratici

Tizio – Tecnico audio in turno notturno fisso
Tizio lavora in una radio locale con turno fisso dalle 22 alle 6 del mattino (8 ore), 5 giorni su 7. Avendo un turno stabile in fascia notturna, il suo orario settimanale contrattuale è di 39 ore (non 40). Ogni ora lavorata in quella fascia è maggiorata del 15% rispetto alla quota oraria del suo minimo tabellare. Questa maggiorazione si somma alla retribuzione ordinaria e concorre al calcolo del TFR.
Caia – Operatrice di regia costretta a prolungare il turno
Caia lavora 8 ore ordinarie (dalle 14 alle 22) in una televisione locale. A causa di una diretta prolungata, rimane in servizio fino alle 24: 2 ore di straordinario. Le prime 2 ore di straordinario sono in fascia serale (22-24), quindi notturno. La maggiorazione applicata è del 43% sulla quota oraria. Caia firma il registro dello straordinario e il compenso compare nel cedolino del mese.
Sempronio – Montatore chiamato a lavorare la domenica
Sempronio è convocato per montare un servizio urgente la domenica (giorno festivo). Lavora 6 ore. Le prime 40 ore settimanali già le ha coperte nei giorni precedenti, quindi queste 6 ore sono straordinario festivo. La maggiorazione applicata è del 53% (straordinario festivo diurno). In alternativa al compenso monetario, può concordare con il datore un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Radio TV Aeranti-Corallo?
L’orario normale è di 40 ore settimanali effettive, su 5 o 6 giorni. Per i lavoratori in turno notturno stabile, l’orario si riduce a 39 ore settimanali.
Quanto si paga lo straordinario nel settore radiotelevisivo?
Le maggiorazioni variano: 33% per lo straordinario diurno feriale fino a 48 ore settimanali, 43% per quello notturno, 53% per il festivo e fino al 74% per il festivo notturno.
Un’emittente può distribuire l’orario in modo flessibile?
Sì. Nei periodi di punta l’orario può salire fino a 48 ore settimanali, compensate con una riduzione nelle settimane successive, purché la media rispetti il limite contrattuale.
Cosa prevede il CCNL per il lavoro festivo?
Chi lavora nei giorni festivi ha diritto a una maggiorazione del 30% per le ore ordinarie. Se lo straordinario è svolto in giorno festivo, la maggiorazione è del 53% (diurno) o 69-74% (notturno).
I turni notturni sono pagati di più?
Sì. Il lavoro nelle ore notturne (22-6) comporta una maggiorazione del 15% per i lavoratori a turni avvicendati; per il lavoro notturno straordinario la maggiorazione è del 43%.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • L'orario nelle emittenti radiotelevisive private convive con la natura "a flusso continuo" della programmazione: dirette, palinsesti serali e festivi rendono strutturale il lavoro su turni.
  • Il quadro legale di riferimento resta il D.Lgs. 66/2003: 40 ore settimanali tendenziali, durata media non oltre 48 ore (riposo compreso) su periodo di riferimento, riposo giornaliero di 11 ore e riposo settimanale di 24 ore.
  • Lo straordinario è prestazione eccedente l'orario normale: va richiesto/autorizzato e compensato secondo le maggiorazioni delle tabelle del CCNL vigente, distinte per diurno, notturno, festivo.
  • Il lavoro notturno (tipicamente 22-6) attiva tutele specifiche: limiti di durata, sorveglianza sanitaria e maggiorazioni dedicate.
  • Riposi compensativi e banca ore consentono di gestire i picchi (eventi, dirette elettorali, sport) senza superare i tetti di legge.
Indice dei contenuti

Le emittenti radiotelevisive private vivono di una contraddizione organizzativa: la programmazione non si ferma, ma il lavoratore sì. Conciliare la continuità del palinsesto con i limiti di durata e i riposi imposti dalla legge è il cuore della disciplina dell'orario in questo settore, e spiega perché i CCNL di area Aeranti dedichino tanto spazio a turni, straordinario e flessibilità. Il riferimento normativo sovraordinato è il D.Lgs. 66/2003, che il contratto collettivo declina rispetto alle specificità della produzione audiovisiva.

Orario normale, durata media e i tetti del D.Lgs. 66/2003

L'orario normale di lavoro è tendenzialmente fissato in 40 ore settimanali, ma il dato davvero vincolante è quello della durata media: il D.Lgs. 66/2003 impone che la durata media dell'orario, computata su un periodo di riferimento, non superi le 48 ore comprensive degli straordinari. È un limite di igiene del lavoro, non solo retributivo. Nelle emittenti, dove una settimana di dirette intense può sforare le 48 ore, il sistema regge proprio perché si ragiona sulla media: settimane pesanti compensate da settimane più leggere.

Lo straordinario: nozione, autorizzazione e maggiorazioni

Lo straordinario è la prestazione resa oltre l'orario normale. Non è una variabile libera: deve essere richiesto o autorizzato dall'emittente e trova un tetto annuo. La sua remunerazione avviene con le maggiorazioni previste dalle tabelle del CCNL vigente, che distinguono lo straordinario diurno feriale da quello notturno e festivo, con percentuali crescenti. Il principio è che più la prestazione invade tempi destinati al riposo, più cara diventa per il datore: un disincentivo economico alla compressione del riposo.

Turni, notturno e la produzione "a flusso continuo"

La radio e la TV non conoscono la pausa del fine settimana. Ne deriva l'uso strutturale dei turni, anche notturni, e la frequente collocazione della prestazione in giorni festivi. Il lavoro notturno - tipicamente la fascia 22-6 - attiva tutele rinforzate: limiti alla durata media della prestazione notturna, diritto alla sorveglianza sanitaria periodica e maggiorazioni specifiche. La turnazione va comunicata con congruo preavviso e organizzata in modo da garantire comunque i riposi minimi.

Riposo giornaliero e settimanale: il limite che non si tratta

Due paletti restano fermi anche nel settore più "always on": le 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore e le 24 ore consecutive di riposo settimanale, di norma in coincidenza con la domenica, cumulabili con le 11 ore giornaliere. La diretta di un evento serale che termina a tarda notte condiziona quindi l'orario di rientro del giorno successivo. Il CCNL può individuare specifiche deroghe per attività non frazionabili, ma sempre con riposi compensativi equivalenti.

Banca ore, flessibilità e riposi compensativi

Per assorbire i picchi - campagne elettorali, grandi eventi sportivi, speciali informativi - il contratto mette a disposizione strumenti di flessibilità: orario plurisettimanale, banca delle ore, riposi compensativi. La logica è spostare nel tempo il recupero anziché monetizzare ogni eccedenza. La banca ore consente al lavoratore di accantonare le ore eccedenti e fruirne come permessi, conciliando esigenze produttive e vita privata.

Cosa verificare in concreto

Per il singolo lavoratore i punti pratici sono: la corretta qualificazione delle ore eccedenti come straordinario (non come orario normale "spalmato"), l'applicazione della maggiorazione giusta in base alla fascia oraria, il rispetto dei riposi e la tracciabilità delle ore in banca. Importi e percentuali vanno sempre letti sulle tabelle del CCNL vigente, perché variano per livello e si aggiornano con i rinnovi.

Domande frequenti

Quante ore settimanali si possono lavorare in un'emittente privata?

L'orario normale è di norma 40 ore, ma la legge (D.Lgs. 66/2003) fissa il vero tetto sulla durata media: non oltre 48 ore settimanali, straordinari inclusi, calcolate su un periodo di riferimento. Singole settimane possono superarle se compensate da settimane più leggere.

Lo straordinario è obbligatorio?

Lo straordinario deve essere richiesto o autorizzato dall'azienda ed è soggetto a un tetto. Va compensato con le maggiorazioni delle tabelle del CCNL vigente, diverse per lavoro diurno, notturno e festivo.

Come è retribuito il lavoro notturno in radio/TV?

Il lavoro notturno (tipicamente 22-6) gode di maggiorazione specifica prevista dal CCNL, oltre alle tutele di legge: limiti di durata e sorveglianza sanitaria. L'importo della maggiorazione va verificato sulle tabelle del contratto applicato.

Posso recuperare le ore in più invece di farmele pagare?

Sì, dove è prevista la banca ore o i riposi compensativi: le ore eccedenti vengono accantonate e fruite come permessi, secondo le regole del CCNL aziendale o di settore.

Il riposo settimanale può essere spostato dalla domenica?

Nelle attività a flusso continuo il riposo settimanale di 24 ore può essere collocato in un giorno diverso dalla domenica, garantendo comunque la cadenza media prevista e i riposi compensativi quando si lavora di domenica.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.