Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: preavviso e licenziamento

La risoluzione del rapporto di lavoro – che avvenga per licenziamento o per dimissioni – richiede il rispetto dei termini di preavviso fissati dal contratto collettivo. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 differenzia i termini per livello e anzianità, prevedendo indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa termini di preavviso da 15 giorni (6ª categoria, bassa anzianità) fino a 6 mesi (Quadri, lunga anzianità). In assenza di preavviso, la parte inadempiente paga l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Riferimento legale
Art. 2118-2119 c.c., L. 604/1966, L. 300/1970, D.Lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

Termini di preavviso per livello e anzianità – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
Q (Quadri) 3 mesi 4 mesi 6 mesi
1ª categoria 2 mesi 3 mesi 4 mesi
2ª categoria 2 mesi 2 mesi e 15 giorni 3 mesi
3ª categoria 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi
4ª categoria 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi
5ª categoria 20 giorni 1 mese 1 mese e 15 giorni
6ª categoria 15 giorni 20 giorni 1 mese

Nota: I valori indicati sono orientativi sulla base della struttura tradizionale del CCNL Agricoltura Impiegati; per i termini esatti al centesimo fare sempre riferimento al testo contrattuale ufficiale aggiornato al rinnovo del 18 giugno 2024 disponibile sui siti di Confagricoltura, Flai-Cgil e Fai-Cisl. Il preavviso si intende di calendario, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, salvo diverso accordo.

Cos’è il preavviso e quando si applica

Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della volontà di recedere dal contratto e l’effettivo termine del rapporto di lavoro. È regolato dall’art. 2118 del Codice civile, che rimanda ai contratti collettivi per la determinazione della durata. È dovuto sia in caso di licenziamento (da parte del datore) sia in caso di dimissioni (da parte del lavoratore), salvo che il recesso avvenga per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.

Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha l’obbligo di lavorare e il datore di pagare la retribuzione. Il preavviso non si cumula con altri istituti di sospensione (es. malattia): in caso di malattia sopravvenuta durante il preavviso, la giurisprudenza è divisa, ma prevale l’orientamento che ammette la sospensione del preavviso per malattia.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se una delle parti non vuole o non può lavorare durante il preavviso, può corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale che sarebbe spettata per l’intero periodo di preavviso (art. 2118, co. 2, c.c.).

La base di calcolo include: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi fissi, indennità di funzione per i Quadri. Non includono di norma i compensi variabili (straordinari, provvigioni occasionali), salvo diverso accordo o consolidamento contrattuale.

L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF ed è imponibile ai fini previdenziali (contributi INPS). Non beneficia di tassazione separata, a differenza del TFR.

Dimissioni: forma e procedure

Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto e, per i lavoratori dipendenti, con la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015 (art. 26): entro 30 giorni dall’efficacia delle dimissioni il lavoratore deve compilare il modulo online sul portale del Ministero del Lavoro, pena la revoca.

Fanno eccezione le dimissioni presentate durante il periodo di prova, che non richiedono la procedura telematica né motivazione. Sono escluse anche le dimissioni durante la gravidanza e la maternità (primo anno del figlio), che devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il licenziamento: tipi e tutele

Il licenziamento è soggetto a regole diverse in base alla causa e alla dimensione aziendale:

  • Giustificato motivo oggettivo (GMO): soppressione del posto, riorganizzazione aziendale; richiede preavviso o indennità sostitutiva; per aziende con più di 15 dipendenti è previsto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro se il lavoratore ha più di 15 anni di anzianità (procedura art. 7 L. 604/1966).
  • Giustificato motivo soggettivo (GMS): inadempimento contrattuale non grave; richiede preavviso.
  • Giusta causa: inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria; non richiede preavviso.
  • Tutele reintegratorie e indennitarie: dipendono dalla data di assunzione (prima o dopo il 7 marzo 2015) e dalla dimensione aziendale. I lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 sono soggetti al D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti).

Casi pratici

Tizio – Quadro con 12 anni di anzianità: calcolo indennità sostitutiva
Tizio, Quadro con 12 anni di anzianità, viene licenziato per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione aziendale). Il CCNL prevede per lui un preavviso di 6 mesi. Il datore preferisce dispensarlo dal lavoro e pagare l’indennità sostitutiva. Tizio ha una retribuzione mensile di €2.053,63 (minimo Q + indennità funzione + 5 scatti). L’indennità sostitutiva è: €2.053,63 × 6 = €12.321,78 lordi, soggetta a IRPEF ordinaria e contributi INPS.
Caia – Dimissioni di una contabile di 3ª categoria dopo 3 anni
Caia, impiegata di 3ª categoria con 3 anni di anzianità, decide di dimettersi per un’altra opportunità lavorativa. Il CCNL le impone 1 mese di preavviso (anzianità fino a 5 anni, 3ª cat.). Comunica le dimissioni il 31 marzo: il rapporto cesserà il 30 aprile. Se il nuovo datore vuole che inizi il 15 aprile, il vecchio datore può dispensarla dal preavviso rimanente pagandole i 15 giorni residui; in alternativa Caia può versare al vecchio datore l’indennità sostitutiva per i 15 giorni non lavorati.
Sempronio – Licenziamento per giusta causa contestato
Sempronio, impiegato di 1ª categoria, viene licenziato senza preavviso per giusta causa. Contesta il licenziamento sostenendo che il fatto addebitatogli (ritardo nel consegnare un report) non integra una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. Il giudice del lavoro, valutata la gravità del fatto, dà ragione a Sempronio: il licenziamento viene riqualificato come giustificato motivo soggettivo, con obbligo per il datore di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e, secondo il regime applicabile, l’eventuale indennità risarcitoria.

Domande frequenti

Quanto preavviso deve dare un impiegato di 2ª categoria che si dimette dopo 5 anni?
Per un impiegato di 2ª categoria con anzianità fino a 5 anni, il CCNL prevede un preavviso di 2 mesi. Per anzianità da 5 a 10 anni, circa 2 mesi e mezzo. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e tramite la procedura telematica ministeriale.
Cosa succede se il lavoratore non rispetta il preavviso?
Il datore può trattenere dalla liquidazione finale un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Il datore può anche rinunciare a tale trattenuta e accettare le dimissioni immediate.
Il preavviso è dovuto anche in caso di licenziamento per giusta causa?
No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è efficace immediatamente senza preavviso. La giusta causa deve però essere provata dal datore: un licenziamento per giusta causa infondata è illegittimo e dà diritto al lavoratore a indennità sostitutiva di preavviso e, secondo il regime, a reintegra o indennità risarcitoria.
Il lavoratore può chiedere di essere esonerato dal lavorare durante il preavviso?
Il datore può dispensare il lavoratore dal preavviso lavorato, pagando comunque la retribuzione. Questa pratica è comune per i Quadri e le posizioni di responsabilità, per prevenire conflitti d’interesse o trasferimento di clientela.
Le dimissioni per giusta causa danno diritto all’indennità di preavviso?
Sì. Chi si dimette per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione) può recedere senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva, poiché la causa del recesso è imputabile al datore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). I termini di preavviso indicati sono orientativi: per i valori esatti fare riferimento al testo ufficiale del contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • Il preavviso (art. 2118 c.c.) è dovuto in caso di recesso da rapporto a tempo indeterminato, sia per licenziamento sia per dimissioni, salvo la giusta causa.
  • Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri differenzia i termini per livello/categoria e anzianità di servizio: più alto il livello e maggiore l'anzianità, più lungo il preavviso.
  • La parte che recede senza rispettare il preavviso deve all'altra l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato.
  • Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è immediato e non richiede preavviso; quello per giustificato motivo deve essere motivato e fondato.
  • Le dimissioni vanno rese in forma telematica (D.Lgs. 151/2015) e sono revocabili entro 7 giorni; fanno eccezione i casi di dimissioni durante la maternità, convalidate.
  • Per i termini precisi per livello e anzianità si rinvia al testo contrattuale ufficiale aggiornato.
Indice dei contenuti

La cessazione del rapporto di lavoro è il momento in cui il diritto del lavoro mostra il suo equilibrio tra libertà di recesso e tutela della parte più debole. Per gli impiegati e i quadri agricoli il CCNL di settore costruisce un sistema di preavvisi graduati, ancorato agli articoli 2118 e 2119 del codice civile e alla disciplina speciale sui licenziamenti. Questa scheda riguarda il personale impiegatizio e direttivo, non gli operai agricoli, che hanno un contratto distinto.

La funzione del preavviso

L'art. 2118 c.c. consente a ciascuna parte di recedere dal rapporto a tempo indeterminato dando il preavviso fissato dal contratto collettivo. Il preavviso serve a tutelare entrambi: il lavoratore licenziato ha tempo per cercare una nuova occupazione, il datore che riceve le dimissioni ha tempo per sostituire la risorsa. La durata cresce con il livello di inquadramento e con l'anzianità, perché più alta è la posizione, più complessa è la sostituzione e più lungo il periodo di transizione necessario.

La graduazione per livello e anzianità

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri articola i termini su una matrice a due dimensioni: la categoria di inquadramento (dai quadri alle categorie inferiori) e l'anzianità di servizio per fasce. Un quadro con lunga anzianità ha un preavviso di mesi, un impiegato di categoria bassa e poca anzianità ha un preavviso di poche settimane. È un disegno coerente con la logica del codice: il preavviso è proporzionato all'investimento reciproco delle parti nel rapporto. Per i valori puntuali si deve fare riferimento alla tabella del testo contrattuale vigente.

L'indennità sostitutiva del preavviso

Chi recede senza rispettare il preavviso non commette un illecito, ma deve all'altra parte l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo. Se è il datore a licenziare con effetto immediato (fuori dalla giusta causa), paga l'indennità al lavoratore; se è il lavoratore a dimettersi senza preavviso, il datore può trattenere il corrispondente importo. L'indennità è quindi il prezzo della rinuncia al periodo di transizione.

Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo

L'art. 2119 c.c. consente il recesso immediato, senza preavviso, quando si verifica una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto: è la giusta causa, tipicamente un grave inadempimento. Diverso è il giustificato motivo soggettivo (inadempimento meno grave) od oggettivo (ragioni economiche o organizzative), che richiede il rispetto del preavviso e una motivazione effettiva e verificabile, nel quadro della L. 604/1966 e del D.Lgs. 23/2015 per gli assunti dal marzo 2015.

Le dimissioni telematiche e la revoca

Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono valide solo se rese in forma telematica attraverso la procedura ministeriale (D.Lgs. 151/2015): le dimissioni "di pugno" o verbali non producono effetto. Il lavoratore può revocarle entro sette giorni dalla trasmissione. Questo meccanismo previene le dimissioni in bianco e tutela contro pressioni indebite. Restano fuori dalla procedura telematica le dimissioni rese in sede protetta e quelle della lavoratrice madre o del padre nel primo anno del figlio, soggette a convalida.

Il licenziamento della lavoratrice madre e i casi speciali

Alcune situazioni rafforzano la tutela: durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino il licenziamento è vietato salvo i casi tassativi di legge. Anche il lavoratore in malattia gode della protezione del periodo di comporto. Questi limiti si sovrappongono alla disciplina del preavviso e prevalgono su di essa, perché tutelano interessi costituzionalmente protetti.

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso per un impiegato agricolo?

Dipende dalla categoria di inquadramento e dall'anzianità di servizio: si va da poche settimane per le categorie più basse con scarsa anzianità fino a diversi mesi per i quadri con lunga anzianità. I valori esatti sono nella tabella del CCNL vigente.

Cosa succede se mi licenziano senza preavviso?

Fuori dai casi di giusta causa, il datore che recede con effetto immediato deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato.

Posso dare le dimissioni con una lettera scritta a mano?

No. Dal 2016 le dimissioni sono valide solo se rese in forma telematica con la procedura ministeriale (D.Lgs. 151/2015). Sono revocabili entro 7 giorni dalla trasmissione.

Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?

No. La giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso, quando il fatto è così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Si può licenziare una lavoratrice in gravidanza?

No. Dall'inizio della gestazione fino al primo anno del bambino il licenziamento è vietato e nullo, salvo i casi tassativi di legge come la giusta causa o la cessazione dell'attività.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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