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CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: welfare e sanità integrativa
Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori del settore ortofrutticolo e agrumario: bilateralità, fondo sanitario integrativo, previdenza complementare e prestazioni di sostegno previste dal rinnovo 2024.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (rinnovo 19 luglio 2024, Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil) prevede un welfare contrattuale fondato sulla bilateralità del terziario: accesso al fondo sanitario integrativo EST per visite, esami e ricoveri non coperti dal SSN, contributi all'ente bilaterale per formazione e sostegno al reddito, e possibilità di destinare il TFR a previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005). Il rinnovo 2024 ha rafforzato le prestazioni per maternità e congedi parentali. Le aziende che non aderiscono alla bilateralità devono corrispondere un'erogazione economica sostitutiva.
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Il sistema bilaterale: cos'è e come funziona
La bilateralità è il sistema di enti paritetici istituiti e finanziati congiuntamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie di un CCNL. Nel settore ortofrutticolo e agrumario, la struttura bilaterale fa riferimento al più ampio sistema del terziario/commercio, a cui il settore è collegato attraverso le sigle sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l'associazione datoriale Fruitimprese.
Gli enti bilaterali svolgono funzioni che la legge non garantisce direttamente:
- Erogazione di prestazioni sanitarie integrative attraverso il fondo EST;
- Formazione professionale continua e aggiornamento dei lavoratori;
- Sostegno al reddito nei periodi di inattività o difficoltà occupazionale, con particolare attenzione ai lavoratori stagionali;
- Conciliazione delle controversie di lavoro in sede stragiudiziale;
- Informazione e assistenza su diritti e doveri contrattuali.
La partecipazione al sistema bilaterale si attiva con la contribuzione del datore di lavoro (e, in parte, del lavoratore) agli enti competenti. Le aziende che applicano il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari e non aderiscono agli enti bilaterali sono tenute a riconoscere ai lavoratori un'erogazione economica sostitutiva (EES), stabilita dal CCNL in sostituzione delle prestazioni bilaterali, da erogarsi con la mensilità di giugno di ogni anno.
La sanità integrativa: il fondo EST
Il fondo EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo) è il fondo sanitario integrativo di riferimento per i lavoratori del terziario, del commercio e dei settori affini, incluse le aziende ortofrutticole e agrumarie che applicano il CCNL in esame. EST è un fondo sanitario integrativo riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute.
Le prestazioni erogate da EST includono tipicamente:
- Visite specialistiche: rimborso per visite mediche specialistiche non erogate dal SSN in tempi adeguati o non previste nei LEA;
- Esami diagnostici e di laboratorio: rimborso per esami non coperti dal SSN o soggetti a ticket elevati;
- Ricoveri ospedalieri: integrazione per ricoveri in strutture convenzionate, con copertura delle spese di degenza non rimborsate dal SSN;
- Odontoiatria: prestazioni di odontoiatria preventiva e conservativa (estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni, protesi parziali), in misura variabile secondo il piano;
- Maternità: rimborso spese per visite ostetriche ed ecografie nel corso della gravidanza;
- Grandi interventi: copertura delle spese chirurgiche per interventi di alta complessità.
I massimali, le categorie di prestazioni rimborsabili e le procedure di rimborso sono stabiliti dal regolamento interno di EST e possono essere aggiornati annualmente. Per informazioni aggiornate sui massimali e sulle strutture convenzionate, è necessario consultare direttamente il sito o gli uffici di EST, oppure le organizzazioni sindacali di categoria.
Tabella riepilogativa degli strumenti di welfare contrattuale
| Strumento | Finalità | Soggetto erogante | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Fondo sanitario EST | Rimborso prestazioni sanitarie integrative (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) | EST (Ente bilaterale terziario) | CCNL; D.Lgs. 502/1992 |
| Ente bilaterale di settore | Formazione, sostegno al reddito, conciliazione | Ente bilaterale territorialmente competente | CCNL; accordi bilaterali |
| Previdenza complementare | Integrazione pensionistica attraverso il TFR futuro e contribuzione aggiuntiva | Fondo pensione indicato dal CCNL | D.Lgs. 252/2005 |
| Integrazioni contrattuali malattia | Integrazione dell'indennià INPS durante la malattia (comporto) | Datore di lavoro | CCNL (art. sul comporto) |
| Integrazioni maternità | Quota aggiuntiva CCNL durante congedo obbligatorio (es. 20% della quattordicesima) | Datore di lavoro | CCNL rinnovo 2024 |
| EES (erogazione economica sostitutiva) | Alternativa monetaria alle prestazioni bilaterali per aziende non aderenti | Datore di lavoro | CCNL |
La previdenza complementare nel settore ortofrutticolo
La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, disciplinato dal D.Lgs. 252/2005. Si affianca alla pensione pubblica INPS (primo pilastro) e consente di accumulare un capitale previdenziale aggiuntivo attraverso versamenti del TFR e contributi volontari.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede la possibilità per i lavoratori di destinare il TFR futuro a un fondo pensione. Il meccanismo del silenzio-assenso opera nel modo seguente:
- Il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi dalla data di assunzione per scegliere dove indirizzare il TFR maturando;
- Se sceglie di aderire a un fondo pensione, il TFR futuro viene versato al fondo scelto (collettivo o individuale), con eventuale contribuzione aggiuntiva del datore e del lavoratore secondo le condizioni del fondo;
- Se non effettua alcuna scelta entro i 6 mesi, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo indicato dal CCNL; in assenza di tale indicazione, al Fondo di Tesoreria INPS;
- Il TFR già maturato prima della scelta rimane in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 49 dipendenti) e non viene trasferito al fondo pensione.
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite annuo di 5.164,57 € (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Il rendimento del fondo sostituisce la rivalutazione legale dell'1,5% + 75% ISTAT prevista per il TFR in azienda.
Per conoscere il fondo pensione di riferimento specificamente indicato dal CCNL per il settore ortofrutticolo e agrumario, è opportuno rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil o all'ente bilaterale di settore.
Le integrazioni contrattuali durante malattia, maternità e congedi
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari migliora, in alcuni casi, le tutele di legge durante periodi di assenza dal lavoro:
Malattia
La legge (art. 2110 c.c.) garantisce la conservazione del posto durante il periodo di comporto e il trattamento economico a carico dell'INPS (indennià di malattia). Il CCNL può prevedere un'integrazione del trattamento INPS a carico del datore, in modo che la retribuzione netta del lavoratore malato si avvicini alla retribuzione ordinaria. Le modalità e i limiti dell'integrazione sono disciplinati nell'articolo specifico del CCNL sulla malattia.
Maternità e congedi parentali
Il D.Lgs. 151/2001 fissa i diritti minimi di legge per la maternità (congedo obbligatorio 5 mesi con indennià INPS all'80%) e per i congedi parentali. Il rinnovo 2024 ha introdotto un'integrazione specifica: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima mensilità a carico del datore, in aggiunta all'indennià INPS. Questa misura riduce la perdita economica durante il periodo di assenza obbligatoria.
Congedo parentale
I congedi parentali sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1158): il padre può astenersi per 10 giorni obbligatori pagati al 100% e il congedo parentale è retribuito al 30% o, per i primi 3 mesi, all'80% se fruiti entro i 6 anni del figlio. Il CCNL non peggiorative queste tutele e può prevedere condizioni migliorative in sede di contrattazione aziendale.
Welfare aziendale e fiscalità
La legge consente alle aziende di erogare benefit di welfare ai dipendenti in forma non monetaria (o monetaria entro i limiti di franchigia) con vantaggi fiscali sia per il datore sia per il lavoratore. I benefit più diffusi nel settore sono:
- Buoni pasto: esenti da contribuzione e tassazione fino a 8 € per buono pasto elettronico (art. 51, comma 2, lett. c, TUIR);
- Rimborsi chilometrici per lavoratori che utilizzano il mezzo proprio per trasferte: non imponibili nei limiti delle tariffe ACI;
- Polizze assicurative sulla vita e infortuni extra-professionali: i premi pagati dal datore non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, lett. f, TUIR);
- Contribuzioni a fondi sanitari (come EST): non concorrono al reddito imponibile del lavoratore fino al limite di 3.615,20 € annui;
- Welfare premiale aziendale: i premi di risultato possono essere convertiti in benefit di welfare con tassazione agevolata (L. 208/2015 e ss.mm.ii.), se previsto dall'accordo di secondo livello.
Casi pratici
Domande frequenti
Esiste un fondo sanitario integrativo per i lavoratori del settore ortofrutticolo?
Cosa copre il fondo sanitario integrativo EST?
Il datore deve versare contributi per il welfare contrattuale?
Posso destinare il TFR a un fondo pensione nel settore ortofrutticolo?
Il CCNL prevede prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali?
Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le prestazioni del fondo EST e dell'ente bilaterale sono soggette a variazioni: consultare EST e gli enti bilaterali per i massimali aggiornati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il welfare contrattuale del settore ortofrutticolo e agrumario aggiunge alla retribuzione una rete di tutele che la legge non garantisce direttamente: assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, sostegno al reddito e formazione. Il perno e la bilateralita, cioe il sistema di enti paritetici finanziati congiuntamente da imprese e sindacati. Comprenderne il funzionamento aiuta il lavoratore a non lasciare inutilizzati diritti spesso poco conosciuti.
Cos'e la bilateralita
Gli enti bilaterali sono organismi paritetici istituiti e finanziati dalle parti firmatarie del CCNL. Nel comparto ortofrutticolo e agrumario il riferimento e il piu ampio sistema del terziario, a cui il settore e collegato attraverso le sigle sindacali e l'associazione datoriale firmatarie. Questi enti svolgono funzioni che il rapporto individuale, da solo, non assicura: una forma di mutualita organizzata di categoria.
L'assistenza sanitaria integrativa
Il fondo sanitario integrativo eroga prestazioni che si affiancano al Servizio sanitario nazionale: visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri e prestazioni odontoiatriche non coperti o solo parzialmente coperti dal SSN. L'iscrizione passa per la contribuzione prevista dal contratto e da accesso a un pacchetto di prestazioni il cui dettaglio e definito dal regolamento del fondo, da consultare nella versione aggiornata.
La previdenza complementare e il TFR
Accanto alla sanita, il sistema offre la previdenza complementare disciplinata dal D.Lgs. 252/2005: il lavoratore puo destinare il proprio TFR, in tutto o in parte, a un fondo pensione di settore, costruendo una rendita o un capitale integrativi rispetto alla pensione pubblica. La scelta di adesione e volontaria e produce anche effetti fiscali agevolati ai sensi della normativa vigente, che conviene valutare con attenzione.
Sostegno al reddito e stagionalita
Una funzione centrale degli enti bilaterali, particolarmente sentita in un comparto a forte stagionalita, e il sostegno al reddito nei periodi di inattivita o difficolta occupazionale. Le prestazioni integrano gli strumenti pubblici e mirano a stabilizzare la condizione dei lavoratori stagionali, spesso esposti a discontinuita di impiego nel ciclo produttivo agricolo.
Formazione, conciliazione e maternita
Gli enti finanziano formazione continua e aggiornamento, gestiscono la conciliazione stragiudiziale delle controversie di lavoro e, con il rinnovo piu recente, hanno rafforzato le prestazioni a sostegno della maternita e dei congedi parentali, in coordinamento con le tutele di legge del D.Lgs. 151/2001. E un'integrazione, non una sostituzione, delle protezioni previste dall'ordinamento.
L'erogazione sostitutiva per chi non aderisce
Il contratto presidia l'effettivita del sistema: le aziende che applicano il CCNL ma non aderiscono agli enti bilaterali sono tenute a riconoscere ai lavoratori un'erogazione economica sostitutiva. La logica e impedire che la mancata adesione si traduca in un risparmio per l'impresa a scapito delle tutele del personale. Il lavoratore puo dunque verificare se l'azienda aderisce o se gli spetta la prestazione alternativa.
Domande frequenti
Cos'e la bilateralita nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
E il sistema di enti paritetici finanziati da imprese e sindacati firmatari, che erogano prestazioni sanitarie, formazione, sostegno al reddito e conciliazione delle controversie.
Cosa copre il fondo sanitario integrativo?
Prestazioni che integrano il SSN, come visite specialistiche, esami, ricoveri e prestazioni odontoiatriche non coperti o solo parzialmente coperti dal servizio pubblico.
Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
Si: il D.Lgs. 252/2005 consente di destinare il TFR a un fondo pensione di settore, con effetti fiscali agevolati secondo la normativa vigente. La scelta e volontaria.
Cosa accade se l'azienda non aderisce agli enti bilaterali?
Deve riconoscere ai lavoratori un'erogazione economica sostitutiva prevista dal contratto, per non trasformare la mancata adesione in un risparmio a danno delle tutele.
Il welfare contrattuale sostituisce le tutele di legge?
No: le integra. Sanita, previdenza e sostegno al reddito si affiancano agli strumenti pubblici e alle protezioni di legge, come quelle del D.Lgs. 151/2001 per la maternita.