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La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Maternità e congedi CCNL Stabilimenti Balneari: tutele e novità 2024

Il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio del giugno 2024 ha rafforzato le tutele per la genitorialità: i periodi di maternità e paternità obbligatoria maturano ora ferie, tredicesima e quattordicesima per intero. Un passo avanti rilevante anche per chi lavora solo la stagione estiva.

In sintesi

Il CCNL Turismo Confcommercio integra la maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione giornaliera netta per cinque mesi (art. 200) e, secondo l’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024, fa maturare ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima per intero nei periodi di congedo obbligatorio. Per le lavoratrici stagionali il contratto a termine non si risolve durante la maternità per effetto della gravidanza.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
Parti firmatarie (sindacali)
Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024
Vigenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
Fonte normativa legge
D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) e D.Lgs. 105/2022 (riforma congedi parentali)

Tabella riepilogativa

Congedi di genitorialità – CCNL Turismo Confcommercio (stabilimenti balneari)
Istituto Durata Retribuzione (legge + CCNL) Maturazione ferie/13°/14°
Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 ante + 3 post parto, o flessibile) 80% INPS + integrazione CCNL fino al 100% della retribuzione netta, per cinque mesi (art. 200) Sì (ipotesi 5 giugno 2024)
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% INPS Sì (ipotesi 5 giugno 2024)
Congedo parentale (madre o padre) Max 6 mesi ciascuno (fino ai 14 anni del figlio) Indennità INPS: 30% della retribuzione, elevata all’80% per i mesi previsti dalla legge (circolari INPS aggiornate) Sì per ferie, permessi e 13ª; per la 14ª dal 1° dic. 2027
Congedo per vittime di violenza di genere Fino a 90 giorni lavorativi, più 90 di proroga (ipotesi 2024) Indennità pari all’ultima retribuzione, anticipata dal datore e a conguaglio con l’INPS; nella proroga 100% della retribuzione di fatto Sì

Le percentuali INPS si applicano sulla retribuzione media giornaliera degli ultimi 12 mesi (o del periodo più breve lavorato). L’integrazione datoriale del CCNL porta il totale al 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima, per cinque mesi (art. 200).

Maternità obbligatoria: la norma di legge e il miglioramento contrattuale

Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità) garantisce alla lavoratrice madre il congedo obbligatorio di 5 mesi (2 mesi prima del parto e 3 dopo, con possibilità di flessibilità), con un’indennità INPS pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL migliora questo standard: per cinque mesi il datore integra, a proprio carico, l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera netta (art. 200). Per le lavoratrici assunte a termine per lavori stagionali l’INPS paga direttamente le prestazioni di maternità (art. 199, c. 10, nell’ipotesi del 2024).

La lavoratrice in maternità non può essere licenziata, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 151/2001, fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Il divieto si applica a prescindere dalla causa di licenziamento, salvo casi di giusta causa non connessa allo stato di maternità.

Novità del rinnovo 2024: maturazione delle competenze durante la maternità

Il rinnovo del 5 giugno 2024 ha introdotto una significativa novità: i periodi di congedo di maternità e paternità («alternativo» e «obbligatorio») sono computati ai fini della maturazione integrale di ferie, permessi dell’art. 114, tredicesima e, dalla sottoscrizione, quattordicesima. Anche i periodi di congedo parentale contano per ferie, permessi e tredicesima. Nel testo del 2018 (art. 183, c. 4) per i periodi di astensione obbligatoria la lavoratrice aveva solo il 20% della tredicesima.

Per il congedo parentale facoltativo (ex astensione facoltativa), la maturazione integrale della tredicesima e quattordicesima è prevista dal 1° dicembre 2027.

Tutele per le lavoratrici stagionali in gravidanza

Nel settore balneare, dove la gran parte dei rapporti è a termine stagionale, le tutele di maternità si applicano con alcune specificità:

  • Contratto a termine e gravidanza: il contratto a termine stagionale non può essere risolto anticipatamente a causa della gravidanza. Se però il termine naturale del contratto scade durante la gravidanza o il congedo, il contratto si conclude alla sua scadenza naturale senza obbligo di proroga (salvo patti diversi).
  • Astensione obbligatoria anticipata: la lavoratrice stagionale che svolge mansioni fisicamente usuranti (ad esempio l’assistente bagnanti che opera a bordo vasca o sulla riva) può richiedere l’astensione obbligatoria anticipata dal 7° mese anziché dal 9°, con valutazione del medico competente.
  • Diritto di precedenza alla stagione successiva: la lavoratrice stagionale che non può essere richiamata a causa della maternità ha il diritto di essere preferita nelle assunzioni della stagione successiva, a parità di qualifica, ai sensi del diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015.
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Congedo di paternità obbligatorio

Dal D.Lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva europea 2019/1158) il congedo obbligatorio del padre è di 10 giorni lavorativi da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. È retribuito al 100% dall’INPS ed è autonomo rispetto al congedo di maternità della madre: il padre non può rinunciarvi. Si applica anche ai padri assunti con contratto stagionale, purché il congedo cada nel periodo coperto dal contratto.

Casi pratici

Tizio – padre bagnino, congedo obbligatorio di 10 giorni
Tizio è assunto da maggio a ottobre. Il figlio nasce a luglio. Tizio ha diritto a 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100%, da fruire da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Li comunica al datore con congruo anticipo e li fruisce tra luglio e agosto. Il datore non può rifiutarli neppure nei momenti di picco della stagione.
Caia – lavoratrice stagionale in stato di gravidanza durante la stagione
Caia è assunta da giugno a settembre come cassiera. Scopre di essere incinta ad agosto. Il contratto scade il 30 settembre: non essendo la scadenza causata dalla gravidanza, il contratto si conclude regolarmente. L’eventuale astensione anticipata per lavoro in posizione scomoda (cassa in piedi) va valutata con il medico competente. Caia avrà diritto di precedenza per la stagione 2027 ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 81/2015.
Sempronia – tredicesima durante il congedo di maternità
Sempronia è a tempo indeterminato e prende il congedo di maternità da settembre a gennaio. Nel testo del 2018 la tredicesima durante l’astensione obbligatoria era pari al 20%. Con l’ipotesi di accordo del 2024, invece, i mesi di congedo obbligatorio sono computati ai fini della maturazione integrale della tredicesima: Sempronia riceve la tredicesima piena a dicembre come se fosse stata al lavoro.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

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Domande frequenti

Quanta retribuzione spetta durante la maternità obbligatoria?
La legge garantisce l’80% della retribuzione (INPS). Il CCNL Turismo Confcommercio integra la differenza fino al 100% a carico del datore di lavoro per i mesi di congedo obbligatorio.
Una lavoratrice stagionale può essere licenziata durante la gravidanza?
No. Il divieto di licenziamento durante la gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino si applica anche ai contratti a termine stagionali. Il contratto può però scadere naturalmente alla sua data di scadenza originaria.
Il congedo di maternità matura ferie e tredicesima?
Sì, con il rinnovo del 2024. L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 stabilisce che i periodi di congedo obbligatorio di maternità e paternità maturano ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima per intero.
Quanto dura il congedo parentale e come viene retribuito?
Ciascun genitore può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale (fino ai 14 anni del figlio). L’indennità INPS è del 30% della retribuzione, elevata all’80% per i mesi previsti dalla legge (circolari INPS). Il CCNL fa maturare per intero ferie, permessi e tredicesima nei periodi di congedo parentale e, dal 1° dicembre 2027, anche la quattordicesima.
Cosa prevede il CCNL per le lavoratrici vittime di violenza di genere?
L’ipotesi di rinnovo 2024 prevede per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione dalla violenza di genere un congedo fino a 90 giorni lavorativi con indennità pari all’ultima retribuzione, prorogabile di altri 90 giorni con il 100% della retribuzione di fatto; il periodo conta per anzianità, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL), il patronato sindacale o l’INPS.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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