Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Energia e Petrolio

Apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio: durata, retribuzione e formazione

L’apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale per inserire giovani lavoratori nel settore energia e petrolio con un percorso di formazione strutturato. Il CCNL Energia e Petrolio disciplina durata, progressione retributiva e piano formativo individuale nel rispetto del D.Lgs. 81/2015.

In sintesi

Nel CCNL Energia e Petrolio (art. 7) l’apprendistato professionalizzante riguarda i livelli dal 5° al 2° e dura 24 mesi per i livelli 2 e 3 e 36 mesi per i livelli 4 e 5. La retribuzione è una percentuale di quella di riferimento (minimo di livello, C.R.E.A. ed EDR): dal 90% al 95% per i livelli 2-4 e dall’80% al 90% per il livello 5. La formazione è di 40 ore medie annue di base e 80 ore medie annue tecnico-professionali, in assenza di offerta pubblica per la parte di base.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
16 aprile 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Riferimento normativo
D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
Età massima apprendista
29 anni (legge); nessun limite ridotto dal CCNL

Tabella riepilogativa

Apprendistato professionalizzante — CCNL Energia e Petrolio, art. 7: durata e retribuzione
Livello Durata 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Livelli 2 e 3 24 mesi 12 mesi al 90% 12 mesi al 95% —
Livello 4 36 mesi 12 mesi al 90% 12 mesi al 95% 12 mesi al 95%
Livello 5 36 mesi 12 mesi all’80% 12 mesi al 90% 12 mesi al 90%

La percentuale si applica alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento (minimo di livello, relativo C.R.E.A. ed EDR di riferimento); se non si recede alla fine del contratto, spetta la retribuzione tabellare integrale. L’apprendista è inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica da conseguire. Fonte: art. 7 del CCNL Energia e Petrolio (testo con il rinnovo del 16 aprile 2025). I livelli 1 e 6 non sono previsti dall’art. 7.

Quadro normativo: legge e contratto collettivo

L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), che costituisce la fonte di legge inderogabile. Il CCNL Energia e Petrolio integra e specifica la disciplina legale nei seguenti aspetti:

  • Durata massima: il D.Lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni; il CCNL stabilisce 24 mesi per i livelli 2 e 3 e 36 mesi per i livelli 4 e 5.
  • Retribuzione: l’art. 42, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 81/2015 consente la retribuzione percentualizzata; il CCNL la fissa per periodi annuali, dall’80% al 95% della retribuzione di riferimento.
  • Formazione: il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto; il CCNL fissa 40 ore medie annue di formazione di base e trasversale (in assenza di offerta pubblica) e almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale, con un tutor di almeno 3 anni di esperienza.
  • Inquadramento finale: al termine del percorso, e salvo recesso con preavviso, il rapporto si consolida automaticamente nel livello contrattuale concordato nel PFI.

È importante distinguere ciò che è diritto del lavoratore per legge (tredicesima, quattordicesima, TFR, contributi previdenziali INPS, copertura INAIL per infortuni) da ciò che il CCNL aggiunge o specifica (durata, percentuali, formazione di settore).

Il piano formativo individuale (PFI) nel settore energia e petrolio

Il piano formativo individuale è il documento che descrive il percorso di formazione dell’apprendista e deve essere allegato al contratto di lavoro. Nel settore energia e petrolio il PFI è particolarmente rilevante per la complessità tecnica e le esigenze di sicurezza degli impianti. La formazione si articola su due assi:

  • Formazione trasversale (obbligatoria per legge): include la conoscenza dell’organizzazione del lavoro, dei diritti e doveri del lavoratore, della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008), delle competenze relazionali e comunicative. Tipicamente erogata da enti accreditati dalla Regione.
  • Formazione tecnico-professionale (specifica di settore): comprende la conoscenza dei processi di raffinazione, estrazione, distribuzione o lavorazione dei prodotti petroliferi; la normativa ADR per il trasporto di merci pericolose, ove applicabile; i sistemi di gestione HSE (Health, Safety, Environment) in uso presso l’impresa; le procedure operative di impianto.

Nel settore energia e petrolio l’art. 7 prevede, in assenza di offerta formativa pubblica, 40 ore medie annue di formazione di base e trasversale per il triennio e almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale, comprese le ore su salute e sicurezza. Il datore ha l’obbligo di erogare (o fare erogare) la formazione prevista nel PFI; in caso di inadempimento, il contratto può essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato.

Contribuzione previdenziale e agevolazioni per il datore

L’apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato stabilito dalla legge (non dal CCNL), con aliquote ridotte a carico del datore per tutta la durata del contratto e per un anno dopo la sua trasformazione a tempo indeterminato. In particolare:

  • Aliquota contributiva INPS a carico del datore ridotta rispetto al contratto ordinario (attualmente al 11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti, in luogo del 23,81% ordinario; valori di legge soggetti a aggiornamento).
  • Aliquota contributiva a carico dell’apprendista pari al 5,84%, come per tutti i lavoratori dipendenti.
  • Esonero dal contributo di licenziamento (ticket) per tutto il periodo di apprendistato.
  • Per le aziende con meno di 50 dipendenti, sgravio contributivo ulteriore per il periodo successivo alla conferma.

Le agevolazioni fiscali e contributive sono disciplinate da legge (D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche) e non dal CCNL; per i valori aggiornati si raccomanda di verificare la circolare INPS di competenza dell’anno di assunzione.

Recesso e conferma al termine dell’apprendistato

L’art. 42 del D.Lgs. 81/2015 prevede che al termine del periodo di apprendistato, salvo recesso comunicato con preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Le regole operative sono le seguenti:

  • Il recesso può essere esercitato da entrambe le parti (datore e apprendista) al termine del contratto, senza obbligo di motivazione, con un preavviso di 15 giorni dalla scadenza del contratto (art. 7 CCNL).
  • Il recesso anticipato (durante il periodo di apprendistato) è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo, con i medesimi limiti del licenziamento ordinario.
  • In caso di conferma, il lavoratore acquisisce anzianità piena a partire dal primo giorno di apprendistato, con effetti su ferie, comporto per malattia, preavviso e TFR.
  • Il datore che recede senza motivazione prima della scadenza del PFI può essere esposto a richieste risarcitorie per la formazione non erogata.

Specificità di settore: sicurezza e impianti a rischio

Il settore energia e petrolio presenta caratteristiche particolari che incidono sull’apprendistato. Gli apprendisti assegnati a raffinerie, depositi carburanti, impianti di estrazione o reti di distribuzione devono completare una formazione HSE obbligatoria prima di essere adibiti in autonomia ai relativi impianti (D.Lgs. 81/2008, accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza). Tale formazione è parte integrante del PFI e non si sovrappone alle ore di formazione trasversale o tecnico-professionale del contratto. Gli apprendisti non possono essere adibiti a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria senza la preventiva visita del medico competente.

Casi pratici

Tizio — Apprendista operatore di impianto, livello 4 (30 mesi)
Tizio, 24 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4 in una raffineria. Il contratto dura 36 mesi: nel primo anno percepisce il 90% della retribuzione di riferimento (minimo del livello 4, C.R.E.A. ed EDR), nel secondo e nel terzo il 95%. Il PFI prevede, per il triennio, formazione di base e tecnico-professionale su processi di distillazione e normativa ADR. Al termine dei 36 mesi, il datore non esercita il recesso: Tizio è inquadrato al livello 4 con la retribuzione tabellare integrale e l’anzianità decorre dall’inizio del rapporto.
Caia — Apprendista ingegnera di processo, livello 2 (24 mesi)
Caia, 26 anni, laureata in ingegneria chimica, viene assunta con contratto di apprendistato professionalizzante per il livello 2/4 in una società di estrazione. Il contratto dura 24 mesi (livello 2): percepisce il 90% della retribuzione di riferimento nel primo anno e il 95% nel secondo, con formazione tecnico-professionale su impianti di perforazione e normativa ambientale. Al 24° mese, in assenza di recesso, viene confermata al livello 2 con inquadramento a tempo indeterminato e retribuzione tabellare integrale.
Sempronio — Recesso al termine dell’apprendistato (livello 5)
Sempronio, 22 anni, completa 36 mesi di apprendistato per il livello 5 in un deposito carburanti. L’azienda recede al termine del contratto con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza. Sempronio ha diritto: alla retribuzione per il periodo di preavviso, ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, al TFR accantonato durante i 36 mesi e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Non è dovuta l’indennità NASPI poiché il recesso al termine del PFI non configura licenziamento.

Domande frequenti

Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio?
Dipende dal livello: 24 mesi per i livelli 2 e 3 e 36 mesi per i livelli 4 e 5 (art. 7), entro il tetto legale di 3 anni del D.Lgs. 81/2015. I livelli 1 e 6 non sono previsti dall’art. 7.
Quale retribuzione spetta all’apprendista nel CCNL Energia e Petrolio?
La retribuzione è una percentuale della retribuzione di riferimento (minimo di livello, C.R.E.A. ed EDR): 90% e 95% per i livelli 2 e 3; 90%, 95% e 95% per il livello 4; 80%, 90% e 90% per il livello 5, per periodi di 12 mesi (art. 7).
L’apprendista ha diritto a tredicesima e quattordicesima?
Sì, l’apprendista matura tredicesima e quattordicesima calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita durante ciascun periodo di maturazione, esattamente come un lavoratore ordinario.
Quante ore di formazione sono obbligatorie?
Il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto. Per il settore energia e petrolio l’art. 7 prevede 40 ore medie annue di formazione di base e trasversale (in assenza di offerta pubblica) e almeno 80 ore medie annue di formazione tecnico-professionale.
Il periodo di apprendistato conta ai fini dell’anzianità di servizio?
Sì, integralmente. Al momento dell’inquadramento definitivo nel livello di destinazione, tutta l’anzianità maturata durante l’apprendistato vale ai fini di scatti, TFR, ferie, comporto per malattia e preavviso.
Cosa succede se il datore di lavoro recede al termine dell’apprendistato?
Il recesso è legittimo, con il preavviso di 15 giorni dalla scadenza del contratto (art. 7). Il lavoratore ha diritto a TFR, ratei di mensilità aggiuntive e ferie non godute. Non spetta l’indennità di disoccupazione NASpI per il recesso al termine del PFI (non è licenziamento). Se il recesso avviene anticipatamente, senza giusta causa né giustificato motivo, il lavoratore può impugnarlo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Durata, percentuali e formazione sono quelli dell’art. 7 del CCNL. Per i valori contributivi aggiornati fare riferimento alle circolari INPS di competenza.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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