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La guida

CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: periodo di prova durata e regole 2026

Il periodo di prova nel CCNL Occhialeria dura al massimo da 3 settimane a 6 mesi in base al livello di inquadramento. Deve essere fissato in forma scritta e si sospende in caso di malattia o infortunio. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

In sintesi

Nel CCNL Occhialeria (Anfao) la prova massima va da 3 settimane di lavoro effettivo (operai di 1° livello) a 6 mesi (6° livello), secondo l’art. 19 del testo contrattuale. Deve essere stipulato in forma scritta: senza scrittura il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
Art. 2096 c.c. (patto di prova); art. 42 d.lgs. 81/2015 (apprendistato)

Tabella riepilogativa

Durata massima del periodo di prova – CCNL Occhialeria (art. 19, testo 2013)
Livello Impiegati Operai
6° 6 mesi
5° 5 mesi
4°S e 4° 3 mesi
3° 2 mesi e mezzo 2 mesi
2° 2 mesi e mezzo 2 mesi
1° — 3 settimane di lavoro effettivo

Nota: durate dell’art. 19 del testo del CCNL 9 novembre 2013. Dal 1° luglio 2017 l’inquadramento è organizzato per aree e gradini, con i livelli 3°S, 5°S e Quadri; il testo coordinato successivo non è pubblicato in forma aperta e per questi livelli non abbiamo potuto verificare la durata della prova, che va controllata nella lettera di assunzione. Nei contratti a termine non è soggetto a prova chi viene riassunto per le stesse mansioni dopo almeno 9 mesi di lavoro nei 2 anni precedenti (accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020, art. 23).

Forma scritta: un requisito inderogabile

Il patto di prova deve risultare da atto scritto, come richiesto sia dall’art. 2096 c.c. sia dal CCNL. In assenza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto di lavoro si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova, con immediata applicazione di tutte le tutele contrattuali e di legge.

La clausola di prova inserita nella lettera di assunzione deve specificare:

  • la durata in mesi;
  • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
  • la data di inizio del rapporto.

Come si calcola il periodo di prova

Le durate sono espresse in mesi di calendario, salvo il 1° livello operai (3 settimane di lavoro effettivo). Il periodo di prova, la sua durata e l’eventuale proroga devono risultare da atto scritto controfirmato, di cui il lavoratore riceve copia. Sospendono il computo, che riprende per la parte residua al rientro (art. 19):

  • malattia e infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nel limite del periodo di conservazione del posto;
  • gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria e facoltativa, aspettativa post partum).

In pratica, il periodo di prova si prolunga di tanti giorni quanti sono quelli di assenza, così da garantire al datore un effettivo periodo di valutazione della prestazione lavorativa.

Recesso durante la prova

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso ha effetto immediato al momento della comunicazione.

Limiti al recesso datoriale durante la prova:

  • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 L. 300/1970): è nullo se fondato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, iscrizione sindacale.
  • Il recesso non può essere ritorsivo: è nullo se conseguente a denunce di irregolarità, segnalazioni di sicurezza o esercizio di diritti sindacali.
  • Se il lavoratore non ha potuto svolgere concretamente la prova (es. è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso al termine può configurare un abuso del diritto.
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Dopo la prova: conferma automatica e anzianità

Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti comunica il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna formalità aggiuntiva.

Conseguenze della conferma:

  • Il lavoratore è confermato con anzianità dalla data di inizio della prova (art. 19). Se invece il rapporto si risolve durante la prova, spettano la retribuzione per il periodo lavorato e i ratei di tredicesima, ferie e TFR.
  • Si applicano da subito tutte le tutele previste dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
  • Il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica di assunzione indicata nella lettera.

Casi pratici

Tizio – Prima assunzione nel settore, prova di 2 mesi
Tizio viene assunto al livello 2 (area operativa, centrato) da un’azienda di montature di Longarone. La lettera di assunzione fissa la prova massima prevista per gli operai di 2° livello, 2 mesi: dal 1° aprile al 31 maggio 2026. Tizio non presenta assenze. Al 1° giugno, non avendo ricevuto comunicazione di recesso, il rapporto è confermato e i due mesi di prova vengono computati nell’anzianità.
Caia – Malattia durante la prova
Caia, assunta al livello 4 (area qualificata, centrato), ha una prova di 3 mesi che inizia il 1° marzo 2026 (scadenza naturale 31 maggio). Al 15 marzo si ammala e rimane assente 12 giorni. La prova si sospende per la durata della malattia e riprende al rientro: la nuova scadenza diventa il 12 giugno 2026. Il datore deve comunicare un eventuale recesso entro tale data, altrimenti il rapporto è confermato.
Sempronio – Recesso datoriale contestato
Sempronio (livello 5, tecnico) è in prova da 2 mesi quando, dopo aver segnalato alla RSU un problema di sicurezza sul macchinario CNC, riceve la comunicazione di recesso per «mancato superamento della prova». Sempronio impugna il recesso davanti al Giudice del Lavoro, sostenendo che sia ritorsivo. La cronologia – segnalazione il 10 giugno, recesso il 15 giugno – è un elemento grave e preciso che il giudice potrà valorizzare per dichiarare la nullità del recesso.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Occhialeria per un operaio?
Nel testo contrattuale (art. 19) la prova massima è di 3 settimane di lavoro effettivo per il 1° livello, 2 mesi per gli operai di 2° e 3° livello e 3 mesi per il 4° e il 4°S; per gli impiegati di 2° e 3° livello è di 2 mesi e mezzo, per il 5° di 5 mesi e per il 6° di 6 mesi. Per i livelli 3°S, 5°S e Quadri, introdotti nel 2017, fa fede la lettera di assunzione.
Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
Sì, la forma scritta è obbligatoria (art. 2096 c.c.). Senza atto scritto il patto di prova è nullo e il rapporto è immediatamente a tempo indeterminato con tutte le tutele.
La malattia allunga il periodo di prova?
Sì. Malattia, infortunio (anche sul lavoro), malattia professionale, gravidanza e puerperio sospendono il computo del periodo di prova, che riprende per la parte residua al rientro del lavoratore (art. 19).
Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
Sì, il recesso durante la prova è libero e senza preavviso. Sono però vietati recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli indipendentemente dal periodo di prova.
Cosa succede se la prova finisce senza che nessuno dica niente?
Il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Nessuna comunicazione è necessaria. Il periodo di prova viene calcolato nell’anzianità di servizio.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le durate del periodo di prova riportate nella tabella sono quelle dell’art. 19 del testo del CCNL 9 novembre 2013; l’ipotesi di rinnovo 2026 non modifica l’articolo. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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