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La guida
CCNL Occhialeria: periodo di prova durata e regole 2026
Il periodo di prova nel CCNL Occhialeria dura al massimo da 3 settimane a 6 mesi in base al livello di inquadramento. Deve essere fissato in forma scritta e si sospende in caso di malattia o infortunio. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Nel CCNL Occhialeria (Anfao) la prova massima va da 3 settimane di lavoro effettivo (operai di 1° livello) a 6 mesi (6° livello), secondo l’art. 19 del testo contrattuale. Deve essere stipulato in forma scritta: senza scrittura il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.
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Tabella riepilogativa
| Livello | Impiegati | Operai |
|---|---|---|
| 6° | 6 mesi | |
| 5° | 5 mesi | |
| 4°S e 4° | 3 mesi | |
| 3° | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
| 2° | 2 mesi e mezzo | 2 mesi |
| 1° | — | 3 settimane di lavoro effettivo |
Nota: durate dell’art. 19 del testo del CCNL 9 novembre 2013. Dal 1° luglio 2017 l’inquadramento è organizzato per aree e gradini, con i livelli 3°S, 5°S e Quadri; il testo coordinato successivo non è pubblicato in forma aperta e per questi livelli non abbiamo potuto verificare la durata della prova, che va controllata nella lettera di assunzione. Nei contratti a termine non è soggetto a prova chi viene riassunto per le stesse mansioni dopo almeno 9 mesi di lavoro nei 2 anni precedenti (accordo di rinnovo del 4 dicembre 2020, art. 23).
Forma scritta: un requisito inderogabile
Il patto di prova deve risultare da atto scritto, come richiesto sia dall’art. 2096 c.c. sia dal CCNL. In assenza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto di lavoro si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova, con immediata applicazione di tutte le tutele contrattuali e di legge.
La clausola di prova inserita nella lettera di assunzione deve specificare:
- la durata in mesi;
- il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
- la data di inizio del rapporto.
Come si calcola il periodo di prova
Le durate sono espresse in mesi di calendario, salvo il 1° livello operai (3 settimane di lavoro effettivo). Il periodo di prova, la sua durata e l’eventuale proroga devono risultare da atto scritto controfirmato, di cui il lavoratore riceve copia. Sospendono il computo, che riprende per la parte residua al rientro (art. 19):
- malattia e infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nel limite del periodo di conservazione del posto;
- gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria e facoltativa, aspettativa post partum).
In pratica, il periodo di prova si prolunga di tanti giorni quanti sono quelli di assenza, così da garantire al datore un effettivo periodo di valutazione della prestazione lavorativa.
Recesso durante la prova
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso ha effetto immediato al momento della comunicazione.
Limiti al recesso datoriale durante la prova:
- Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 L. 300/1970): è nullo se fondato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, iscrizione sindacale.
- Il recesso non può essere ritorsivo: è nullo se conseguente a denunce di irregolarità, segnalazioni di sicurezza o esercizio di diritti sindacali.
- Se il lavoratore non ha potuto svolgere concretamente la prova (es. è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso al termine può configurare un abuso del diritto.
Dopo la prova: conferma automatica e anzianità
Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti comunica il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna formalità aggiuntiva.
Conseguenze della conferma:
- Il lavoratore è confermato con anzianità dalla data di inizio della prova (art. 19). Se invece il rapporto si risolve durante la prova, spettano la retribuzione per il periodo lavorato e i ratei di tredicesima, ferie e TFR.
- Si applicano da subito tutte le tutele previste dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
- Il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica di assunzione indicata nella lettera.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Occhialeria per un operaio?
Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
La malattia allunga il periodo di prova?
Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
Cosa succede se la prova finisce senza che nessuno dica niente?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le durate del periodo di prova riportate nella tabella sono quelle dell’art. 19 del testo del CCNL 9 novembre 2013; l’ipotesi di rinnovo 2026 non modifica l’articolo. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.