Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Occhialeria (Anfao)

CCNL Occhialeria: orario di lavoro e straordinari 2026

Il CCNL Occhialeria fissa a 40 ore l’orario settimanale normale e disciplina le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il rinnovo 2026-2028 rafforza la sicurezza sul lavoro e introduce strumenti sperimentali di flessibilità oraria.

In sintesi

Il CCNL Occhialeria fissa l’orario normale in 40 ore settimanali. Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono del 25% (diurno), 45% (notturno) e 40% (festivo). Il divisore orario è 173 (o 156 per i turnisti 6×6). Il CCNL 2026 rafforza le norme sulla sicurezza e sperimenta strumenti per la riduzione e redistribuzione dell’orario.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
Ultimo rinnovo
30 gennaio 2026
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Norma di legge
D.lgs. 66/2003 (orario di lavoro); art. 2108 c.c. (maggiorazioni)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni retributive per tipologia di lavoro – CCNL Occhialeria
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno +25% Ore in eccesso oltre le 40 settimanali, in orario diurno
Lavoro notturno ordinario (in turno) +30% Lavoro inserito regolarmente nel turno notturno
Straordinario notturno +45% Ore straordinarie in orario notturno
Lavoro festivo +40% Lavoro nelle domeniche e nelle festività nazionali
Straordinario festivo notturno +70% Combinazione di straordinario, festività e notturno

Divisori: quota oraria = retribuzione mensile ÷ 173 (orario normale) oppure ÷ 156 (turnisti 6×6). Quota giornaliera = retribuzione mensile ÷ 26.

L’orario normale: 40 ore settimanali

Il orario contrattuale normale nel CCNL Occhialeria è di 40 ore settimanali, di regola articolate su 5 giorni (lunedì-venerdì, 8 ore al giorno). Alcune aziende del distretto bellunese adottano turni su 6 giorni o cicli continui, in base alle esigenze produttive e agli accordi aziendali.

Il limite legale stabilito dal D.lgs. 66/2003 è di 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di 4 mesi (estensibile a 6 o 12 mesi da accordi collettivi). Il superamento di tale limite è vietato e sanzionabile.

Lavoro straordinario: regole e limiti

Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali. La disciplina prevede:

  • Limite massimo: 250 ore annue ai sensi del D.lgs. 66/2003. Il CCNL non modifica questo tetto.
  • Consenso del lavoratore: il lavoro straordinario richiede il consenso del lavoratore, salvo nei casi di necessità produttiva urgente e non prevedibile.
  • Registrazione: le ore straordinarie devono essere registrate nel Libro Unico del Lavoro e remunerate nel cedolino del mese in cui sono state prestate.
  • Alternativa al pagamento: le aziende possono, previo accordo sindacale, convertire le ore di straordinario in riposi compensativi (banca ore).

Lavoro notturno e turni

Il lavoro notturno nel CCNL Occhialeria è regolato in coerenza con il D.lgs. 66/2003, che definisce come notturno il lavoro prestato tra le 22.00 e le 6.00. Le principali regole sono:

  • I lavoratori notturni non possono essere adibiti a più di 8 ore per notte in media in un periodo di 24 ore.
  • Le lavoratrici in stato di gravidanza (e nei 7 mesi successivi al parto) non possono essere adibite al lavoro notturno.
  • I lavoratori notturni hanno diritto a sorveglianza sanitaria periodica a carico del datore di lavoro.

Nelle aziende con produzione a ciclo continuo (turni 6×6), il divisore orario scende a 156, in quanto l’orario è distribuito su più giorni nell’arco del mese.

Smart working e sicurezza: le novità 2026

Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha confermato le linee guida sullo smart working introdotte nel rinnovo 2023, applicabili alle mansioni compatibili con il lavoro da remoto. Contestualmente, ha rafforzato la disciplina della sicurezza sul lavoro:

  • L’agibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (RLSA) è aumentata da 40 a 72 ore annue nelle aziende con più di 15 dipendenti.
  • Sono stati introdotti strumenti di mappatura dei rischi («hazard alert» e «near miss») come buone pratiche di prevenzione.
  • Il CCNL prevede «accomodamenti ragionevoli» per i lavoratori con disabilità, in attuazione della normativa europea sull’accessibilità.
  • La formazione continua obbligatoria prevede 8 ore annue per ogni lavoratore (24 nel triennio 2026-2028).

Casi pratici

Tizio – Calcolo dello straordinario diurno
Tizio (livello 4, minimo 2.042,96 €) lavora lunedì 10 ore anziché 8. Le 2 ore eccedenti le 40 settimanali sono straordinario diurno, maggiorato del 25%. La sua retribuzione oraria è 2.042,96 ÷ 173 = 11,81 €. Lo straordinario vale 11,81 × 1,25 = 14,76 € per ora. Per le 2 ore: 29,52 € aggiuntivi in busta.
Caia – Turno notturno fisso
Caia lavora nel turno notturno (22:00-6:00) di un’azienda di lenti oftalmica di Agordo. Il suo turno è ordinario (non straordinario) e le spetta la maggiorazione del 30% per ogni ora notturna. Con minimo 1.945,65 € (livello 3) e retribuzione oraria 11,25 €, ogni ora notturna è retribuita a 11,25 × 1,30 = 14,62 €. L’azienda è tenuta a effettuare sorveglianza sanitaria periodica a carico proprio.
Sempronio – Banca ore invece del pagamento
Sempronio (livello 5S) ha accumulato 20 ore di straordinario diurno nel mese di marzo 2026. L’azienda, in base a un accordo sindacale aziendale, propone di convertire le ore in riposi compensativi (banca ore) invece del pagamento immediato. Sempronio acconsente: le 20 ore vengono accreditate nella banca ore e potranno essere fruite come riposi aggiuntivi nei mesi successivi, in accordo con l’organizzazione produttiva.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Occhialeria?
L’orario normale è di 40 ore settimanali. Il limite legale massimo (D.lgs. 66/2003) è di 48 ore medie in 4 mesi, incluso lo straordinario.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno?
Il lavoro straordinario diurno è maggiorato del 25% sulla retribuzione oraria (minimo mensile diviso 173). Lo straordinario notturno è maggiorato del 45%, il festivo del 40%, il festivo notturno del 70%.
Il lavoro notturno prevede maggiorazioni anche se ordinario?
Sì. Il lavoro notturno inserito regolarmente nel turno (non straordinario) è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria, in base al CCNL Occhialeria.
Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Occhialeria?
Il limite legale è di 250 ore annue (D.lgs. 66/2003). Il CCNL non abbassa questo limite. Le ore vanno autorizzate, registrate e retribuite con le maggiorazioni previste.
È possibile convertire lo straordinario in riposi?
Sì, purché vi sia un accordo aziendale (di norma con la RSU o le organizzazioni sindacali) che istituisca una «banca ore». In tal caso le ore di straordinario vengono accreditate e fruite come riposi in periodi di minore attività produttiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le maggiorazioni retributive riportate (straordinario diurno 25%, notturno 45%, festivo 40%, festivo notturno 70%) sono tratte dal testo storico del CCNL, confermato dai rinnovi successivi. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il D.Lgs. 66/2003 fissa i limiti generali: durata media settimanale di 48 ore comprensive di straordinario, su un periodo di riferimento, e riposi minimi.
  • L'orario normale di lavoro e' fissato dal CCNL vigente; l'eccedenza e' lavoro straordinario, soggetto a maggiorazione.
  • Va garantito il riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 e il riposo settimanale.
  • Le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo sono fissate dalle tabelle del CCNL vigente.
  • Sono ammesse forme di flessibilita' e orario multiperiodale secondo il contratto.
Indice dei contenuti

Nell'occhialeria, distretto manifatturiero a forte vocazione esportativa, l'organizzazione dell'orario deve conciliare i picchi produttivi con la tutela del lavoratore. La materia si regge su due fonti: il D.Lgs. 66/2003, che fissa i limiti inderogabili, e il CCNL, che stabilisce l'orario normale, le maggiorazioni e gli strumenti di flessibilita'.

Orario normale e lavoro straordinario

L'orario normale di lavoro e' la soglia, fissata dal contratto, oltre la quale la prestazione diventa straordinaria. Lo straordinario e' il lavoro reso in eccedenza rispetto all'orario normale e, in quanto tale, e' compensato con una maggiorazione sulla retribuzione oraria ordinaria. Le percentuali variano in funzione della collocazione - diurno, notturno, festivo - secondo le tabelle del CCNL vigente.

I limiti inderogabili del D.Lgs. 66/2003

Per quanto l'azienda possa avere esigenze di produzione, la durata media dell'orario di lavoro, comprensiva dello straordinario, non può superare le 48 ore settimanali calcolate su un periodo di riferimento. A questo si aggiungono i limiti sul ricorso allo straordinario, che resta una modalita' eccezionale e non può tradursi in un'estensione strutturale e illimitata dell'orario.

Il riposo giornaliero e settimanale

Il D.Lgs. 66/2003 garantisce due capisaldi: 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 e almeno un giorno di riposo settimanale, di regola coincidente con la domenica. Sono limiti pensati a tutela della salute e della sicurezza: un'organizzazione che li comprima, anche tramite straordinari ripetuti, espone l'azienda a responsabilita' e mette a rischio il lavoratore.

Lavoro notturno e turni

Nelle lavorazioni su più turni il lavoro notturno assume un peso particolare. Per il lavoratore notturno il decreto prevede tutele rafforzate, tra cui limiti di durata e sorveglianza sanitaria periodica. La maggiorazione per il lavoro notturno compensa il disagio della collocazione oraria e si cumula, ove ricorra, con l'eventuale indennita' di turno prevista dal contratto.

La flessibilita' e l'orario multiperiodale

Per gestire le oscillazioni della domanda, il CCNL può prevedere forme di flessibilita': orario multiperiodale, banca ore, regimi che consentono di superare l'orario normale in alcuni periodi recuperando in altri, mantenendo invariata la media. Il rinnovo contrattuale del comparto valorizza questi strumenti, accanto al rafforzamento delle norme di sicurezza, come leva di competitivita' sostenibile.

La banca ore

Tra gli strumenti di flessibilita' la banca ore consente di accantonare le ore di straordinario per fruirne successivamente come riposo compensativo, in alternativa al pagamento immediato della maggiorazione. La scelta tra pagamento e recupero segue le regole fissate dal contratto e, spesso, la volonta' del lavoratore, contemperando esigenze aziendali e bisogno di tempo libero.

Domande frequenti

Quante ore posso lavorare al massimo a settimana?

La durata media, comprensiva di straordinario, non puo' superare le 48 ore settimanali su un periodo di riferimento, secondo il D.Lgs. 66/2003. L'orario normale e' fissato dal CCNL vigente.

Lo straordinario va pagato di piu'?

Si'. Il lavoro reso oltre l'orario normale e' straordinario e si compensa con una maggiorazione, variabile secondo la collocazione diurna, notturna o festiva, fissata dalle tabelle del CCNL vigente.

Quanto riposo mi spetta tra un turno e l'altro?

Almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24, piu' il riposo settimanale, secondo il D.Lgs. 66/2003. Sono limiti che lo straordinario non puo' comprimere.

Posso recuperare lo straordinario invece di farmelo pagare?

Si', dove il CCNL prevede la banca ore: le ore accantonate possono essere fruite come riposo compensativo in alternativa al pagamento della maggiorazione.

Il lavoro notturno ha tutele particolari?

Si'. Il lavoratore notturno ha tutele rafforzate, tra cui limiti di durata e sorveglianza sanitaria periodica, oltre alla maggiorazione che compensa il disagio orario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.