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CCNL Chimico-Farmaceutico: tabelle retributive 2025-2028
Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha fissato un aumento complessivo di 294 euro al livello D1 distribuito in cinque tranches fino a giugno 2028, portando i trattamenti economici minimi ai valori più alti della storia del contratto per circa 225.000 lavoratori del settore.
Il CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria) rinnovato il 15 aprile 2025 prevede un aumento complessivo di 294 € per il livello D1 in 5 tranches fino a giugno 2028. Al 1° dicembre 2025 il trattamento economico minimo va da 1.781 € (livello F) a oltre 3.438 € (livello A1 con IPO). Il contratto copre circa 225.000 lavoratori.
Tabella riepilogativa dei trattamenti economici minimi
| Livello | Minimo contrattuale | EAR / IPO | TEM totale | Profilo tipo |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.648,52 | IPO 599,96 | 3.438,48 | Responsabile R&D, Group Product Manager |
| A2 | 2.648,52 | IPO 345,07 | 3.183,59 | Responsabile laboratori, capo area |
| A3 | 2.648,52 | IPO 278,70 | 3.117,22 | Responsabile di area applicativa |
| B1 | 2.444,22 | IPO 337,76 | 2.881,98 | Informatore scientifico del farmaco (ISF), Product Manager |
| B2 | 2.444,22 | IPO 236,39 | 2.780,61 | Progettista, Ricercatore, Capo Manutenzione |
| C1 | 2.169,25 | EAR 363,40 | 2.532,65 | Specialista, coordinatore in turno |
| C2 | 2.169,25 | EAR 268,61 | 2.437,86 | Contabile esperto, programmatore esperto |
| D1 | 2.008,03 | EAR 352,23 | 2.360,26 | Operatore tecnico polivalente, capo squadra |
| D2 | 2.008,03 | EAR 246,74 | 2.254,77 | Addetto collaudi, operatore centro distribuzione |
| D3 | 2.008,03 | EAR 188,73 | 2.196,76 | Disegnatore particolarista, addetto contabilità |
| E1 | 1.815,87 | EAR 272,41 | 2.088,28 | Operaio qualificato, addetto produzione GMP |
| E2 | 1.815,87 | EAR 165,27 | 1.981,14 | Operatore di processo base |
| E3 | 1.815,87 | EAR 95,42 | 1.911,29 | Addetto generico specializzato |
| E4 | 1.815,87 | EAR 47,17 | 1.863,04 | Operaio comune |
| F | 1.781,46 | — | 1.781,46 | Mansioni esecutive senza specializzazione |
Fonte: tabella in vigore al 1° dicembre 2025 (seconda tranche del rinnovo 2025-2028). Il TEM è comprensivo di minimo contrattuale + EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) per i livelli C-F, e di minimo contrattuale + IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) per i livelli A e B. Importi al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Non includono EDR, scatti di anzianità, indennità di turno, premi di risultato.
Piano degli aumenti 2025-2028
Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha definito un percorso di aumenti del trattamento economico minimo articolato in cinque tranches. Gli importi indicati si riferiscono al livello D1, che funge da parametro di riferimento; per gli altri livelli gli aumenti sono proporzionali ai rispettivi coefficienti.
| Decorrenza | Aumento mensile (D1) | Aumento cumulato | Note |
|---|---|---|---|
| 1° luglio 2025 | +101,00 € | +101,00 € | Di cui 20 € già previsti dal precedente accordo |
| 1° dicembre 2025 | +20,00 € | +121,00 € | Seconda tranche |
| 1° luglio 2026 | +60,00 € | +181,00 € | Terza tranche |
| 1° luglio 2027 | +86,00 € | +267,00 € | Di cui 60 € TEM + 26 € EDR |
| 1° giugno 2028 | +27,00 € | +294,00 € | Di cui 16 € TEM + 11 € altri elementi |
L’incremento complessivo del TEM a regime (giugno 2028) è di circa il 14,6% rispetto ai minimi in vigore a giugno 2024, con un contributo aggiuntivo di 6 € destinati alla previdenza complementare (Fonchim).
Struttura della retribuzione: oltre il minimo tabellare
Il trattamento economico minimo è il pavimento della busta paga, non il totale. Su di esso si stratificano voci ulteriori:
- Scatti di anzianità: maturano ogni 3 anni di servizio nello stesso gruppo aziendale fino a un massimo di 5 scatti; l’importo varia per livello.
- Elemento Distinto della Retribuzione (EDR): voce separata dal TEM, aumenta dal 1° luglio 2027 a 26 € mensili per il livello D1 in base al rinnovo 2025.
- Premio di partecipazione (di risultato): definito a livello aziendale in funzione di parametri di produttività, qualità o redditività; si aggiunge al TEM senza assorbimento.
- Indennità di turno: per lavoro a ciclo continuo, su tre turni o in turno notturno; dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno sale a 15,50 € nel settore chimico-farmaceutico.
- Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
- Welfare contrattuale: contributi a Fonchim (previdenza) e Faschim (sanità) interamente a carico dell’azienda (vedi articolo dedicato).
Come calcolare il netto in busta paga
La conversione lordo/netto dipende dall’aliquota IRPEF marginale, dalle addizionali regionali e comunali, dallo stato civile e dalle detrazioni spettanti. A titolo puramente orientativo, per un lavoratore celibe/nubile senza figli e senza detrazioni aggiuntive:
| Livello | TEM lordo mensile | Netto stimato | Trattenute (≈) |
|---|---|---|---|
| F | 1.781 € | ≈ 1.360 € | ≈ 24% |
| E1 | 2.088 € | ≈ 1.530 € | ≈ 27% |
| D1 | 2.360 € | ≈ 1.680 € | ≈ 29% |
| C1 | 2.533 € | ≈ 1.770 € | ≈ 30% |
| B1 | 2.882 € | ≈ 1.960 € | ≈ 32% |
| A1 | 3.438 € | ≈ 2.250 € | ≈ 35% |
Le stime sono puramente indicative. Il netto effettivo varia in base a regione, comune di residenza, carichi familiari, detrazioni da lavoro dipendente e bonus fiscali vigenti.
Differenze tra settore chimico-farmaceutico e chimica generica
Il CCNL è formalmente unico, ma copre settori diversi con alcune particolarità. Per il chimico-farmaceutico (Farmindustria) va sottolineato che:
- La quattordicesima mensilità non è prevista (a differenza dei settori GPL, lubrificanti e abrasivi dove è contrattualizzata).
- L’orario settimanale è di 37 ore e 45 minuti (con riduzione tramite ROL), identico al chimico generico.
- La figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) ha un inquadramento specifico in categoria B1 con declaratoria dedicata.
- Le norme GMP (Good Manufacturing Practice) e i protocolli di qualità farmaceutica incidono sull’organizzazione del lavoro e sull’applicazione degli istituti (turni, straordinario, reperibilità).
Casi pratici
Domande frequenti
Quando scattano gli aumenti del CCNL Chimico-Farmaceutico 2025-2028?
Il CCNL di Farmindustria è lo stesso della chimica generica?
Cosa si intende per IPO?
Cosa comprende il trattamento economico minimo (TEM)?
Il CCNL prevede 13 o 14 mensilità?
Dove trovare le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025 (vigenza 1° luglio 2025 – 30 giugno 2028). Le tabelle retributive riportate si riferiscono alla tranche del 1° dicembre 2025; per le tranches successive verificare le comunicazioni ufficiali. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando scattano gli aumenti del CCNL Chimico-Farmaceutico 2025-2028?
In cinque tranches: 101 € da luglio 2025, 20 € da dicembre 2025, 60 € da luglio 2026, 86 € da luglio 2027, 16 € da giugno 2028. Gli importi si riferiscono al livello D1 e sono proporzionali per gli altri livelli.
Il CCNL di Farmindustria è lo stesso della chimica generica?
Il contratto è unificato (CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini), firmato sia da Federchimica sia da Farmindustria lato datoriale. Le tabelle retributive e le condizioni normative sono le stesse per i due settori salvo alcune specificità (ad es. la quattordicesima esiste solo per altri settori, non per chimico-farmaceutico).
Cosa si intende per IPO (Indennità di Posizione Organizzativa)?
L'IPO è una componente della retribuzione riconosciuta ai livelli A e B in sostituzione del superminimo individuale. Varia da 236 € (B2) a 600 € circa (A1) mensili e rispecchia la complessità organizzativa della posizione. Per i livelli C, D, E, F la funzione è assolta dall'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR).
Cosa comprende il trattamento economico minimo (TEM)?
Il TEM comprende il minimo contrattuale, l'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) o l'IPO a seconda del livello, e l'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR). Non include scatti di anzianità, superminimi individuali, premi di risultato, indennità di turno o welfare.
Quante mensilità prevede il CCNL Chimico-Farmaceutico?
Il contratto prevede 13 mensilità (tredicesima a dicembre). La quattordicesima non è prevista nel settore chimico-farmaceutico stricto sensu: è invece garantita nei settori GPL, lubrificanti e abrasivi. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo la mensile per 25.
Dove trovare le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
Le tabelle ufficiali sono pubblicate da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil sui rispettivi siti, nonché da Farmindustria e Federchimica. Per l'applicazione concreta si può consultare un consulente del lavoro o le sedi territoriali dei sindacati di categoria.
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