Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

CCNL Chimico-Farmaceutico: tabelle retributive 2025-2028

Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha fissato un aumento complessivo di 294 euro al livello D1 distribuito in cinque tranches fino a giugno 2028, portando i trattamenti economici minimi ai valori più alti della storia del contratto per circa 225.000 lavoratori del settore.

In sintesi

Il CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria) rinnovato il 15 aprile 2025 prevede un aumento complessivo di 294 € per il livello D1 in 5 tranches fino a giugno 2028. Al 1° dicembre 2025 il trattamento economico minimo va da 1.781 € (livello F) a oltre 3.438 € (livello A1 con IPO). Il contratto copre circa 225.000 lavoratori.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Farmindustria · Federchimica (datoriali) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil (sindacali)
Ultimo rinnovo
15 aprile 2025
Vigenza
1° luglio 2025 – 30 giugno 2028
Platea
circa 225.000 lavoratori in circa 3.600 aziende
Codice CNEL
H043

Tabella riepilogativa dei trattamenti economici minimi

TEM mensile lordo per livello — settore chimico-farmaceutico, in vigore dal 1° dicembre 2025 (in euro)
Livello Minimo contrattuale EAR / IPO TEM totale Profilo tipo
A1 2.648,52 IPO 599,96 3.438,48 Responsabile R&D, Group Product Manager
A2 2.648,52 IPO 345,07 3.183,59 Responsabile laboratori, capo area
A3 2.648,52 IPO 278,70 3.117,22 Responsabile di area applicativa
B1 2.444,22 IPO 337,76 2.881,98 Informatore scientifico del farmaco (ISF), Product Manager
B2 2.444,22 IPO 236,39 2.780,61 Progettista, Ricercatore, Capo Manutenzione
C1 2.169,25 EAR 363,40 2.532,65 Specialista, coordinatore in turno
C2 2.169,25 EAR 268,61 2.437,86 Contabile esperto, programmatore esperto
D1 2.008,03 EAR 352,23 2.360,26 Operatore tecnico polivalente, capo squadra
D2 2.008,03 EAR 246,74 2.254,77 Addetto collaudi, operatore centro distribuzione
D3 2.008,03 EAR 188,73 2.196,76 Disegnatore particolarista, addetto contabilità
E1 1.815,87 EAR 272,41 2.088,28 Operaio qualificato, addetto produzione GMP
E2 1.815,87 EAR 165,27 1.981,14 Operatore di processo base
E3 1.815,87 EAR 95,42 1.911,29 Addetto generico specializzato
E4 1.815,87 EAR 47,17 1.863,04 Operaio comune
F 1.781,46 1.781,46 Mansioni esecutive senza specializzazione

Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è scattata la terza tranche del rinnovo del 15 aprile 2025 (+60 € alla categoria D1, riparametrata sulle altre categorie); i TEM aggiornati ufficiali sono in corso di pubblicazione.

Fonte: tabella in vigore al 1° dicembre 2025 (seconda tranche del rinnovo 2025-2028). Il TEM è comprensivo di minimo contrattuale + EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) per i livelli C-F, e di minimo contrattuale + IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) per i livelli A e B. Importi al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Non includono EDR, scatti di anzianità, indennità di turno, premi di risultato.

Piano degli aumenti 2025-2028

Il rinnovo del 15 aprile 2025 ha definito un percorso di aumenti del trattamento economico minimo articolato in cinque tranches. Gli importi indicati si riferiscono al livello D1, che funge da parametro di riferimento; per gli altri livelli gli aumenti sono proporzionali ai rispettivi coefficienti.

Aumenti del TEM — livello D1 di riferimento (in euro mensili)
Decorrenza Aumento mensile (D1) Aumento cumulato Note
1° luglio 2025 +101,00 € +101,00 € Di cui 20 € già previsti dal precedente accordo
1° dicembre 2025 +20,00 € +121,00 € Seconda tranche
1° luglio 2026 +60,00 € +181,00 € Terza tranche
1° luglio 2027 +86,00 € +267,00 € Di cui 60 € TEM + 26 € EDR
1° giugno 2028 +27,00 € +294,00 € Di cui 16 € TEM + 11 € altri elementi

L’incremento complessivo del TEM a regime (giugno 2028) è di circa il 14,6% rispetto ai minimi in vigore a giugno 2024, con un contributo aggiuntivo di 6 € destinati alla previdenza complementare (Fonchim).

Struttura della retribuzione: oltre il minimo tabellare

Il trattamento economico minimo è il pavimento della busta paga, non il totale. Su di esso si stratificano voci ulteriori:

  • Scatti di anzianità: maturano ogni 3 anni di servizio nello stesso gruppo aziendale fino a un massimo di 5 scatti; l’importo varia per livello.
  • Elemento Distinto della Retribuzione (EDR): voce separata dal TEM, aumenta dal 1° luglio 2027 a 26 € mensili per il livello D1 in base al rinnovo 2025.
  • Premio di partecipazione (di risultato): definito a livello aziendale in funzione di parametri di produttività, qualità o redditività; si aggiunge al TEM senza assorbimento.
  • Indennità di turno: per lavoro a ciclo continuo, su tre turni o in turno notturno; dal 1° luglio 2027 l’indennità di turno notturno sale a 15,50 € nel settore chimico-farmaceutico.
  • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
  • Welfare contrattuale: contributi a Fonchim (previdenza) e Faschim (sanità) interamente a carico dell’azienda (vedi articolo dedicato).

Come calcolare il netto in busta paga

La conversione lordo/netto dipende dall’aliquota IRPEF marginale, dalle addizionali regionali e comunali, dallo stato civile e dalle detrazioni spettanti. A titolo puramente orientativo, per un lavoratore celibe/nubile senza figli e senza detrazioni aggiuntive:

Stima netto mensile (orientativa) — valori al 1° dicembre 2025
Livello TEM lordo mensile Netto stimato Trattenute (≈)
F 1.781 € ≈ 1.360 € ≈ 24%
E1 2.088 € ≈ 1.530 € ≈ 27%
D1 2.360 € ≈ 1.680 € ≈ 29%
C1 2.533 € ≈ 1.770 € ≈ 30%
B1 2.882 € ≈ 1.960 € ≈ 32%
A1 3.438 € ≈ 2.250 € ≈ 35%

Le stime sono puramente indicative. Il netto effettivo varia in base a regione, comune di residenza, carichi familiari, detrazioni da lavoro dipendente e bonus fiscali vigenti.

Differenze tra settore chimico-farmaceutico e chimica generica

Il CCNL è formalmente unico, ma copre settori diversi con alcune particolarità. Per il chimico-farmaceutico (Farmindustria) va sottolineato che:

  • La quattordicesima mensilità non è prevista (a differenza dei settori GPL, lubrificanti e abrasivi dove è contrattualizzata).
  • L’orario settimanale è di 37 ore e 45 minuti (con riduzione tramite ROL), identico al chimico generico.
  • La figura dell’Informatore Scientifico del Farmaco (ISF) ha un inquadramento specifico in categoria B1 con declaratoria dedicata.
  • Le norme GMP (Good Manufacturing Practice) e i protocolli di qualità farmaceutica incidono sull’organizzazione del lavoro e sull’applicazione degli istituti (turni, straordinario, reperibilità).

Casi pratici

Tizio — Operatore di produzione GMP (E1) con 5 anni di anzianità
Tizio è addetto alla produzione in un’azienda farmaceutica, inquadrato al livello E1. Al 1° luglio 2025 il suo TEM base è aumentato di 101 € mensili rispetto alla tranche precedente. Avendo maturato un scatto di anzianità al terzo anno, la sua retribuzione mensile supera il minimo tabellare. Lavora su tre turni e percepisce l’indennità di turno notturno, che dal 2027 salirà a 15,50 € a notte.
Caia — Informatore Scientifico del Farmaco (B1) di nuova assunzione
Caia viene assunta come ISF in un’azienda aderente a Farmindustria. Pur essendo al suo primo impiego come ISF, il CCNL la inquadra direttamente in B1 (il livello B2 è previsto solo per ISF senza esperienza specifica, per un massimo di 24 mesi). Al 1° dicembre 2025 il suo TEM è di 2.881,98 € mensili lordi. Riceve automaticamente contribuzione a Fonchim (previdenza) e copertura Faschim (sanità) dal primo giorno.
Sempronio — Ricercatore (B2) che valuta una proposta di aumento
Sempronio è ricercatore inquadrato B2. Il suo attuale TEM è 2.780,61 €. Il datore gli propone un superminimo individuale non assorbibile di 200 €. Sempronio deve verificare se il superminimo è dichiarato «non assorbibile» nel contratto individuale: in assenza di tale clausola, la somma potrebbe essere azzerata dai futuri aumenti contrattuali del 2026 e 2027. Si consiglia di far redigere la clausola per iscritto prima della firma.

Quanto prendi netto in busta paga?

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Domande frequenti

Quando scattano gli aumenti del CCNL Chimico-Farmaceutico 2025-2028?
In cinque tranches: 101 € da luglio 2025, 20 € da dicembre 2025, 60 € da luglio 2026, 86 € da luglio 2027, 16 € da giugno 2028. Gli importi si riferiscono al livello D1 e sono proporzionali per gli altri livelli.
Il CCNL di Farmindustria è lo stesso della chimica generica?
Il contratto è unificato e firmato sia da Farmindustria sia da Federchimica. Le tabelle retributive e le condizioni normative sono le stesse salvo alcune specificità settoriali: ad esempio la quattordicesima è prevista solo per i settori GPL, lubrificanti e abrasivi, non per il chimico-farmaceutico.
Cosa si intende per IPO?
L’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa) è una componente della retribuzione riconosciuta ai livelli A e B. Varia da 236 € (B2) a circa 600 € (A1) mensili e rispecchia la complessità organizzativa. Per i livelli C-F la funzione analoga è svolta dall’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione).
Cosa comprende il trattamento economico minimo (TEM)?
Il TEM comprende il minimo contrattuale, l’EAR o l’IPO a seconda del livello, e l’EDR. Non include scatti di anzianità, superminimi individuali, premi di risultato, indennità di turno o welfare contrattuale.
Il CCNL prevede 13 o 14 mensilità?
Per il settore chimico-farmaceutico il contratto prevede 13 mensilità (tredicesima a dicembre). La quattordicesima è prevista solo nei settori GPL, lubrificanti e abrasivi.
Dove trovare le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
Le tabelle ufficiali sono pubblicate da Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil sui rispettivi siti, nonché da Farmindustria e Federchimica. Per l’applicazione concreta è consigliabile consultare un consulente del lavoro o le sedi territoriali dei sindacati.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025 (vigenza 1° luglio 2025 – 30 giugno 2028). Le tabelle retributive riportate si riferiscono alla tranche del 1° dicembre 2025; per le tranches successive verificare le comunicazioni ufficiali. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria) fissa i minimi tabellari per categoria/livello del settore.
  • La retribuzione complessiva somma minimo, scatti, mensilità aggiuntive ed elementi di settore.
  • Gli importi si leggono sulla tabella vigente e sui verbali di rinnovo.
  • L'inquadramento per categoria si fonda sulle mansioni effettive (art. 2103 c.c.).
  • Il TFR segue l'art. 2120 c.c. sulla retribuzione utile annua.
Indice dei contenuti

Il contratto del settore chimico-farmaceutico è tra i più strutturati del panorama industriale e organizza la retribuzione attorno a categorie e livelli, ognuno con il proprio minimo tabellare. La lettura corretta passa dall'inquadramento per categoria, poi dalla somma delle voci accessorie. Gli importi seguono i rinnovi, quindi il riferimento sicuro è sempre la tabella in vigore: è il metodo di lettura, e non la cifra del momento, a rappresentare la conoscenza durevole.

Categorie e classi di inquadramento

La classificazione distingue categorie e classi che riflettono il grado di professionalità, autonomia e responsabilità, dai ruoli operativi a quelli tecnici e direttivi. Il farmaceutico valorizza competenze specialistiche e ruoli di processo regolato - controllo qualità, produzione in ambiente normato, ricerca e regolatorio; l'art. 2103 c.c. impone di guardare alle mansioni effettive per la corretta collocazione, dando rilievo al contenuto reale dell'attività più che alla denominazione del ruolo.

Dal minimo alla retribuzione globale

Il minimo tabellare è la base economica della categoria; vi si aggiungono scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, indennità ed elementi retributivi di settore. La somma forma la retribuzione globale di fatto, rilevante per gli istituti indiretti e per il calcolo dei trattamenti di assenza. Distinguere il minimo dalla retribuzione complessiva è il primo passo per leggere correttamente la busta paga.

Scatti di anzianità

Gli scatti riconoscono la permanenza nella categoria secondo le cadenze contrattuali; si consolidano nella retribuzione e concorrono alle basi di calcolo differite, incidendo nel tempo sulla progressione economica. Costituiscono un automatismo legato all'esperienza maturata, indipendente da valutazioni discrezionali, e vanno verificati con attenzione al maturare di ogni soglia di anzianità.

Mensilità aggiuntive

Le mensilità aggiuntive maturano per ratei in funzione del servizio nell'anno e si riproporzionano per assunzioni, cessazioni e periodi non utili secondo le regole del contratto. La loro corretta liquidazione presuppone l'individuazione esatta della base di calcolo e dei mesi di competenza.

Premi e produttività

Nel settore sono diffusi i premi legati a risultato e produttività, che seguono parametri definiti dalla contrattazione aziendale e di gruppo e possono beneficiare, ove ne ricorrano le condizioni, delle agevolazioni di legge sui premi di risultato. Tali agevolazioni comportano un trattamento fiscale di favore che aumenta il valore netto percepito dal lavoratore, a fronte del raggiungimento di obiettivi misurabili.

Il TFR e la lettura della tabella

Il TFR segue l'art. 2120 c.c.: quota annua sulla retribuzione utile e rivalutazione del montante con l'indice di legge. Per non sbagliare conviene partire dalla categoria, leggere il minimo sulla tabella vigente, aggiungere le voci spettanti e verificare le decorrenze dei rinnovi, evitando importi datati. Un riscontro periodico tra categoria, mansioni e voci liquidate consente di intercettare per tempo eventuali disallineamenti.

Domande frequenti

Come è strutturato l'inquadramento nel CCNL Farmaceutico?

Per categorie e classi che riflettono professionalità, autonomia e responsabilità, dai ruoli operativi a quelli tecnici e direttivi.

Dove trovo i minimi aggiornati?

Sulla tabella retributiva vigente e nei verbali di rinnovo, che ne fissano decorrenze e adeguamenti.

Quali voci si aggiungono al minimo?

Scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, indennità ed elementi di settore, fino a formare la retribuzione globale di fatto.

Esistono premi di produttività?

Sì: sono diffusi nel settore, seguono parametri della contrattazione e possono beneficiare delle agevolazioni sui premi di risultato ove ne ricorrano le condizioni.

Su cosa si calcola il TFR?

Sulla retribuzione utile annua ex art. 2120 c.c., con rivalutazione del montante secondo l'indice di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.