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Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Ferrovie prevede termini di preavviso differenziati per livello e anzianità, da 15 giorni per i livelli inferiori fino a diversi mesi per i livelli apicali. Il personale di condotta ha tutele aggiuntive in caso di perdita dell'idoneità. Il licenziamento per giusta causa (senza preavviso) può riguardare gravi infrazioni disciplinari come abbandono del posto di guida o falsificazione dei registri.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Preavviso e licenziamento: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

Il licenziamento e le dimissioni nel settore ferroviario seguono le regole generali del diritto del lavoro, con alcune specificità legate alle mansioni di sicurezza e alla disciplina del personale di condotta. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie fissa i termini di preavviso differenziati per livello e anzianità.

In sintesi

Il CCNL Ferrovie prevede termini di preavviso differenziati per livello professionale e anzianità. Per i livelli bassi e anzianità ridotta il preavviso è generalmente di 15-30 giorni; per i livelli apicali e anzianità elevate può superare i 2-3 mesi. Il personale di condotta ha tutele aggiuntive in caso di sopravvenuta inidoneità. La Stop Work Authority introdotta dal rinnovo 2025 tutela chi ferma il servizio per ragioni di sicurezza.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
Norma di legge
Art. 2118-2119 c.c.; l. 604/1966; l. 300/1970 (Statuto); d.lgs. 23/2015

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso indicativi per livello e anzianità — CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie
Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
F1-F2 (Ausiliari) 15 giorni 20 giorni 30 giorni
E1-E3 (Operatori base) 20 giorni 25 giorni 35 giorni
D1-D3 (Operatori tecnici) 25 giorni 30 giorni 45 giorni
C1-C2 (Operatori qualificati) 30 giorni 45 giorni 60 giorni
B1-B3 (Macchinisti, Capitreno) 45 giorni 60 giorni 75 giorni
A (Specialisti senior) 60 giorni 75 giorni 90 giorni
Q1-Q2 (Alte professionalità) 90 giorni 120 giorni 150 giorni

Attenzione: i valori riportati sono indicativi e ricavati dalla struttura tipica dei CCNL del trasporto. I termini esatti di preavviso per il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie sono specificati nel testo contrattuale integrale. Per conoscere il preavviso applicabile alla propria situazione consultare il CCNL, il contratto individuale di lavoro o rivolgersi al sindacato di categoria. I termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni.

Il preavviso: principi generali

L’obbligo di preavviso è sancito dall’art. 2118 c.c. e serve a garantire alla controparte il tempo necessario per riorganizzarsi: per il lavoratore, per cercare una nuova occupazione; per il datore, per trovare un sostituto.

Durante il periodo di preavviso:

  • il rapporto di lavoro continua in tutti i suoi effetti;
  • il lavoratore continua a percepire la retribuzione ordinaria;
  • maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
  • il datore può esonerare il lavoratore dall’effettiva prestazione, pagando comunque l’indennità sostitutiva.

Se il preavviso non viene rispettato dalla parte che recede, questa deve all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni (incluse le voci fisse mensili) che sarebbero spettate nel periodo di preavviso non dato.

Giusta causa e giustificato motivo

La l. 604/1966 distingue due tipologie di licenziamento legittimo:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Non richiede preavviso. Nel settore ferroviario, esempi tipici sono: abbandono del posto di guida durante il servizio; falsificazione del registro di servizio; conduzione del treno in stato di ebbrezza; violazione deliberata e consapevole delle norme di sicurezza dell’esercizio.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento meno grave degli obblighi contrattuali (es. assenze ripetute ingiustificate, inosservanza delle procedure operative). Richiede preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (es. soppressione del posto, riorganizzazione); include la sopravvenuta inidoneità alla condotta se la ricollocazione non è possibile. Richiede preavviso.

Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell’azienda (regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le assunzioni precedenti al 7 marzo 2015; regime del d.lgs. 23/2015 per le assunzioni successive).

Stop Work Authority: tutela dal licenziamento ritorsivo

Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto la Stop Work Authority: il lavoratore ferroviario ha il diritto di abbandonare il servizio o fermare il treno in presenza di un rischio concreto e imminente per la sicurezza propria, dei passeggeri o di terzi, senza che questo possa essere considerato abbandono del posto o inadempimento contrattuale.

Il CCNL garantisce esplicitamente che l’esercizio della Stop Work Authority non determini:

  • provvedimenti disciplinari;
  • licenziamento;
  • qualsiasi pregiudizio alla carriera del lavoratore.

È una tutela significativa per il personale di condotta, che opera in condizioni di sicurezza critica e che in passato poteva essere soggetto a pressioni per non interrompere il servizio anche in presenza di rischi.

Casi pratici

Tizio — Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: inidoneità

Tizio, macchinista con 15 anni di anzianità, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta. L’azienda avvia la procedura di repêchage: individua una posizione disponibile al livello C1 (manutentore), ma Tizio rifiuta la ricollocazione perché la retribuzione è inferiore. Il datore, dopo le procedure previste dalla legge (tentativo di conciliazione, comunicazione motivata), procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 75 giorni. Tizio riceve l’indennità sostitutiva se non lavora nel periodo di preavviso.

Caia — Stop Work Authority e contestazione disciplinare

Caia, capotreno, interrompe un servizio notturno riscontrando anomalie sul convoglio che le fanno ritenere compromessa la sicurezza. L’azienda, inizialmente, avvia una contestazione disciplinare per «interruzione non autorizzata del servizio». Caia, assistita dalla Fit-Cisl, eccepisce il diritto alla Stop Work Authority introdotto dal rinnovo 2025. La contestazione viene ritirata e il comportamento di Caia viene considerato conforme alle procedure di sicurezza.

Sempronio — Dimissioni con preavviso

Sempronio, operatore di manutenzione livello D1 con 7 anni di anzianità, decide di dimettersi per trasferirsi in altra regione. Il preavviso contrattuale per il suo livello e anzianità è di 30 giorni. Sempronio comunica le dimissioni in forma scritta (obbligatoria per legge tramite il portale del Ministero del Lavoro). Durante il preavviso continua a lavorare regolarmente. Nella busta paga di liquidazione riceve TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima e le ferie non godute indennizzate.