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Preavviso e licenziamento: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il licenziamento e le dimissioni nel settore ferroviario seguono le regole generali del diritto del lavoro, con alcune specificità legate alle mansioni di sicurezza e alla disciplina del personale di condotta. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie fissa i termini di preavviso differenziati per livello e anzianità.
Il CCNL Ferrovie prevede termini di preavviso differenziati per livello professionale e anzianità. Per i livelli bassi e anzianità ridotta il preavviso è generalmente di 15-30 giorni; per i livelli apicali e anzianità elevate può superare i 2-3 mesi. Il personale di condotta ha tutele aggiuntive in caso di sopravvenuta inidoneità. La Stop Work Authority introdotta dal rinnovo 2025 tutela chi ferma il servizio per ragioni di sicurezza.
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Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità 5-10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| F1-F2 (Ausiliari) | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| E1-E3 (Operatori base) | 20 giorni | 25 giorni | 35 giorni |
| D1-D3 (Operatori tecnici) | 25 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| C1-C2 (Operatori qualificati) | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| B1-B3 (Macchinisti, Capitreno) | 45 giorni | 60 giorni | 75 giorni |
| A (Specialisti senior) | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
| Q1-Q2 (Alte professionalità) | 90 giorni | 120 giorni | 150 giorni |
Attenzione: i valori riportati sono indicativi e ricavati dalla struttura tipica dei CCNL del trasporto. I termini esatti di preavviso per il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie sono specificati nel testo contrattuale integrale. Per conoscere il preavviso applicabile alla propria situazione consultare il CCNL, il contratto individuale di lavoro o rivolgersi al sindacato di categoria. I termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni.
Il preavviso: principi generali
L’obbligo di preavviso è sancito dall’art. 2118 c.c. e serve a garantire alla controparte il tempo necessario per riorganizzarsi: per il lavoratore, per cercare una nuova occupazione; per il datore, per trovare un sostituto.
Durante il periodo di preavviso:
- il rapporto di lavoro continua in tutti i suoi effetti;
- il lavoratore continua a percepire la retribuzione ordinaria;
- maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
- il datore può esonerare il lavoratore dall’effettiva prestazione, pagando comunque l’indennità sostitutiva.
Se il preavviso non viene rispettato dalla parte che recede, questa deve all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni (incluse le voci fisse mensili) che sarebbero spettate nel periodo di preavviso non dato.
Giusta causa e giustificato motivo
La l. 604/1966 distingue due tipologie di licenziamento legittimo:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Non richiede preavviso. Nel settore ferroviario, esempi tipici sono: abbandono del posto di guida durante il servizio; falsificazione del registro di servizio; conduzione del treno in stato di ebbrezza; violazione deliberata e consapevole delle norme di sicurezza dell’esercizio.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento meno grave degli obblighi contrattuali (es. assenze ripetute ingiustificate, inosservanza delle procedure operative). Richiede preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (es. soppressione del posto, riorganizzazione); include la sopravvenuta inidoneità alla condotta se la ricollocazione non è possibile. Richiede preavviso.
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell’azienda (regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le assunzioni precedenti al 7 marzo 2015; regime del d.lgs. 23/2015 per le assunzioni successive).
Stop Work Authority: tutela dal licenziamento ritorsivo
Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto la Stop Work Authority: il lavoratore ferroviario ha il diritto di abbandonare il servizio o fermare il treno in presenza di un rischio concreto e imminente per la sicurezza propria, dei passeggeri o di terzi, senza che questo possa essere considerato abbandono del posto o inadempimento contrattuale.
Il CCNL garantisce esplicitamente che l’esercizio della Stop Work Authority non determini:
- provvedimenti disciplinari;
- licenziamento;
- qualsiasi pregiudizio alla carriera del lavoratore.
È una tutela significativa per il personale di condotta, che opera in condizioni di sicurezza critica e che in passato poteva essere soggetto a pressioni per non interrompere il servizio anche in presenza di rischi.
Casi pratici
Tizio, macchinista con 15 anni di anzianità, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta. L’azienda avvia la procedura di repêchage: individua una posizione disponibile al livello C1 (manutentore), ma Tizio rifiuta la ricollocazione perché la retribuzione è inferiore. Il datore, dopo le procedure previste dalla legge (tentativo di conciliazione, comunicazione motivata), procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 75 giorni. Tizio riceve l’indennità sostitutiva se non lavora nel periodo di preavviso.
Caia, capotreno, interrompe un servizio notturno riscontrando anomalie sul convoglio che le fanno ritenere compromessa la sicurezza. L’azienda, inizialmente, avvia una contestazione disciplinare per «interruzione non autorizzata del servizio». Caia, assistita dalla Fit-Cisl, eccepisce il diritto alla Stop Work Authority introdotto dal rinnovo 2025. La contestazione viene ritirata e il comportamento di Caia viene considerato conforme alle procedure di sicurezza.
Sempronio, operatore di manutenzione livello D1 con 7 anni di anzianità, decide di dimettersi per trasferirsi in altra regione. Il preavviso contrattuale per il suo livello e anzianità è di 30 giorni. Sempronio comunica le dimissioni in forma scritta (obbligatoria per legge tramite il portale del Ministero del Lavoro). Durante il preavviso continua a lavorare regolarmente. Nella busta paga di liquidazione riceve TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima e le ferie non godute indennizzate.
In sintesi
Indice dei contenuti
La cessazione del rapporto nel settore ferroviario combina le regole generali del licenziamento e delle dimissioni con la specialita delle mansioni di sicurezza, in particolare per il personale di condotta. I termini di preavviso seguono la tabella del CCNL vigente, graduata per livello e anzianita; la disciplina del recesso resta quella di legge.
Il preavviso e la sua funzione
Il preavviso, regolato dall'art. 2118 c.c., serve a consentire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi. Nei contratti a tempo indeterminato e dovuto sia in caso di licenziamento sia di dimissioni, salvo la giusta causa che lo esclude. La durata cresce con il livello e l'anzianita: il valore esatto e nella tabella contrattuale.
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
Il datore puo recedere solo per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o per giusta causa ex art. 2119 c.c., quando l'evento non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Operano la l. 604/1966, lo Statuto dei lavoratori e, per gli assunti dopo il marzo 2015, il d.lgs. 23/2015 sulle tutele crescenti.
Le specificita del personale di condotta
Macchinisti e personale addetto alla sicurezza dell'esercizio sono soggetti a requisiti psicofisici stringenti. La sopravvenuta inidoneita alle mansioni di sicurezza non equivale automaticamente al licenziamento: il datore deve verificare la possibilita di adibire il lavoratore a mansioni compatibili, in attuazione dell'obbligo di repechage.
Le dimissioni e la revoca
Le dimissioni del lavoratore devono essere rassegnate con la procedura telematica prevista dalla legge, a pena di inefficacia. Il d.lgs. 151/2015 consente la revoca entro sette giorni dalla trasmissione: un ripensamento tempestivo annulla l'effetto risolutivo, ripristinando il rapporto.
La Stop Work Authority e la sicurezza
Il rinnovo ha valorizzato la facolta del lavoratore di fermare il servizio per ragioni di sicurezza senza subirne conseguenze sul piano disciplinare. E un presidio coerente con la centralita della sicurezza ferroviaria: l'esercizio in buona fede di tale potere non puo costituire motivo di recesso.
Indennita sostitutiva e mancato preavviso
La parte che recede senza rispettare il preavviso deve l'indennita sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Il calcolo si basa sui valori retributivi del livello, da leggere nella tabella del CCNL vigente; nella giusta causa, invece, il recesso e immediato e senza preavviso.
Forma, impugnazione e termini di decadenza
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia, con contestuale indicazione dei motivi. Il lavoratore che intende contestarlo deve impugnarlo entro i termini di decadenza previsti dalla legge: prima con atto scritto, poi promuovendo l'azione giudiziale o la conciliazione nei termini successivi. Il rispetto di questa sequenza e essenziale, perche il decorso dei termini preclude la tutela, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni del recesso.
Domande frequenti
Da cosa dipende la durata del preavviso?
Dal livello professionale e dall'anzianita di servizio: i termini puntuali sono indicati nella tabella del CCNL vigente.
Per quali motivi posso essere licenziato?
Solo per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa ex art. 2119 c.c.; l'onere della prova grava sul datore.
Cosa succede se divento inidoneo alle mansioni di sicurezza?
L'inidoneita non comporta automaticamente il licenziamento: il datore deve verificare la possibilita di adibirti a mansioni compatibili.
Posso revocare le dimissioni gia date?
Si: il d.lgs. 151/2015 consente la revoca entro sette giorni dalla trasmissione telematica, ripristinando il rapporto.
Cosa accade se non rispetto il preavviso?
E dovuta l'indennita sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, calcolata sui valori del CCNL vigente.