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Preavviso e licenziamento: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie
Il licenziamento e le dimissioni nel settore ferroviario seguono le regole generali del diritto del lavoro, con alcune specificità legate alle mansioni di sicurezza e alla disciplina del personale di condotta. Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie fissa i termini di preavviso differenziati per livello e anzianità.
Il CCNL Ferrovie prevede termini di preavviso differenziati per livello professionale e anzianità. Per i livelli bassi e anzianità ridotta il preavviso è generalmente di 15-30 giorni; per i livelli apicali e anzianità elevate può superare i 2-3 mesi. Il personale di condotta ha tutele aggiuntive in caso di sopravvenuta inidoneità. La Stop Work Authority introdotta dal rinnovo 2025 tutela chi ferma il servizio per ragioni di sicurezza.
Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 5 anni | Anzianità 5-10 anni | Anzianità oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| F1-F2 (Ausiliari) | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni |
| E1-E3 (Operatori base) | 20 giorni | 25 giorni | 35 giorni |
| D1-D3 (Operatori tecnici) | 25 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| C1-C2 (Operatori qualificati) | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| B1-B3 (Macchinisti, Capitreno) | 45 giorni | 60 giorni | 75 giorni |
| A (Specialisti senior) | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
| Q1-Q2 (Alte professionalità) | 90 giorni | 120 giorni | 150 giorni |
Attenzione: i valori riportati sono indicativi e ricavati dalla struttura tipica dei CCNL del trasporto. I termini esatti di preavviso per il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie sono specificati nel testo contrattuale integrale. Per conoscere il preavviso applicabile alla propria situazione consultare il CCNL, il contratto individuale di lavoro o rivolgersi al sindacato di categoria. I termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni.
Il preavviso: principi generali
L’obbligo di preavviso è sancito dall’art. 2118 c.c. e serve a garantire alla controparte il tempo necessario per riorganizzarsi: per il lavoratore, per cercare una nuova occupazione; per il datore, per trovare un sostituto.
Durante il periodo di preavviso:
- il rapporto di lavoro continua in tutti i suoi effetti;
- il lavoratore continua a percepire la retribuzione ordinaria;
- maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
- il datore può esonerare il lavoratore dall’effettiva prestazione, pagando comunque l’indennità sostitutiva.
Se il preavviso non viene rispettato dalla parte che recede, questa deve all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni (incluse le voci fisse mensili) che sarebbero spettate nel periodo di preavviso non dato.
Giusta causa e giustificato motivo
La l. 604/1966 distingue due tipologie di licenziamento legittimo:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Non richiede preavviso. Nel settore ferroviario, esempi tipici sono: abbandono del posto di guida durante il servizio; falsificazione del registro di servizio; conduzione del treno in stato di ebbrezza; violazione deliberata e consapevole delle norme di sicurezza dell’esercizio.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento meno grave degli obblighi contrattuali (es. assenze ripetute ingiustificate, inosservanza delle procedure operative). Richiede preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva (es. soppressione del posto, riorganizzazione); include la sopravvenuta inidoneità alla condotta se la ricollocazione non è possibile. Richiede preavviso.
Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano a seconda della data di assunzione e delle dimensioni dell’azienda (regime dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le assunzioni precedenti al 7 marzo 2015; regime del d.lgs. 23/2015 per le assunzioni successive).
Stop Work Authority: tutela dal licenziamento ritorsivo
Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto la Stop Work Authority: il lavoratore ferroviario ha il diritto di abbandonare il servizio o fermare il treno in presenza di un rischio concreto e imminente per la sicurezza propria, dei passeggeri o di terzi, senza che questo possa essere considerato abbandono del posto o inadempimento contrattuale.
Il CCNL garantisce esplicitamente che l’esercizio della Stop Work Authority non determini:
- provvedimenti disciplinari;
- licenziamento;
- qualsiasi pregiudizio alla carriera del lavoratore.
È una tutela significativa per il personale di condotta, che opera in condizioni di sicurezza critica e che in passato poteva essere soggetto a pressioni per non interrompere il servizio anche in presenza di rischi.
Casi pratici
Tizio, macchinista con 15 anni di anzianità, viene dichiarato permanentemente inidoneo alla condotta. L’azienda avvia la procedura di repêchage: individua una posizione disponibile al livello C1 (manutentore), ma Tizio rifiuta la ricollocazione perché la retribuzione è inferiore. Il datore, dopo le procedure previste dalla legge (tentativo di conciliazione, comunicazione motivata), procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo con preavviso di 75 giorni. Tizio riceve l’indennità sostitutiva se non lavora nel periodo di preavviso.
Caia, capotreno, interrompe un servizio notturno riscontrando anomalie sul convoglio che le fanno ritenere compromessa la sicurezza. L’azienda, inizialmente, avvia una contestazione disciplinare per «interruzione non autorizzata del servizio». Caia, assistita dalla Fit-Cisl, eccepisce il diritto alla Stop Work Authority introdotto dal rinnovo 2025. La contestazione viene ritirata e il comportamento di Caia viene considerato conforme alle procedure di sicurezza.
Sempronio, operatore di manutenzione livello D1 con 7 anni di anzianità, decide di dimettersi per trasferirsi in altra regione. Il preavviso contrattuale per il suo livello e anzianità è di 30 giorni. Sempronio comunica le dimissioni in forma scritta (obbligatoria per legge tramite il portale del Ministero del Lavoro). Durante il preavviso continua a lavorare regolarmente. Nella busta paga di liquidazione riceve TFR, ratei di tredicesima e quattordicesima e le ferie non godute indennizzate.
Domande frequenti
Qual è il termine di preavviso per un macchinista (livello B1)?
I termini di preavviso nel CCNL Ferrovie variano per livello professionale e anzianità. Per i livelli intermedi (B) e con anzianità ridotta il preavviso è generalmente di 1-2 mesi. Per anzianità superiori ai 10 anni può arrivare a 2-3 mesi. Il testo contrattuale integrale specifica i termini esatti per ogni fascia.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Se il datore recede senza rispettare il preavviso, deve corrispondere un'indennità sostitutiva pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non dato, incluse tredicesima e quattordicesima pro-rata.
Il licenziamento per abbandono del posto di guida è giusta causa?
L'abbandono del posto di guida durante il servizio, senza autorizzazione e in condizioni che possano compromettere la sicurezza del treno e dei passeggeri, configura generalmente giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c. e delle disposizioni disciplinari del CCNL. La gravità della condotta è valutata caso per caso.
Come funziona il licenziamento per sopravvenuta inidoneità?
La perdita definitiva dell'idoneità fisico-psichica certificata da ANSFISA, che impedisce permanentemente lo svolgimento delle mansioni di condotta, può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Il datore deve prima verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili (obbligo di repêchage); solo se la ricollocazione è impossibile può procedere al licenziamento.
Le dimissioni durante la maternità sono possibili?
Le dimissioni presentate durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del figlio richiedono la convalida da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (o del Centro per l'Impiego), a tutela della lavoratrice da eventuali pressioni. Senza convalida le dimissioni sono inefficaci.
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