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Ultimo aggiornamento: 18 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Formazione Professionale prevede la tredicesima mensilità, erogata entro il 16 dicembre. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale. Il fondo incentivi (non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo) è soggetto a contrattazione di secondo livello. Il CCNL 2024 ha anche introdotto la possibilità di una somma una tantum di welfare fino a 1.000 € pro capite in sede regionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Formazione Professionale

Tredicesima, premi e fondo incentivi nel CCNL Formazione Professionale Enti

Cosa spetta a dicembre, come funziona il fondo incentivi e qual è la struttura delle mensilità aggiuntive per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 prevede la tredicesima mensilità erogata entro il 16 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione in godimento. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale. Il fondo incentivi (non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo) è oggetto di contrattazione di secondo livello. È possibile una somma una tantum di welfare fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede regionale.

Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Tredicesima
Entro il 16 dicembre, pari a 1 mensilità
Quattordicesima
Non prevista da contratto nazionale
Fondo incentivi
Non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
Istituto Importo Quando Fonte
Tredicesima mensilità Pari a 1 mensilità retribuzione Entro il 16 dicembre CCNL nazionale
Quattordicesima Non prevista Non prevista da CCNL nazionale
Fondo incentivi Non inferiore al 3% imponibile previdenziale annuo Definita dalla contrattazione di 2° livello CCNL + accordo regionale/ente
Welfare una tantum Fino a 1.000 € pro capite Da definire in sede regionale CCNL (impegno negoziale)

La tredicesima matura in proporzione ai mesi di servizio effettivo nell’anno. Chi ha lavorato 6 mesi ha diritto alla metà (1/2 mensilità). Durante malattia entro il comporto e maternità obbligatoria la tredicesima matura regolarmente.

La tredicesima: come si calcola

La tredicesima mensilità è un istituto consolidato del diritto del lavoro italiano. Nel CCNL Formazione Professionale è erogata entro il 16 dicembre di ogni anno e è pari a una mensilità della retribuzione in godimento. La base di calcolo comprende:

  • Minimo tabellare;
  • Indennità di funzione eventuale;
  • Superminimo individuale non assorbibile (se presente).

Chi non ha lavorato l’intero anno (es. assunto a marzo) riceve una tredicesima proporzionale: 1/12 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. La tredicesima è soggetta a contributi previdenziali e imposte IRPEF come la retribuzione ordinaria.

La quattordicesima: assente dal contratto nazionale

Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. Questo è un elemento da considerare nella valutazione del trattamento economico complessivo del settore, rispetto a contratti collettivi che riconoscono 14 mensilità (ad esempio in alcuni settori del commercio o del turismo). Eventuali integrazioni in forma di quattordicesima possono derivare esclusivamente da accordi di secondo livello (regionali o di ente), non dalla norma contrattuale nazionale.

Il fondo incentivi: come funziona

Il CCNL prevede che in ogni ente sia istituito un fondo incentivi, destinato a remunerare la performance del personale. Il fondo deve essere di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo complessivo dei dipendenti. Le modalità di erogazione — se come una tantum annuale, come integrazioni mensili o come premio di risultato legato a obiettivi — sono stabilite dalla contrattazione di secondo livello (tavolo regionale o di ente).

Il fondo incentivi rappresenta una componente variabile della retribuzione, non inclusa nel calcolo del TFR o della tredicesima, salvo diverso accordo. La sua effettiva erogazione dipende dalla disponibilità finanziaria dell’ente, a sua volta condizionata dal volume dei finanziamenti pubblici ricevuti.

Il welfare contrattuale una tantum

Il CCNL 2024-2027 ha introdotto la previsione di un’erogazione di welfare contrattuale fino a 1.000 € pro capite, da definirsi in sede di contrattazione regionale. Si tratta di un impegno negoziale, non di un beneficio automaticamente esigibile: è necessario che le parti regionali (organizzazioni datoriali locali e sindacati territoriali) raggiungano un accordo. Il welfare una tantum è di norma erogato in modalità non monetizzabile (piattaforma welfare aziendale) e beneficia del regime fiscale agevolato per il welfare aziendale (esenzione IRPEF entro i limiti di legge).

Casi pratici

Tizio – Formatore assunto ad aprile, tredicesima proporzionale
Tizio è assunto il 1° aprile 2026 al livello V (minimo 2.057,63 €). A dicembre riceve la tredicesima proporzionale: ha lavorato 9 mesi (aprile-dicembre), quindi riceve 9/12 della tredicesima, pari a 2.057,63 × 9/12 = 1.543,22 € lordi. L’importo è assoggettato a IRPEF e contributi come la busta paga ordinaria.
Caia – Coordinatrice con fondo incentivi annuale
Caia è coordinatrice al livello VII. L’ente ha stipulato un accordo regionale che prevede un fondo incentivi pari al 4% dell’imponibile previdenziale annuo, distribuito in misura uniforme tra tutti i dipendenti. Con un imponibile annuo di circa 31.727 € (minimo × 13 mensilità), il 4% corrisponde a circa 1.269 € lordi annui, erogati in un’unica soluzione a giugno.
Sempronio – Impiegato che confronta offerte di lavoro
Sempronio valuta un’offerta da un ente di formazione e un’altra da una cooperativa di servizi che applica un CCNL con quattordicesima. L’ente di formazione offre minimo 1.834,59 € (livello III) + tredicesima + possibile fondo incentivi; la cooperativa offre 1.700 € + tredicesima + quattordicesima. Sempronio calcola che il reddito annuo dell’ente di formazione (1.834,59 × 13 = 23.849 €) supera quello della cooperativa (1.700 × 14 = 23.800 €), senza considerare l’eventuale fondo incentivi.

Domande frequenti

È prevista la quattordicesima nel CCNL Formazione Professionale?
No, il CCNL 2024-2027 non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. È prevista solo la tredicesima. Eventuali integrazioni possono derivare da accordi di secondo livello.
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Formazione Professionale?
Entro il 16 dicembre di ogni anno, pari a una mensilità della retribuzione in godimento. Chi ha lavorato meno di 12 mesi riceve una tredicesima proporzionale.
Cosa è il fondo incentivi nel CCNL Formazione Professionale?
Una somma annua, di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale, erogata come incentivo alla performance. Il suo importo e le modalità di distribuzione sono definiti dalla contrattazione di secondo livello.
La tredicesima matura anche durante la malattia e la maternità?
Sì, durante la malattia entro il comporto e durante la maternità obbligatoria maturano la tredicesima e gli altri istituti retributivi, come se il lavoratore fosse in servizio.
Cosa è la somma una tantum di welfare da 1.000 euro?
Il CCNL 2024-2027 ha previsto la possibilità di erogare fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, da definire in sede di contrattazione regionale. Non è un beneficio automatico ma dipende dall’apertura dei tavoli regionali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

È prevista la quattordicesima nel CCNL Formazione Professionale?

No, il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 non prevede la quattordicesima mensilità a livello nazionale. È prevista solo la tredicesima. Eventuali integrazioni possono derivare dalla contrattazione di secondo livello (accordi regionali o di ente).

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Formazione Professionale?

La tredicesima mensilità viene erogata entro il 16 dicembre di ogni anno, in misura pari a una mensilità della retribuzione in godimento.

Cosa è il fondo incentivi nel CCNL Formazione Professionale?

Il fondo incentivi è una somma annua, di norma non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale, erogata ai dipendenti come incentivo alla performance. Il suo importo e le modalità di distribuzione sono definite dalla contrattazione di secondo livello (regionale o di ente).

La tredicesima matura anche durante la malattia e la maternità?

Sì, durante la malattia entro il comporto e durante la maternità obbligatoria maturano la tredicesima e gli altri istituti retributivi, come se il lavoratore fosse in servizio.

Cosa è la somma una tantum di welfare da 1.000 euro?

Il CCNL 2024-2027 ha previsto la possibilità di erogare fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, da definire in sede di contrattazione regionale. Non si tratta di un beneficio automatico ma di un impegno negoziale che dipende dall'apertura dei tavoli regionali tra le parti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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