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TFR e fine rapporto nel CCNL Formazione Professionale Enti
Come si calcola il trattamento di fine rapporto, quando si può anticipare, come funziona la destinazione al fondo Previfonder e cosa riceve il lavoratore alla cessazione del rapporto.
Il TFR nel CCNL Formazione Professionale è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla l. 297/1982. Si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (circa il 7,41%). È rivalutato annualmente (75% inflazione ISTAT + 1,5%). Può essere destinato al fondo Previfonder (contributo datoriale 2%). L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di servizio per specifiche esigenze.
Tabella riepilogativa
| Livello | Retribuzione annua lorda (×13) | TFR annuo lordo (÷13,5) | TFR dopo 10 anni (indicativo) |
|---|---|---|---|
| I | 21.268 € | 1.575 € | ~16.900 € |
| III | 23.850 € | 1.767 € | ~18.950 € |
| V | 26.749 € | 1.981 € | ~21.240 € |
| VII | 31.728 € | 2.350 € | ~25.200 € |
| IX | 41.896 € | 3.103 € | ~33.250 € |
Nota: i valori dopo 10 anni includono la rivalutazione annuale (75% ISTAT + 1,5%, su base storica media). Il TFR effettivo dipende dall’inflazione reale e dalla retribuzione effettiva percepita (che include anche tredicesima, straordinari ed eventuali superminimi). Importi lordi al lordo dell’imposta sostitutiva del 17%.
Come si calcola il TFR: la formula di legge
Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. La formula di accantonamento è la seguente:
- Quota annua da accantonare = retribuzione annua utile ai fini TFR / 13,5;
- La retribuzione utile comprende: tutte le voci della retribuzione in godimento, compresa la tredicesima mensilità, ma escluse le voci aventi carattere di rimborso spese;
- Il divisore 13,5 è fisso per legge (non modificabile dal CCNL);
- La quota annua si accanfona nel conto individuale TFR del lavoratore.
A fine anno il TFR già accantonato viene rivalutato della misura pari al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, più un tasso fisso dell’1,5% (art. 2120, comma 4, c.c.).
Destinazione del TFR: azienda o Previfonder
Dalla l. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), i nuovi lavoratori assunti hanno 6 mesi di tempo dalla prima assunzione per scegliere se:
- Mantenere il TFR in azienda: il datore lo accanfona internamente (o lo versa al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende sopra 49 dipendenti);
- Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: nel settore della formazione professionale il fondo di riferimento è Previfonder, costituito nel 2026 per i lavoratori a cui si applica il CCNL AGIDAE.
Se il lavoratore non esprime la scelta entro 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene destinato per default al fondo complementare di riferimento del settore. Il CCNL prevede che il datore di lavoro contribuisca a Previfonder con il 2% della retribuzione, indipendentemente dalla scelta del lavoratore sul TFR. La contribuzione datoriale al fondo è un beneficio aggiuntivo rispetto al TFR.
L’anticipazione del TFR
Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato nei seguenti casi (art. 2120 c.c.):
- Acquisto o restauro della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
- Per fruire dei congedi parentali o formativi previsti dalla legge;
- Per far fronte ad altre cause previste dalla legge.
La richiesta può essere presentata dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, una sola volta nell’arco del rapporto. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato. La domanda va presentata per iscritto con la documentazione giustificativa.
Il TFR alla cessazione del rapporto
Alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, il lavoratore ha diritto alla liquidazione del TFR maturato. Il TFR è assoggettato a tassazione separata (IRPEF con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, calcolata dall’Agenzia delle Entrate). L’aliquota applicata è solitamente inferiore a quella ordinaria, rendendo il TFR uno strumento di risparmio fiscalmente favorevole.
Casi pratici
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
Quando si riceve il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
È possibile anticipare il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
Cosa è Previfonder e come funziona?
Se lascio il lavoro dopo pochi mesi perdo il TFR?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla l. 297/1982 (istituti di legge). Previfonder è il fondo di previdenza complementare di settore (informazioni aggiornate a maggio 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Come si calcola il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
Il TFR è calcolato secondo l'art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona la retribuzione annua lorda (compresa la tredicesima) divisa per 13,5. La quota annua è pari a circa il 7,41% della retribuzione lorda annua. Il TFR si rivaluta ogni anno del 75% dell'inflazione ISTAT + 1,5%.
Quando si riceve il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
Il TFR è corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (licenziamento, dimissioni, scadenza del termine, pensionamento). La liquidazione deve avvenire entro il giorno di cessazione del rapporto o, al più, nel cedolino del mese successivo.
È possibile anticipare il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
Sì. La legge (art. 2120 c.c.) consente l'anticipazione del TFR, nei limiti del 70% del maturato, dopo almeno 8 anni di servizio, per specifiche esigenze (acquisto prima casa, spese mediche straordinarie, congedo parentale o formativo). La richiesta deve essere documentata.
Cosa è Previfonder e come funziona nel CCNL Formazione Professionale?
Previfonder è il fondo di previdenza complementare istituito per i lavoratori del settore AGIDAE (che include la formazione professionale). Il datore di lavoro contribuisce con il 2% della retribuzione. Il lavoratore può conferire il proprio TFR futuro al fondo. L'adesione è volontaria ma fortemente raccomandata per costruire una pensione complementare.
Se lascio il lavoro dopo pochi mesi, perdo il TFR?
No. Il TFR matura dal primo giorno di rapporto e spetta sempre, indipendentemente dalla durata del servizio e dalla causa della cessazione. Anche chi viene licenziato in prova o lascia dopo 2 mesi ha diritto al TFR maturato.
Vedi anche