Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Formazione Professionale

Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Formazione Professionale Enti 2024-2027

Guida ai minimi tabellari mensili del CCNL per gli enti di formazione professionale accreditati, con la struttura a 9 livelli, gli aumenti del biennio 2024-2025 e le prospettive per il biennio 2026-2027.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firmato da FORMA, CENFOP e le sigle FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) fissa 9 livelli retributivi. I minimi vigenti dal 1° settembre 2025 vanno da 1.635,99 € (livello I) a 3.222,79 € (livello IX) lordi mensili. Il primo biennio economico ha garantito un incremento complessivo del 5% sul livello V di riferimento (pari a 100 € mensili). Il secondo biennio economico 2026-2027 è soggetto a riapertura negoziale.

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  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Firma del CCNL
1° marzo 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Ambito
Dipendenti di enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome

Tabella riepilogativa dei minimi

Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° settembre 2025 (in euro)
Livello Minimo mensile Minimo annuale (×13) Aumento vs giugno 2024
I 1.635,99 € 21.267,87 € +30,00 €
II 1.730,71 € 22.499,23 € +33,64 €
III 1.834,59 € 23.849,67 € +35,66 €
IV 1.975,16 € 25.677,08 € +38,39 €
V 2.057,63 € 26.749,19 € +40,00 €
VI 2.331,43 € 30.308,59 € +45,33 €
VII 2.440,58 € 31.727,54 € +47,44 €
VIII 2.627,71 € 34.160,23 € +51,10 €
IX 3.222,79 € 41.896,27 € +62,68 €

Nota: i minimi sono al lordo di contributi previdenziali e imposte. Il minimo annuo è calcolato su 13 mensilità (tredicesima inclusa). Gli importi si riferiscono ai minimi tabellari del CCNL del 1° marzo 2024, primo biennio economico, seconda tranche (settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è prevista riapertura negoziale tra le parti.

Il percorso degli aumenti nel primo biennio 2024-2025

Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 1° marzo 2024 ha previsto un aumento complessivo del 5% sulla retribuzione tabellare del livello V (livello di riferimento contrattuale), suddiviso in due tranche:

  • Prima tranche dal 1° giugno 2024: aumento di 60 € mensili al livello V (3% circa), con aumenti proporzionali agli altri livelli.
  • Seconda tranche dal 1° settembre 2025: ulteriori 40 € mensili al livello V (2% circa), con aumenti proporzionali.

L’incremento complessivo del biennio corrisponde a 100 € mensili lordi sul livello V di riferimento, pari a circa il 5% della retribuzione tabellare. Si tratta del primo rinnovo dopo oltre dieci anni di blocco contrattuale: il precedente CCNL era scaduto nel 2013 e le retribuzioni erano rimaste ferme per un intero decennio.

Il secondo biennio economico 2026-2027

Il CCNL 2024-2027 ha struttura quadriennale con articolazione economica biennale. Le parti firmatarie si sono impegnate ad aprire la trattativa per il secondo biennio economico (2026-2027) entro settembre 2025. Alla data di aggiornamento di questa guida (giugno 2026), le informazioni sugli eventuali aumenti per il periodo 2026-2027 non sono ancora disponibili in modo ufficiale e pubblico; si consiglia di consultare direttamente le organizzazioni sindacali di categoria o le associazioni datoriali per conoscere lo stato delle trattative.

La struttura retributiva del settore risente della dipendenza dal finanziamento pubblico regionale e dai fondi europei (FSE+), il che storicamente rende complessa la contrattazione su aumenti nominali significativi. La discontinuità dei corsi e la variabilità dei finanziamenti regionali influenzano anche la stabilità delle retribuzioni effettivamente erogate.

Cosa si aggiunge al minimo tabellare

Il minimo tabellare è la base di partenza della busta paga. Su di esso si stratificano ulteriori voci:

  • Progressione retributiva per anzianità (RPA): meccanismo introdotto dal CCNL 2024 in sostituzione del sistema precedente; spetta ai lavoratori con anzianità maturata nello stesso ente o nel settore, secondo i criteri fissati dall’accordo.
  • Fondo incentivi: corrisposto in forma di una tantum o erogazione periodica, di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo; soggetto a contrattazione di secondo livello (regionale o di ente).
  • Welfare contrattuale una tantum: fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede di contrattazione regionale.
  • Tredicesima mensilità: erogata entro il 16 dicembre di ogni anno.
  • Eventuali superminimi individuali o integrazioni aziendali concordate localmente.

Come leggere la busta paga nel settore

La conversione dal lordo al netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali, dalla situazione familiare e dalle detrazioni spettanti. A titolo puramente orientativo, un lavoratore al livello V (minimo 2.057,63 € lordi) percepisce indicativamente tra 1.530 € e 1.600 € netti mensili; un lavoratore al livello VII (2.440,58 €) si colloca intorno a 1.750-1.820 € netti. Questi importi sono soggetti a variabilità individuale significativa e vanno verificati con il proprio consulente del lavoro o il sindacato.

Casi pratici

Tizio – Formatore di livello V in un CFP regionale
Tizio lavora come formatore in un centro di formazione professionale accreditato dalla Regione. Inquadrato al livello V, dal 1° settembre 2025 percepisce un minimo tabellare di 2.057,63 € lordi mensili, pari a 26.749,19 € annui (su 13 mensilità). Rispetto al minimo del giugno 2024 (1.997,63 €) ha ricevuto un aumento di 60 € nella prima tranche e di ulteriori 40 € nella seconda. Attende l’esito della trattativa sul secondo biennio per sapere se ci saranno ulteriori incrementi nel 2026.
Caia – Coordinatrice didattica di livello VII
Caia coordina le attività formative di un ente accreditato ed è inquadrata al livello VII. Dal settembre 2025 percepisce 2.440,58 € lordi mensili. L’ente applica anche un fondo incentivi annuale (circa il 3% dell’imponibile previdenziale), che Caia riceve a giugno di ogni anno. La sua retribuzione annua lorda complessiva (minimo + tredicesima + fondo incentivi) supera i 34.000 €.
Sempronio – Neoassunto al livello III
Sempronio è appena stato assunto come tutor d’aula in un ente di formazione professionale, inquadrato al livello III. Il suo minimo tabellare è 1.834,59 € lordi mensili. L’ente non ha ancora aperto la contrattazione di secondo livello sul welfare una tantum da 1.000 €; Sempronio si rivolge al delegato CISL Scuola per sollecitare l’apertura del tavolo regionale.

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Domande frequenti

Qual è il minimo tabellare del livello V nel CCNL Formazione Professionale 2025?
Dal 1° settembre 2025 il minimo del livello V è 2.057,63 € lordi mensili, a seguito dell’aumento del 5% previsto nel primo biennio economico 2024-2025 (60 € da giugno 2024 + 40 € da settembre 2025).
Quando vengono aggiornati i minimi tabellari nel CCNL Formazione Professionale?
Il CCNL 2024-2027 prevede due bienni economici. Il primo (2024-2025) ha portato aumenti dal 1° giugno 2024 e dal 1° settembre 2025. Il secondo biennio (2026-2027) è soggetto a specifica trattativa tra le parti, da avviare entro settembre 2025.
Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la conciliazione o per l’accertamento delle differenze retributive.
Sono previsti scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale?
Il CCNL 2024 ha riformulato il sistema di progressione economica per anzianità (RPA), eliminando il vecchio meccanismo precedente. Per i dettagli aggiornati è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi di secondo livello.
A quante mensilità corrisponde il minimo annuale nel CCNL Formazione Professionale?
Il minimo annuale si calcola su 13 mensilità (retribuzione mensile per 13), poiché il CCNL prevede la tredicesima mensilità. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale.
Il settore della formazione professionale prevede premi di risultato?
Sì, il CCNL prevede un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, da definirsi nella contrattazione di secondo livello (regionale o di ente). È possibile anche una somma una tantum fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, soggetta anch’essa a contrattazione regionale.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e ai relativi accordi economici. I minimi tabellari riportati si riferiscono alla seconda tranche del primo biennio economico (1° settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è in corso la trattativa tra le parti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il minimo tabellare è il valore-base del livello di inquadramento: si legge sempre nella tabella allegata al CCNL Formazione Professionale Enti nella versione vigente, non in fonti di sintesi.
  • La struttura è organizzata per livelli crescenti: a ciascuno corrisponde una declaratoria di mansioni che ne giustifica la collocazione (ancoraggio all'art. 2103 c.c.).
  • Il minimo mensile va moltiplicato per le mensilità contrattuali (tredicesima ed eventuale ulteriore mensilità) per ricostruire la retribuzione annua di riferimento.
  • Gli aumenti dei minimi seguono le tranche e le decorrenze fissate dal verbale di rinnovo: la tabella riporta la data di vigenza di ogni scaglione.
  • Sul minimo si innestano scatti di anzianità, indennità e voci accessorie, che vanno verificati nei rispettivi articoli del contratto.
Indice dei contenuti

La tabella retributiva di un CCNL non è un semplice listino: è la traduzione economica del sistema di inquadramento. Per gli enti di formazione professionale accreditati questo è particolarmente evidente, perché il personale spazia dal supporto amministrativo alla docenza e al coordinamento, e ogni profilo trova nel proprio livello il valore minimo inderogabile della prestazione. Comprendere come si legge la tabella, e non solo quale numero contiene, è ciò che permette al lavoratore di verificare la correttezza della busta paga e al datore di applicare correttamente il contratto.

Il minimo tabellare come valore-base inderogabile

Il minimo tabellare è la retribuzione mensile lorda spettante al lavoratore in ragione del solo livello di inquadramento, a prescindere dall'anzianità o dalle voci accessorie. Costituisce un valore inderogabile in peius: il datore non può corrispondere meno, mentre può riconoscere superminimi individuali. Il riferimento operativo è sempre la tabella allegata al CCNL vigente, perché le cifre cambiano ad ogni tranche di rinnovo; consultare valori non aggiornati è la prima fonte di errore.

Perché la struttura a livelli viene prima della cifra

Ogni livello corrisponde a una declaratoria, cioè alla descrizione tipo delle mansioni che vi rientrano. L'art. 2103 c.c. impone che il lavoratore sia adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti all'ultimo livello acquisito: il livello, quindi, non è un'etichetta ma la sintesi giuridica del contenuto professionale. Leggere la tabella senza prima individuare la declaratoria corretta significa rischiare di confrontare il proprio stipendio con un parametro sbagliato.

Dal minimo mensile alla retribuzione annua

Il valore di tabella è mensile. Per ricostruire la retribuzione annua occorre moltiplicarlo per il numero di mensilità previste dal contratto, includendo la tredicesima ed eventuali ulteriori mensilità. Su questa base si calcolano poi istituti differiti come il TFR, secondo la regola dell'art. 2120 c.c. La tabella, in altre parole, è il punto di partenza di una catena di calcoli, non il dato finale della retribuzione effettiva.

Aumenti, tranche e decorrenze

I rinnovi distribuiscono gli incrementi in tranche con decorrenze scaglionate. La tabella vigente indica, per ciascuno scaglione, la data dalla quale il nuovo minimo si applica: è essenziale verificare quale colonna sia effettivamente in vigore nel mese di riferimento della busta paga. Gli arretrati eventualmente maturati tra firma e applicazione seguono le modalità indicate dal verbale di accordo.

Scatti di anzianità e voci che si sommano al minimo

Sul minimo tabellare si innestano gli scatti di anzianità, che maturano con il decorrere del tempo secondo cadenze e importi propri del contratto, e le indennità collegate a particolari condizioni di lavoro. Sono voci ulteriori e distinte: vanno lette nei rispettivi articoli e non sono comprese nel numero di tabella. Confondere minimo e retribuzione complessiva porta a stime errate.

Come usare la tabella in modo corretto

L'approccio corretto è in tre passaggi: individuare il livello attraverso la declaratoria, leggere il minimo nella tabella vigente alla data di interesse, sommare le voci accessorie spettanti. Questo metodo vale per qualsiasi profilo dell'ente di formazione e mette al riparo dagli errori più comuni, primo fra tutti l'uso di valori superati da un rinnovo successivo.

Domande frequenti

Dove trovo i minimi aggiornati del CCNL Formazione Professionale Enti?

Nella tabella retributiva allegata al testo del CCNL nella versione vigente alla data di interesse. Poiché i minimi cambiano ad ogni tranche di rinnovo, occorre verificare sempre la decorrenza riportata in tabella ed evitare valori non aggiornati.

Il livello di inquadramento determina solo lo stipendio?

No. Il livello, ai sensi dell'art. 2103 c.c., riflette il contenuto professionale delle mansioni e incide anche su periodo di prova, preavviso e progressione. Il minimo tabellare ne è la traduzione economica, ma il livello ha effetti più ampi.

Come passo dal minimo mensile alla retribuzione annua?

Moltiplicando il minimo mensile per il numero di mensilità contrattuali, inclusa la tredicesima ed eventuali ulteriori mensilità. Su questa base si calcolano poi istituti come il TFR secondo l'art. 2120 c.c.

Gli scatti di anzianità sono già compresi nel minimo tabellare?

No. Gli scatti sono una voce ulteriore che si somma al minimo e maturano secondo cadenze e importi previsti dal contratto. Vanno letti nell'apposito articolo del CCNL, distinto dalla tabella dei minimi.

Cosa succede se la mia busta paga riporta un minimo diverso dalla tabella?

Occorre verificare di aver individuato il livello corretto tramite la declaratoria e di consultare la colonna in vigore nel mese considerato. Un valore inferiore al minimo tabellare vigente per quel livello non è ammesso, salvo che si tratti di voci accessorie escluse dal confronto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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