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La guida
Ferie, permessi e ROL nel CCNL Formazione Professionale Enti
Quanti giorni di ferie spettano, come funzionano i permessi retribuiti per eventi familiari e il diritto allo studio: la guida completa per i dipendenti degli enti di formazione professionale.
Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie l’anno (contati su una settimana di 6 giorni) più 4 giornate in sostituzione delle festività soppresse. Sono retribuiti il congedo matrimoniale (15 giorni di calendario), il lutto (3 giorni consecutivi per coniuge, parenti entro il secondo grado e affini di primo grado), i motivi personali o familiari compresa la nascita di un figlio (3 giorni l’anno) e gli esami (8 giorni l’anno). Il diritto allo studio vale 150 ore nel triennio; i permessi brevi arrivano a 36 ore l’anno, da recuperare. Il CCNL non prevede ROL: l’orario è già di 36 ore settimanali.
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Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Condizioni |
|---|---|---|
| Ferie annue | 32 giorni lavorativi | Settimana di 6 giorni; con orario su 5 giorni ogni giorno di ferie vale 1,2 giorni lavorativi. Frazioni d’anno in dodicesimi, oltre 15 giorni = mese intero (art. 43) |
| Festività soppresse | 4 giornate di ferie | In sostituzione di tutte le festività soppresse (art. 43) |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario | Da una settimana prima a due mesi dopo il matrimonio; non frazionabile, non si computa nelle ferie (art. 53) |
| Lutto | 3 giorni consecutivi per evento | Coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado (art. 44) |
| Motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli | 3 giorni l’anno | Da documentare (art. 44) |
| Esami scolastici o universitari | 8 giorni l’anno | Solo i giorni delle prove (art. 44) |
| Permessi brevi | Fino a 36 ore l’anno | Massimo metà dell’orario giornaliero; da recuperare entro il mese successivo o con la Banca delle ore (art. 46) |
| Permessi non retribuiti | Fino a 30 giorni per anno solare | Per eccezionali motivi, se compatibili con il servizio (art. 45) |
| Diritto allo studio | 150 ore nel triennio | Anche in un solo anno; contemporaneamente non più di 1/10 del personale dell’istituzione formativa (art. 55) |
| Aspettativa non retribuita | Fino a 1 anno | Dopo almeno 3 anni di servizio a tempo indeterminato; di nuovo dopo altri 2 anni (art. 54) |
Il CCNL non prevede ROL o permessi per riduzione d’orario: l’orario normale è già di 36 ore settimanali. I permessi dell’art. 44 si possono cumulare nell’anno solare e non riducono le ferie. Fonte: artt. 43-46, 53-55 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).
Le ferie: maturazione, fruizione e scadenza
Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla legge (d.lgs. 66/2003). Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue, superiori ai 4 settimane previste come minimo dalla normativa europea.
Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati nell’anno: chi ha lavorato 6 mesi ha diritto a 16 giorni. La fruizione avviene di norma nel corso dell’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente. Le ferie non fruite possono essere spostate all’anno successivo, ma devono essere godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (termine stabilito dalla normativa comunitaria, recepita dalla giurisprudenza italiana).
La mancata fruizione delle ferie entro il periodo consentito non determina automaticamente la perdita del diritto se dovuta a esigenze datoriali: il lavoratore può far valere il diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
Permessi retribuiti per eventi familiari
Il CCNL prevede una serie di permessi retribuiti per eventi della vita familiare del lavoratore. Questi permessi non si decurtano dalle ferie e non incidono sul TFR:
- Matrimonio del lavoratore: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, retribuito al 100%.
- Motivi personali o familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni l’anno di permesso retribuito (in aggiunta al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge).
- Lutto: 3 giorni consecutivi per ogni decesso di coniuge, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti figli dei figli) o affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore).
- Esami: 8 giorni l’anno per esami scolastici o universitari, limitati ai giorni delle prove.
- Gravi motivi familiari: il CCNL rinvia alla legge 53/2000 per i congedi per gravi motivi familiari (malattia grave di un familiare, invalidità ecc.).
Diritto allo studio
Il CCNL garantisce ai lavoratori il diritto di frequentare corsi di studio riconoscendo permessi retribuiti per 150 ore nel triennio. Possono usufruirne i lavoratori che frequentano regolarmente corsi scolastici, di formazione professionale o universitari finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. Le ore si possono concentrare anche in un solo anno. Nello stesso anno solare possono usarle al massimo 1/10 dei dipendenti dell’istituzione formativa; a parità di condizioni ha precedenza chi non ne ha mai fruito (art. 55).
La richiesta va presentata con congruo anticipo, documentando l’iscrizione al corso e, al termine, l’effettiva frequenza. L’istituto tutela in modo specifico i lavoratori del settore che vogliano aggiornare le proprie qualifiche.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Formazione Professionale?
Ci sono ROL o permessi per ex festività?
Quanti giorni di permesso retribuito si hanno per lutto familiare?
Il diritto allo studio è previsto nel CCNL Formazione Professionale?
Le ferie non fruite possono essere monetizzate?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.