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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
I dipendenti degli enti di formazione professionale hanno diritto a 32 giorni lavorativi di ferie annue. Sono previsti permessi retribuiti per matrimonio, nascita figli, lutto e altri eventi familiari. Il diritto allo studio garantisce 150 ore per triennio. Le ferie non fruite entro l'anno si recuperano entro 18 mesi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Formazione Professionale

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Formazione Professionale Enti

Quanti giorni di ferie spettano, come funzionano i permessi retribuiti per eventi familiari e il diritto allo studio: la guida completa per i dipendenti degli enti di formazione professionale.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue. Sono previsti permessi retribuiti per matrimonio del lavoratore (15 giorni), lutto (2-3 giorni a seconda del grado di parentela), nascita o adozione di figli (2 giorni), e altri eventi familiari. Il diritto allo studio garantisce 150 ore di permesso retribuito per triennio. Le ferie non fruite vanno recuperate entro 18 mesi.

Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Ferie annue
32 giorni lavorativi
Permessi diritto allo studio
150 ore per triennio

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi retribuiti – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
Istituto Durata Condizioni
Ferie annue 32 giorni lavorativi Maturano durante il corso dell’anno; proporzionali per chi ha lavorato meno di 12 mesi
Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Per matrimonio del lavoratore; documentato con atto di matrimonio
Permesso nascita/adozione figlio 2 giorni Per nascita o adozione di un figlio
Permesso lutto (coniuge/genitori/figli) 3 giorni Per decesso di coniuge, genitori o figli
Permesso lutto (nonni/fratelli/suoceri) 2 giorni Per decesso di nonni, fratelli o suoceri
Permessi non retribuiti Max 48 ore/anno Per esigenze personali documentate; non influiscono su ferie e TFR
Diritto allo studio 150 ore per triennio Per frequenza di corsi scolastici/universitari; concorrenti con altri lavoratori (quota max 3%)
Aspettativa non retribuita 1 mese per ogni anno di anzianità (max 6 mesi) Per gravi motivi personali o familiari

I giorni di permesso retribuito per eventi familiari sono giorni di calendario (non lavorativi). Per il matrimonio del lavoratore, la decorrenza inizia di norma dal giorno del matrimonio o da quello immediatamente precedente.

Le ferie: maturazione, fruizione e scadenza

Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione (art. 36) e dalla legge (d.lgs. 66/2003). Il CCNL Formazione Professionale riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue, superiori ai 4 settimane previste come minimo dalla normativa europea.

Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati nell’anno: chi ha lavorato 6 mesi ha diritto a 16 giorni. La fruizione avviene di norma nel corso dell’anno di maturazione, tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente. Le ferie non fruite possono essere spostate all’anno successivo, ma devono essere godute entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione (termine stabilito dalla normativa comunitaria, recepita dalla giurisprudenza italiana).

La mancata fruizione delle ferie entro il periodo consentito non determina automaticamente la perdita del diritto se dovuta a esigenze datoriali: il lavoratore può far valere il diritto all’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

Permessi retribuiti per eventi familiari

Il CCNL prevede una serie di permessi retribuiti per eventi della vita familiare del lavoratore. Questi permessi non si decurtano dalle ferie e non incidono sul TFR:

  • Matrimonio del lavoratore: 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, retribuito al 100%.
  • Nascita o adozione di figlio: 2 giorni di permesso retribuito (in aggiunta al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla legge).
  • Lutto: 3 giorni per decesso di coniuge, genitori o figli; 2 giorni per decesso di nonni, fratelli o suoceri. I giorni decorrono dal giorno del decesso.
  • Gravi motivi familiari: il CCNL rinvia alla legge 53/2000 per i congedi per gravi motivi familiari (malattia grave di un familiare, invalidità ecc.).

Diritto allo studio

Il CCNL garantisce ai lavoratori il diritto di frequentare corsi di studio riconoscendo permessi retribuiti per 150 ore nel triennio. Possono usufruirne i lavoratori che frequentano regolarmente corsi scolastici, di formazione professionale o universitari finalizzati al conseguimento di un titolo di studio. La percentuale massima di lavoratori che possono contemporaneamente usufruire del diritto allo studio è del 3% della forza occupata.

La richiesta va presentata con congruo anticipo, documentando l’iscrizione al corso e, al termine, l’effettiva frequenza. L’istituto tutela in modo specifico i lavoratori del settore che vogliano aggiornare le proprie qualifiche.

Casi pratici

Tizio – Formatore che non ha fruito di tutte le ferie
Tizio ha accumulato 10 giorni di ferie residue al 31 dicembre 2025 a causa di un periodo intenso di attività formative richiesto dall’ente. L’ente gli comunica che le ferie residue devono essere fruite entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dal termine dell’anno di maturazione). Tizio le programma per aprile 2026, in un periodo di minor attività didattica.
Caia – Coordinatrice che si sposa
Caia si sposa il 12 luglio 2026. Ha diritto a 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito. Presenta domanda all’ente con un mese di anticipo allegando la data di matrimonio; al rientro porta il certificato di matrimonio. Il congedo matrimoniale non incide sul conteggio delle ferie annue e viene retribuito normalmente nel cedolino di luglio.
Sempronio – Impiegato che vuole conseguire la laurea triennale
Sempronio è impiegato amministrativo al livello III e si è iscritto a un corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione. Presenta domanda per usufruire del diritto allo studio: 150 ore per triennio, distribuite su tre anni accademici. L’ente verifica che la quota del 3% di lavoratori non sia già saturata e approva la richiesta. Sempronio utilizza i permessi per sostenere gli esami universitari.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Formazione Professionale?
32 giorni lavorativi annui, superiori ai 4 settimane di minimo previste dalla legge. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati.
Cosa sono i permessi per ex festività (ROL)?
Sono permessi retribuiti derivanti dalla soppressione di alcune festività civili. Il CCNL Formazione Professionale prevede un monte ore annuo di permessi ROL da fruire individualmente su richiesta, non monetizzabili salvo accordo.
Quanti giorni di permesso retribuito si hanno per lutto familiare?
3 giorni per il decesso di coniuge, genitori o figli; 2 giorni per il decesso di nonni, fratelli o suoceri. I giorni decorrono dal giorno del decesso.
Il diritto allo studio è previsto nel CCNL Formazione Professionale?
Sì, il CCNL prevede 150 ore di permesso retribuito per triennio per la frequenza di corsi scolastici o universitari finalizzati al conseguimento di titoli di studio. Ne possono usufruire al massimo il 3% dei lavoratori contemporaneamente.
Le ferie non fruite possono essere monetizzate?
In linea generale no: l’indennità sostitutiva delle ferie è consentita solo alla cessazione del rapporto. Il lavoratore ha il diritto-dovere di fruire delle ferie durante il rapporto, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Formazione Professionale?

Il CCNL riconosce 32 giorni lavorativi di ferie annue retribuite, da fruire di norma entro l'anno di maturazione.

Cosa sono i permessi per ex festività (ROL) nel CCNL Formazione Professionale?

Il CCNL prevede permessi retribuiti (ex festività soppresse o permessi ROL) per un monte ore annuo definito dal contratto. Sono fruibili individualmente su richiesta del lavoratore e non monetizzabili salvo accordo.

Quanti giorni di permesso retribuito si hanno per lutto familiare?

Il CCNL prevede 3 giorni di permesso retribuito per il decesso del coniuge, dei genitori o dei figli, e 2 giorni per il decesso di nonni, fratelli o suoceri.

Il diritto allo studio è previsto nel CCNL Formazione Professionale?

Sì, il CCNL prevede il diritto allo studio con 150 ore di permesso retribuito per triennio, da usare per la frequenza di corsi scolastici o universitari finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

Le ferie non fruite possono essere monetizzate nel CCNL Formazione Professionale?

In linea di principio le ferie non fruite non possono essere monetizzate (l'indennità sostitutiva delle ferie è consentita solo alla cessazione del rapporto). Il lavoratore ha il diritto-dovere di fruire delle ferie durante il rapporto, di norma entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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