Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE

Tabelle retributive CCNL ANASTE 2025: minimi per livello, aumenti e scatti

Il CCNL delle istituzioni socio-assistenziali ANASTE fissa dal 1° agosto 2025 minimi tabellari lordi da 1.295 € (1° livello) a 2.130 € (livello Q), con la quattordicesima conglobata nei minimi e dieci scatti triennali di anzianità.

In sintesi

Dal 1° agosto 2025 il CCNL ANASTE fissa minimi mensili lordi da 1.295 € (livello 1) a 2.130 € (livello Q), con 10 scatti triennali di anzianità. Il rinnovo 2023-2025 ha portato aumenti di 85 € sul 4° livello, parametrati proporzionalmente sugli altri.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Ambito
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)
Platea stimata
Circa 11.000 lavoratori nelle strutture ANASTE

Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

Minimi tabellari mensili lordi — in vigore dal 1° agosto 2025
Livello Minimo mensile lordo Scatto triennale Profili tipici
Q (Quadri) 2.130,15 € + indennità funzione 77,47 € 35,12 € Lavoratori con funzioni continuative di particolare importanza e responsabilità gestionali (artt. 29-33)
Livello 10 1.972,13 € 33,57 € Direttore di struttura
Livello 9 1.893,48 € 30,99 € Responsabile di area; psicologo con 5 anni di esperienza e coordinamento
Livello 8 1.769,59 € 30,47 € Figure sanitarie e sociali con coordinamento di unità complesse; psicologo
Livello 7 1.752,93 € 29,95 € Figure sanitarie e sociali con coordinamento di unità semplici; impiegato con coordinamento dell’ufficio
Livello 6 1.696,37 € 28,92 € Infermiere, assistente sociale, educatore, terapisti, impiegato di concetto
Livello 5 1.637,06 € 28,41 € OSS con funzioni di coordinamento; assistente infermiere
Livello 4 1.562,10 € 27,89 € OSS; impiegato d’ordine; cuoco; operaio specializzato; autista patente D/C/QC
Livello 3S 1.525,03 € 27,63 € Assistente domiciliare, operatore tecnico dell’assistenza, operatore socio-assistenziale
Livello 3 1.487,96 € 27,37 € Ausiliario socio-sanitario, operaio qualificato, centralinista, aiuto cuoco
Livello 2 1.390,12 € 26,86 € Portiere, telefonista, addetto a lavanderia/guardaroba/cucina, operaio generico
Livello 1 1.295,43 € 25,31 € Addetto alle pulizie

Nota: importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF. Il divisore orario contrattuale è 164; il divisore giornaliero è 26. La quattordicesima è conglobata nei minimi (art. 75) e la tredicesima si paga a dicembre: i minimi sono quindi mensilità da 13. I profili sono quelli esemplificativi dell’art. 27. Fonte: art. 69 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025.

Come leggere la tabella retributiva

Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile minima garantita dal CCNL per ciascun livello di inquadramento. È il valore al di sotto del quale il datore di lavoro non può scendere, indipendentemente da accordi individuali. Su questo importo si costruisce la busta paga con l'aggiunta di voci ulteriori:

  • Scatti di anzianità: 10 scatti triennali di importo fisso per livello, non assorbibili dagli aumenti contrattuali;
  • Indennità di funzione: riconosciuta ai quadri (77,47 €/mese), per le funzioni direttive;
  • Maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo: calcolate sulla quota oraria;
  • Superminimi individuali: eventuali importi aggiuntivi concordati al momento dell'assunzione o nel tempo;
  • Tredicesima: una mensilità pagata entro il 16 dicembre (art. 74); la quattordicesima è già conglobata nel minimo mensile (art. 75).

L'aumento del rinnovo 2023-2025 e l'una tantum

Il verbale del 23 luglio 2025 ha definito un aumento di 85 € mensili lordi sul 4° livello, con decorrenza 1° agosto 2025, parametrato proporzionalmente sugli altri livelli secondo i rispettivi coefficienti retributivi. L'aumento è strutturale e confluisce nel nuovo minimo tabellare.

Accanto all'aumento strutturale, il contratto ha previsto un'una tantum di 300 € lordi complessivi a titolo di copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 23 luglio 2025, erogata in tre rate mensili (settembre, ottobre, novembre 2025). L'una tantum è frazionata per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2023:

  • Assunti fino al 2023: 300 €;
  • Assunti nel corso del 2024: 200 €;
  • Assunti nel 2025: 100 €; l’importo è ridotto in proporzione per il part-time (art. 71).

L'una tantum non è computabile ai fini del TFR né di istituti contrattuali o legali che prendono a base la retribuzione ordinaria.

Maggiorazioni retributive: straordinario, notturno e festivo

Il CCNL ANASTE stabilisce le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria (retribuzione mensile divisa per 164):

Maggiorazioni percentuali — artt. 77 e 78
Tipologia Maggiorazione
Straordinario diurno +25%
Straordinario notturno (22-6) +40%
Straordinario domenicale e/o festivo +50%
Servizio ordinario notturno in turno +20%
Servizio ordinario notturno non programmato +25%
Servizio ordinario domenicale e/o festivo +15%
Servizio ordinario domenicale e/o festivo notturno +25%

Le maggiorazioni dello straordinario non sono cumulabili fra loro (art. 77, comma 6). Dettagli e un esempio di calcolo in turni notturni, festivi e domenicali.

Scatti di anzianità: regole e calcolo

Il CCNL ANASTE prevede 10 scatti di anzianità, ciascuno maturato dopo un triennio di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro o gruppo aziendale. Gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti contrattuali successivi. Ogni scatto ha un importo fisso per livello (indicato nella tabella sopra).

L'anzianità si calcola dalla data di assunzione; in caso di trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato si computa integralmente. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.

Casi pratici

Tizio — OSS al 4° livello, busta paga agosto 2025
Tizio è un operatore sociosanitario inquadrato al livello 4 con tre anni di anzianità (uno scatto maturato). Il suo minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è 1.562,10 €, a cui si aggiunge uno scatto di 27,89 €. La retribuzione base mensile lorda è quindi circa 1.590 €. Se a settembre lavora anche un turno notturno in turno (8 ore), la maggiorazione del 20% vale circa 15 € (quota oraria 9,53 € × 8 × 0,20).
Caia — Infermiera professionale, confronto ante e post rinnovo
Caia è infermiera inquadrata al 6° livello. Prima del rinnovo il suo minimo era 1.604,06 €, ora è 1.696,37 €: dal 1° agosto 2025 ha ricevuto un aumento strutturale di 92,31 € mensili lordi. Caia ha inoltre diritto all'una tantum di 300 €, erogata in tre rate da settembre a novembre 2025.
Sempronio — Direttore di struttura (Quadro), verifica della busta paga
Sempronio è direttore di una RSA aderente ad ANASTE, inquadrato come Quadro. Il suo minimo contrattuale è 2.130,15 € più l'indennità di funzione di 77,47 €, per un totale di 2.207,62 € mensili lordi. Ha maturato 4 scatti di anzianità (4 × 35,12 = 140,48 €), portando la retribuzione base a circa 2.348 € lordi mensili, prima di qualsiasi superminimo individuale.

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Domande frequenti

Qual è lo stipendio minimo per un OSS in una RSA nel 2025?
Un OSS con titoli riconosciuti dalla normativa nazionale è inquadrato al 4° livello del CCNL ANASTE (art. 27): il minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è di 1.562,10 € lordi mensili; con funzioni di coordinamento sale al 5° livello (1.637,06 €). A questi importi si aggiungono gli scatti di anzianità maturati.
Quando sono entrati in vigore gli ultimi aumenti contrattuali ANASTE?
Gli ultimi aumenti sono scattati il 1° agosto 2025, in attuazione del verbale di accordo del 23 luglio 2025 sul rinnovo del CCNL 2023-2025. L'aumento di 85 € mensili lordi è calcolato sul 4° livello e parametrato proporzionalmente agli altri livelli.
Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL ANASTE?
Il CCNL ANASTE prevede un massimo di 10 scatti triennali di anzianità. Ogni scatto matura dopo tre anni di servizio continuativo presso la stessa istituzione. Gli importi per scatto variano per livello (da 25,31 € al 1° livello a 35,12 € per i Quadri).
La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL ANASTE?
Non come mensilità separata: l’art. 75 prevede un importo equivalente già inserito nel minimo conglobato mensile, non assorbibile dai futuri aumenti. Si paga a parte la tredicesima, entro il 16 dicembre (art. 74).
Come si calcola la quota oraria e giornaliera della retribuzione ANASTE?
Il CCNL ANASTE utilizza un divisore orario di 164 e un divisore giornaliero di 26. Ad esempio, con il minimo del livello 4 (1.562,10 €), la quota oraria è circa 9,52 € e quella giornaliera circa 60,08 €.
Il CCNL ANASTE si applica a tutte le RSA private?
No. Il CCNL ANASTE si applica alle strutture aderenti all'Associazione Nazionale Strutture Terza Età. Esistono altri CCNL applicati nel settore (Cooperative sociali, UNEBA, AIOP). L'applicazione dipende dall'associazione datoriale cui aderisce il datore di lavoro, indicata nel cedolino e nella lettera di assunzione.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le tabelle retributive riportano i minimi in vigore dal 1° agosto 2025. Per verifiche individuali sulla busta paga, per interpretazioni contrattuali o per contestazioni, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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