Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

Periodo di prova nel CCNL ANASTE per RSA e case di riposo: durate, recesso e tutele

Il CCNL ANASTE fissa per ogni livello di inquadramento una durata massima del periodo di prova, da 30 giorni di calendario per il 1° livello a 180 giorni per i livelli 9, 10 e per i Quadri. Senza forma scritta il patto di prova è nullo: conoscere le regole protegge sia il lavoratore sia il datore di lavoro.

In sintesi

Nel CCNL ANASTE il periodo di prova va da 30 giorni di calendario (1° livello) a 180 giorni (livelli 9, 10 e Quadri). Deve essere pattuito per iscritto; in sua assenza il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. Se la malattia o l’infortunio extra-lavorativo interrompono la prova, il lavoratore la completa se riprende entro 90 giorni (art. 24).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
Ultimo rinnovo
23 luglio 2025 (verbale di accordo)
Vigenza
1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
Ambito
Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE

Tabella riepilogativa delle durate

Periodo di prova per livello — CCNL ANASTE
Livello Durata massima Profili tipici
Livello 1 30 giorni di calendario Addetto alle pulizie
Livello 2 45 giorni di calendario Portiere, addetto a lavanderia, guardaroba, cucina
Livelli 3, 3S, 4, 5, 6, 7 e 8 60 giorni di calendario Ausiliario socio-sanitario (3), assistente domiciliare e OSA (3S), OSS (4), OSS con coordinamento (5), infermiere (6), coordinatori (7 e 8)
Livelli 9 e 10 180 giorni di calendario Responsabile di area (9), direttore di struttura (10)
Quadri 180 giorni di calendario Funzioni di particolare importanza e responsabilità gestionali

Fonte: art. 24 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025. Le durate sono i massimi, in giorni di calendario; durante la prova spetta una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali del livello. Se nessuna parte recede alla scadenza, l’assunzione è confermata e la prova conta nell’anzianità.

La forma scritta: requisito inderogabile

Il patto di prova nel CCNL ANASTE è soggetto alla forma scritta ad substantiam. La clausola deve essere contenuta nella lettera di assunzione o in un allegato firmato da entrambe le parti prima dell’inizio del rapporto. La scrittura deve indicare:

  • la durata del periodo di prova (in giorni o mesi);
  • il livello di inquadramento contrattuale;
  • le mansioni oggetto della prova.

In assenza di forma scritta, o se il documento è firmato dopo l’inizio del rapporto, il patto è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dall’origine. In tal caso, qualsiasi recesso del datore produce gli effetti di un licenziamento ordinario, con i relativi obblighi di preavviso e, se applicabile, di giustificazione.

Il computo del periodo: sospensioni e prolungamenti

Il contratto (art. 24, commi 5 e 6) disciplina così le interruzioni:

  • Malattia o infortunio extra-lavorativo: il lavoratore è ammesso a completare la prova se riprende il lavoro entro e non oltre 90 giorni dall’inizio dell’evento; altrimenti il rapporto si intende risolto di diritto con la data di inizio dell’assenza.
  • Infortunio sul lavoro: il lavoratore completa la prova indipendentemente dalla durata dell’assenza.
  • Maternità o congedo di paternità: il contratto non le cita nell’art. 24; si applicano le tutele di legge (D.Lgs. 151/2001), che vietano il licenziamento durante la gravidanza e fino a un anno del bambino.

Esempio pratico: Tizio è assunto al livello 4 il 1° marzo 2026 con prova di 60 giorni di calendario (scadenza teorica 29 aprile). Se è in malattia dal 10 al 20 aprile (11 giorni, meno di 90) completa la prova al rientro: i 20 giorni residui riprendono il 21 aprile e scadono il 10 maggio 2026.

Retribuzione e trattamento economico durante la prova

Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione contrattuale del livello di inquadramento, compreso il minimo tabellare del livello (art. 24, comma 2), cioè la retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali delle tabelle retributive. Non è ammessa una retribuzione ridotta durante la prova: clausole di segno contrario sarebbero nulle per contrasto con la norma contrattuale.

Il periodo di prova è retribuito anche ai fini di:

  • maturazione del TFR (art. 2120 c.c.);
  • maturazione dei ratei di tredicesima (la quattordicesima è già nel minimo mensile);
  • anzianità contributiva INPS;
  • anzianità contrattuale ai fini degli scatti, nel caso in cui la prova sia superata.
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Recesso durante il periodo di prova

Nel corso del periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione del recesso. Il rapporto cessa al momento della comunicazione. Il datore non è tenuto a indicare le ragioni del mancato superamento della prova.

Limiti al recesso datoriale durante la prova:

  • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso fondato su sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003 e della l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), anche se avvenuto durante la prova.
  • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso causalmente riconducibile a una denuncia, a un’azione legale o sindacale del lavoratore è nullo.
  • Divieto di recesso durante la malattia da infortunio: il datore non può recedere durante l’assenza per infortunio sul lavoro nei limiti del periodo di comporto previsto dal CCNL, anche se il rapporto è ancora in prova.

Effetti al termine della prova: conferma o risoluzione

Alla scadenza del periodo di prova si apre una biforcazione:

  • Nessun recesso: il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione formale. Il lavoratore acquista tutte le tutele del CCNL e della legge, compresa la disciplina dei licenziamenti.
  • Recesso di una delle parti: il rapporto cessa. Se recede il datore, non è dovuto il preavviso; se recede il lavoratore, neppure. Il TFR maturato durante la prova è comunque liquidato.

Il periodo di prova superato si computa integralmente nell’anzianità di servizio, con effetti su scatti triennali, preavviso, ferie e comporto.

Casi pratici

Tizio — Ausiliario livello 1, recesso durante la prova
Tizio viene assunto come addetto alle pulizie (livello 1) con prova di 30 giorni di calendario. Al dodicesimo giorno il responsabile lo convoca e gli comunica verbalmente il recesso per mancato superamento della prova. Tizio deve ricevere la comunicazione di recesso per iscritto (requisito di forma ex art. 2 d.lgs. 23/2015). Se il recesso è comunicato solo verbalmente, Tizio può contestarlo e ottenere la continuazione del rapporto o il pagamento delle retribuzioni residue fino alla scadenza della prova. Il TFR maturato per i 12 giorni è comunque dovuto.
Caia — OSS livello 4, malattia durante la prova
Caia è assunta come OSS al livello 4 il 1° febbraio 2026 con periodo di prova di 60 giorni di calendario. Dal 10 al 17 febbraio è assente per malattia (8 giorni, meno di 90): completa la prova al rientro, che slitta di 8 giorni. Il datore non può recedere durante la malattia adducendo come unica motivazione «prova non superata» per un’assenza da malattia: ciò potrebbe configurarsi come recesso ritorsivo o discriminatorio rispetto allo stato di salute.
Sempronio — Infermiere livello 6, patto di prova nullo
Sempronio è assunto come infermiere (livello 6) senza che nella lettera di assunzione compaia alcuna clausola sul periodo di prova. Dopo tre settimane il direttore lo convoca e gli comunica il recesso «in prova». Sempronio si rivolge al sindacato: poiché il patto di prova non è stato stipulato per iscritto prima dell’inizio del rapporto, il recesso produce gli effetti di un licenziamento ordinario. Sempronio ha diritto al preavviso contrattuale (o all’indennità sostitutiva) e, se l’impugnazione ha esito favorevole, alle tutele previste dal d.lgs. 23/2015.
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Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un OSS nel CCNL ANASTE?
Un OSS inquadrato al livello 4 del CCNL ANASTE ha un periodo di prova massimo di 60 giorni di calendario (stessa durata dei livelli da 3 a 8). Il contratto deve stabilirlo per iscritto; se manca la clausola scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova fin dall’inizio.
Il periodo di prova ANASTE deve essere scritto?
Sì, obbligatoriamente. Il CCNL ANASTE richiede che il patto di prova sia inserito nella lettera di assunzione con indicazione di durata, livello e mansioni. La mancanza di forma scritta rende il patto nullo.
La malattia durante il periodo di prova interrompe il computo?
Sì, con un limite: il lavoratore è ammesso a completare la prova se riprende entro 90 giorni dall’inizio della malattia o dell’infortunio extra-lavorativo; oltre, il rapporto si intende risolto di diritto dalla data di inizio dell’assenza. Per l’infortunio sul lavoro la prova si completa a prescindere dalla durata.
Il datore può licenziare liberamente durante il periodo di prova?
Durante la prova il recesso datoriale è libero, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Tuttavia rimane vietato il recesso discriminatorio e quello ritorsivo. Tali recessi sono nulli e impugnabili entro 60 giorni dalla comunicazione.
Se non si recede al termine del periodo di prova, il rapporto si considera confermato?
Sì. Se nessuna delle parti esercita il recesso entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione esplicita. Il periodo di prova viene computato ai fini dell’anzianità di servizio contrattuale.
Un lavoratore può dimettersi durante il periodo di prova senza preavviso?
Sì. Durante la prova anche il lavoratore può recedere liberamente senza preavviso e senza dover corrispondere l’indennità sostitutiva. Il rapporto si risolve dal giorno della comunicazione. Ha comunque diritto alla retribuzione per le giornate lavorate e al TFR maturato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 24 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025). Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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