Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: ferie, permessi e PAR

Ferie annue, permessi retribuiti PAR (ex ROL) e diritti connessi nel CCNL Unionmeccanica Confapi: quante spettano, come si maturano, quando si fruiscono e cosa succede alle ferie non godute.

In sintesi

Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi garantisce 4 settimane di ferie annue (con giornate aggiuntive per anzianità) e 104 ore di permessi PAR. Le ferie collettive sono stabilite dal datore entro fine maggio. Il mancato godimento delle ferie non comporta la loro perdita: alla cessazione del rapporto maturano l’indennità sostitutiva.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
Ferie annue base
4 settimane (+ 1 giorno dopo 10 anni; + 1 settimana dopo 18 anni)
Permessi PAR
104 ore annue
Piano ferie collettive
Comunicato dal datore entro fine maggio di ogni anno

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi PAR per anzianità – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
Anzianità di servizio Ferie annue Permessi PAR annui
Fino a 10 anni compiuti 4 settimane (20 giorni su settimana di 5 giorni; 24 su 6 giorni) 104 ore
Oltre 10 e fino a 18 anni compiuti 4 settimane + 1 giorno 104 ore
Oltre 18 anni compiuti 5 settimane (4 + 1; 25 giorni su settimana di 5 giorni) 104 ore

Ogni settimana di ferie è ragguagliata a 5 o 6 giorni lavorativi secondo la distribuzione dell’orario. Se l’anzianità non consente di maturare l’intero periodo, spetta un dodicesimo per ogni mese di servizio (le frazioni superiori a 15 giorni contano come mese intero). I PAR maturano in ragione di anno di servizio, ridotti proporzionalmente per le frazioni. Fonte: artt. 21, 22 e 33 del CCNL 26 maggio 2021.

Ferie: diritto minimo di legge e miglioria contrattuale

Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione e dall’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, che fissa il minimo di 4 settimane annue per legge, di cui almeno 2 continuative nel corso dell’anno. Il CCNL Unionmeccanica Confapi si allinea al minimo legale fino a 10 anni di anzianità, migliorandolo per i lavoratori con anzianità maggiore (giorno aggiuntivo dopo 10 anni, settimana aggiuntiva dopo 18 anni): questa è una miglioria contrattuale rispetto alla legge.

Le ferie non possono essere sostituite da indennità monetaria durante il rapporto di lavoro in corso, salvo espressa autorizzazione normativa (es. ferie eccedenti le 4 settimane minime, con accordo). Alla cessazione del rapporto, le ferie non godute si liquidano come indennità sostitutiva.

Permessi PAR (ex ROL): come funzionano

I PAR (Permessi Aggiuntivi Retribuiti) nel CCNL Unionmeccanica Confapi corrispondono a quanto nel CCNL Federmeccanica sono denominati ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro). Il monte ore annuo di 104 ore (art. 21) comprende i quattro gruppi di 8 ore (32 ore) sostitutivi delle festività abolite dalla L. 54/1977, più le ore di riduzione d’orario.

I PAR si fruiscono:

  • In forma collettiva (art. 22), con regime scelto dall’azienda previo esame con le RSU: riduzione giornaliera di 10 minuti (elevabile a 15), riduzione settimanale di 60 minuti, oppure gruppi di ore collettive per 56 ore annue (28 a semestre).
  • In forma individuale: le ore che residuano sono a disposizione del lavoratore, su richiesta presentata almeno 20 giorni prima; con gravi situazioni documentate il preavviso scende a 1 giorno e il permesso a un solo giorno lavorativo. L’assenza contemporanea non può superare il 5% degli addetti al turno (con preavviso mancato, fra l’8,5% e l’11,5%).
  • Come chiusure collettive: alcune aziende programmano le chiusure di agosto o dei ponti prelevando ore dai PAR dei dipendenti, nei regimi collettivi sopra indicati.

I PAR non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un conto ore individuale per ulteriori 24 mesi, da usare con le stesse regole di preavviso; al termine, le ore ancora accantonate sono pagate con la retribuzione in atto alla scadenza (art. 22).

Piano ferie e obblighi del datore

Il CCNL prevede che il piano ferie collettivo sia comunicato ai lavoratori di norma entro la fine di maggio dell’anno di riferimento, sentite le RSU (art. 33), con l’obiettivo di conciliare le esigenze produttive aziendali con i desiderata dei lavoratori. Il periodo di ferie consecutive e collettive non può eccedere 3 settimane, salvo intese aziendali; i giorni festivi che cadono durante le ferie non contano come ferie. La programmazione deve garantire la fruizione delle ferie nell’anno di maturazione.

Il datore di lavoro che non consente ai lavoratori di fruire delle ferie maturate è esposto a:

  • Obbligo di pagare l’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.
  • Sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 66/2003 per violazione degli obblighi di pianificazione delle ferie.
  • Possibile risarcimento del danno alla salute del lavoratore, se il mancato riposo ha causato pregiudizi documentabili.

Casi pratici

Tizio – Piano ferie collettive in agosto
L’azienda comunica entro maggio il piano ferie: 3 settimane di chiusura collettiva ad agosto (15 giorni lavorativi). Tizio ha maturato 20 giorni di ferie nell’anno. Dopo le ferie collettive restano 5 giorni da fruire individualmente entro dicembre, più le 104 ore di PAR che può utilizzare durante l’anno per permessi e ponti. Il datore approva le richieste di Tizio compatibilmente con la produzione.
Caia – Anzianità superiore a 18 anni, 5 settimane di ferie
Caia lavora nella stessa azienda da 20 anni. Ha diritto a 5 settimane di ferie annue (25 giorni lavorativi) invece delle 4 base. Questa settimana aggiuntiva è una miglioria contrattuale CCNL rispetto al minimo di legge. Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa, le ferie maturate e non godute saranno liquidate come indennità.
Sempronio – Utilizzo dei PAR per ponti e permessi
Sempronio ha 104 ore PAR da consumare entro l’anno. L’azienda chiude il giorno del ponte del 2 giugno (festività nazionale) e preleva 8 ore dai PAR. Restano 96 ore da usare. Sempronio ne usa altre 16 per due ponti a novembre. Le 80 ore residue non vengono perse né pagate subito: confluiscono nel conto ore individuale per ulteriori 24 mesi e, se ancora non usate alla scadenza, sono pagate con la retribuzione in atto (art. 22).

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
4 settimane annue (20 giorni su settimana di 5 giorni) fino a 9 anni di anzianità. Dopo 10 anni si aggiunge 1 giorno; dopo 18 anni le ferie salgono a 5 settimane (25 giorni). Le ferie sono proporzionali per assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno.
Cosa sono i permessi PAR nel CCNL PMI Confapi?
I PAR (Permessi Aggiuntivi Retribuiti) corrispondono ai ROL del CCNL Industria. Ammontano a 104 ore annue e includono le ex festività. Una parte si fruisce in forma collettiva scelta dall’azienda, il resto a richiesta del lavoratore con 20 giorni di preavviso; le ore non usate entro l’anno restano nel conto ore per 24 mesi (art. 22).
Le ferie non godute si perdono?
No. Le ferie maturate non si perdono. La direttiva europea 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE tutelano il diritto alle ferie. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute si liquidano come indennità sostitutiva.
Quando va comunicato al datore il piano ferie?
Il datore stabilisce di norma entro maggio l’epoca delle ferie collettive, sentite le RSU. Le richieste individuali vanno presentate con ragionevole preavviso; il datore le approva tenendo conto delle esigenze produttive.
I permessi per ex festività sono inclusi nei PAR?
Sì. Le 4 giornate di ex festività abolite dalla legge sono state trasformate in permessi retribuiti e sono comprese nel monte ore PAR di 104 ore. Non si tratta quindi di un monte ore separato.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e alla disciplina del D.Lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.