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La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL UNEBA: turni, notturno e maggiorazioni
Il CCNL UNEBA fissa un orario settimanale ordinario di 38 ore, inferiore al limite legale. Il settore socio-sanitario è caratterizzato da servizi h24 e turni su più giorni: il contratto disciplina le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e il recente riconoscimento del tempo di vestizione.
Il CCNL UNEBA fissa un orario ordinario di 38 ore settimanali (art. 50), anche con distribuzioni plurisettimanali. Le ore ordinarie notturne in turno hanno il 20% in più, quelle notturne non programmate il 25%, la domenica e i festivi il 15%, il festivo notturno il 25% (art. 53). Lo straordinario, di norma entro 160 ore annue, è pagato con il 25% (diurno), 40% (notturno), 50% (festivo) o 60% (festivo notturno); la paga oraria è la retribuzione mensile divisa per 164 (art. 52). A chi deve indossare la divisa spettano 15 minuti di vestizione dentro l’orario (art. 28).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno | +25% | Ore oltre l'orario normale praticato (art. 52) |
| Straordinario notturno (22-6) | +40% | Se non si tratta del regolare turno di servizio |
| Straordinario festivo diurno | +50% | Anche per le festività lavorate non accantonate in Banca ore (art. 54) |
| Straordinario festivo notturno | +60% | — |
| Ordinario notturno in turno | +20% | Ore tra le 22 e le 6 (art. 53) |
| Ordinario notturno non programmato | +25% | — |
| Ordinario domenicale o festivo | +15% | — |
| Ordinario festivo notturno | +25% | — |
| Tempo di vestizione | 15 minuti nell'orario normale | Già pagati nel minimo; divisi tra inizio e fine turno fino ad accordi diversi (art. 28) |
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. Paga oraria: retribuzione mensile divisa per 164. Lo straordinario è di norma entro 160 ore l'anno pro capite; su richiesta del lavoratore può diventare riposo in Banca ore, con il pagamento della sola maggiorazione. Fonte: artt. 28, 50-54 del testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.
L'orario settimanale di 38 ore: una miglioria contrattuale
Il d.lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro, fissa il limite legale in 40 ore settimanali. Il CCNL UNEBA prevede invece 38 ore settimanali: le 2 ore di differenza costituiscono una miglioria contrattuale a favore dei lavoratori e non sono derogabili al ribasso da accordi aziendali o individuali.
Nei servizi a ciclo continuo (RSA, comunità residenziali per anziani o disabili, centri di accoglienza h24) l'orario settimanale di 38 ore viene distribuito su turni articolati, anche su più giorni della settimana inclusa la domenica. La programmazione dei turni spetta al datore di lavoro, nel rispetto dei limiti contrattuali.
La vestizione: novità del rinnovo 2025
Una delle novità più significative del rinnovo del 24 gennaio 2025 è il riconoscimento del tempo di vestizione e svestizione. I lavoratori che devono indossare una divisa o un dispositivo di protezione individuale hanno diritto al riconoscimento di 15 minuti come orario di lavoro ordinario, computati nelle 38 ore settimanali.
In pratica:
- I 15 minuti sono computati nell'orario normale e quindi già pagati con il minimo conglobato; comprendono i tempi di spostamento e devono garantire il passaggio delle consegne (art. 28).
- Le modalità sono rinviate agli accordi territoriali o aziendali; fino ad allora i minuti si dividono in parti uguali tra inizio e fine, all'interno del turno (per esempio 7 minuti e mezzo in un turno 7:00-15:00).
Turni notturni e festivi: regole e tutele
Nel settore socio-sanitario il lavoro notturno è strutturale: le RSA e le comunità residenziali erogano assistenza 24 ore su 24. Il CCNL UNEBA disciplina:
- Definizione di lavoro notturno: le ore svolte in fascia notturna (generalmente dalle 22:00 alle 6:00) danno diritto alla maggiorazione del 20% se rientrano nel turno programmato e del 25% se non programmate (art. 53).
- Limite settimanale del lavoro notturno: per il CCNL i lavoratori notturni non possono superare 8 ore di lavoro giornaliero calcolate come media su due settimane (art. 53).
- Sorveglianza sanitaria: i lavoratori notturni hanno diritto alla visita medica preventiva e periodica (art. 14 d.lgs. 66/2003), a spese del datore.
- Domenica e festività: le ore ordinarie di domenica o nei festivi hanno la maggiorazione del 15% (25% se di notte). Per le festività nazionali lavorate spetta anche un accantonamento in Banca ore; se non è possibile, le ore si pagano con la maggiorazione del 50% (art. 54). Il riposo settimanale spostato in altro giorno non dà altre maggiorazioni (art. 51).
Part-time e flessibilità
Il CCNL UNEBA ammette il contratto a part-time sia orizzontale (riduzione oraria giornaliera) sia verticale (alternanza di giornate lavorative e non) sia misto. Le disposizioni del d.lgs. 81/2015 sul lavoro a tempo parziale si applicano integralmente, con la possibilità di prevedere clausole elastiche e flessibili, purché concordate per iscritto. Il lavoratore part-time ha diritto alle stesse tutele del lavoratore a tempo pieno, in proporzione all'orario.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quante ore lavora un OSS nel CCNL UNEBA?
Il tempo per vestirsi/svestirsi è orario di lavoro?
Come viene pagato il lavoro notturno nel CCNL UNEBA?
Lo straordinario può essere compensato con riposo?
Quanti giorni di riposo settimanale spettano nel CCNL UNEBA?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.