Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

Maternità e congedi nel CCNL UNEBA: integrazione al 100% e tutele di genere

Il CCNL UNEBA, operante in un settore a forte prevalenza femminile (76% di lavoratrici), ha rafforzato con il rinnovo 2025 le tutele di maternità: integrazione piena della retribuzione durante il congedo obbligatorio e congedo retribuito di 90 giorni lavorativi per le donne vittime di violenza di genere (art. 8 ter).

In sintesi

Il CCNL UNEBA integra l'indennità INPS di maternità al 100% della retribuzione per i 5 mesi obbligatori, dal 1° gennaio 2025. Prevede congedi parentali facoltativi secondo il d.lgs. 151/2001 e, all'art. 8 ter, un congedo di 90 giorni lavorativi al 100% dell'ultima retribuzione per le donne inserite in un percorso di protezione dalla violenza di genere.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
Decorrenza integrazione maternità
1° gennaio 2025
Riferimento legge
D.lgs. 151/2001 (TU maternità) — il CCNL migliora la quota INPS
Platea
76% donne — settore a forte componente femminile

Tabella riepilogativa

Congedi e tutele di genere nel CCNL UNEBA
Istituto Durata Trattamento economico Fonte
Congedo maternità obbligatorio 5 mesi 100% retribuzione (INPS + integrazione datore dal 1/1/2025) D.lgs. 151/2001 + CCNL
Congedo parentale facoltativo (madre o padre) Fino a 6 mesi ciascuno (max 10 mesi tra i due, 11 se il padre ne fruisce almeno 3), fino ai 14 anni del figlio 30% della retribuzione (INPS), con 3 mesi all'80% fino ai 6 anni D.lgs. 151/2001
Congedo paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo) 100% retribuzione (INPS) Art. 27-bis d.lgs. 151/2001
Congedo per violenza di genere 90 giorni lavorativi retribuiti + ulteriori 90 giorni non retribuiti 100% dell'ultima retribuzione (voci fisse e continuative) nei primi 90 giorni Art. 8 ter CCNL; art. 24 d.lgs. 80/2015
Divieto di licenziamento Gravidanza fino a 1 anno di vita del figlio Tutela assoluta Art. 54 d.lgs. 151/2001

Il CCNL UNEBA opera nel rispetto del d.lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) e lo migliora con l'integrazione al 100% durante il congedo obbligatorio (art. 62, eventi dal 1° gennaio 2025) e con il congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 8 ter). Fonte: testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.

Il congedo obbligatorio di maternità: cinque mesi a retribuzione piena

Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi complessivi. La lavoratrice può scegliere tra due modalità:

  • Modalità standard: 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo;
  • Modalità flessibile: 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo (previa autorizzazione del medico e dell'INPS, se le condizioni di salute lo consentono).

Per legge (d.lgs. 151/2001, art. 16), l'INPS eroga l'80% della retribuzione durante il congedo obbligatorio. Il CCNL UNEBA prevede, dal 1° gennaio 2025, che il datore integri la quota INPS fino al 100% della retribuzione ordinaria. Questa è una miglioria contrattuale significativa rispetto alla norma di legge, coerente con l'alta presenza femminile nel settore.

Congedo parentale facoltativo

Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore (madre o padre) ha diritto al congedo parentale facoltativo, disciplinato dal d.lgs. 151/2001 come modificato dal d.lgs. 105/2022. Le principali regole:

  • Ciascun genitore può fruire del congedo fino ai 14 anni di vita del figlio (L. 199/2025, dal 1° gennaio 2026);
  • La durata massima è di 6 mesi per ciascun genitore, con un massimo complessivo di 10 o 11 mesi (a seconda se il padre ne fruisce almeno 3 mesi);
  • L'indennità INPS durante il congedo parentale è pari al 30% della retribuzione con 3 mesi all'80% entro i 6 anni del figlio;
  • Il CCNL UNEBA non prevede integrazioni specifiche sul congedo parentale facoltativo, applicandosi la norma di legge.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 8 ter)

L'art. 8 ter del CCNL UNEBA riconosce alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 80/2015, e certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, il diritto a:

  • fino a 90 giorni lavorativi di congedo, fruibili a ore o a giorni nell'arco di tre anni, con un'indennità giornaliera del 100% dell'ultima retribuzione (solo voci fisse e continuative), anticipata dal datore e conguagliata con i contributi INPS; il periodo vale per anzianità, ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR;
  • ulteriori 90 giorni di congedo non retribuito, su richiesta, nei casi previsti dall'art. 24 d.lgs. 80/2015, senza maturazione di ratei;
  • trasformazione del rapporto in part-time, su richiesta, per la durata del congedo, con ritorno al tempo pieno al termine;
  • trasferimento presso altro luogo di lavoro, anche in un altro comune: entro 7 giorni dalla domanda l'azienda, verificata la disponibilità di posizioni, si impegna a trasferire la lavoratrice.

La lavoratrice deve dare un preavviso non inferiore a sette giorni (salvo oggettiva impossibilità), indicando inizio e fine del congedo, e presentare la certificazione del percorso di protezione; deve inoltre presentare domanda all'INPS, di regola prima dell'inizio del congedo.

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Divieto di licenziamento e tutele in gravidanza

Il d.lgs. 151/2001 (art. 54) prevede il divieto assoluto di licenziamento dalla gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del figlio (e durante il periodo di congedo parentale). Il divieto si applica anche al padre che fruisce del congedo di paternità.

Questo è un diritto di legge inderogabile: il CCNL non può ridurlo. L'eventuale licenziamento in violazione del divieto è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Padre OSS, congedo di paternità obbligatorio
Tizio è OSS e la sua compagna dà alla luce il loro primo figlio. Tizio ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio retribuiti al 100% dall'INPS (art. 27-bis d.lgs. 151/2001; 20 giorni in caso di parto plurimo). Può fruirne da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto, anche durante il congedo di maternità della compagna. Successivamente può chiedere il congedo parentale facoltativo, durante il quale percepirebbe il 30% (con 3 mesi all'80% entro i 6 anni del figlio).
Caia — Educatrice in gravidanza, integrazione al 100%
Caia è educatrice (livello 3S, retribuzione lorda 1.689,78 €/mese). Va in congedo obbligatorio di maternità dal 1° febbraio 2026. Per legge l'INPS eroga l'80% (1.351,82 €). Il CCNL UNEBA prevede l'integrazione datoriale al 100%: Caia riceve 1.689,78 €/mese per tutti i 5 mesi, senza perdite di retribuzione. Rientra il 1° luglio 2026 con tutti gli scatti e i ratei maturati durante l'assenza.
Sempronia — Assistente sociale, congedo per violenza di genere
Sempronia è assistente sociale (livello 2) ed è inserita in un percorso di protezione certificato da un centro antiviolenza. Con sette giorni di preavviso chiede il congedo dell'art. 8 ter e ne fruisce a giornate nell'arco di tre anni, fino a 90 giorni lavorativi, con un'indennità del 100% dell'ultima retribuzione (solo voci fisse e continuative). Chiede anche il trasferimento a un'altra sede: entro 7 giorni l'ente, verificata la disponibilità di posti, si impegna a trasferirla.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

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Domande frequenti

Il CCNL UNEBA integra al 100% la maternità?
Sì. Dal 1° gennaio 2025 il CCNL UNEBA (art. 62) prevede che il datore di lavoro integri l'indennità INPS di maternità obbligatoria fino al 100% della retribuzione per tutti i 5 mesi del congedo obbligatorio, per gli eventi verificatisi da quella data.
Qual è la durata del congedo di maternità obbligatorio?
Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima e 4 dopo (modalità flessibile, previo parere medico e INPS).
Il congedo di maternità si computa nell'anzianità?
Sì. Il congedo di maternità è computato nell'anzianità di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali: ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima, scatti, TFR e preavviso.
Esiste un congedo per violenza di genere nel CCNL UNEBA?
Sì: l'art. 8 ter prevede fino a 90 giorni lavorativi di congedo al 100% dell'ultima retribuzione per le lavoratrici inserite in un percorso di protezione certificato, con possibilità di altri 90 giorni non retribuiti, part-time su richiesta e domanda di trasferimento.
Il padre ha diritto al congedo di paternità nel CCNL UNEBA?
Sì. Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo, art. 27-bis d.lgs. 151/2001) spetta da due mesi prima a cinque mesi dopo il parto e il CCNL (art. 62) lo recepisce, anche durante il congedo di maternità della madre. Va comunicato per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo, ove possibile, e non può essere frazionato a ore.

Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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