In sintesi
- L'art. 25 è la norma di delega per l'attuazione della legge: le disposizioni di esecuzione sono emanate, entro un anno dall'entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica.
- Il regolamento è adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.
- La proposta spetta ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
- La disposizione individua il regolamento attuativo come strumento per dettare le regole di dettaglio del procedimento di cittadinanza.
- È una norma procedurale e organizzativa, che non incide direttamente sui requisiti per l'acquisto della cittadinanza.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 L. 91/1992
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 — Nuove norme sulla cittadinanza
1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La funzione dell'articolo 25
L'articolo 25 chiude la legge sulla cittadinanza con una disposizione di carattere attuativo: stabilisce come e da chi devono essere emanate le norme necessarie per dare concreta esecuzione alla legge. Si tratta di una previsione che non riguarda i presupposti sostanziali della cittadinanza, ma il livello regolamentare destinato a tradurre in regole operative i principi fissati dalla fonte primaria. Il legislatore, infatti, fissa nella legge i criteri e i requisiti generali, ma rinvia a un atto successivo la disciplina di dettaglio del procedimento, delle modalità di presentazione delle istanze e degli adempimenti amministrativi.
Lo strumento: il decreto del Presidente della Repubblica
Le disposizioni di esecuzione sono emanate «con decreto del Presidente della Repubblica». Si tratta della forma tipica del regolamento di esecuzione, ossia di un atto normativo di rango secondario, subordinato alla legge, che ne specifica e attua il contenuto senza poterlo derogare o modificare. Il regolamento attuativo serve a rendere effettivamente operativa la legge, colmando con regole di dettaglio gli aspetti che la fonte primaria lascia volutamente aperti. La scelta del decreto presidenziale conferisce all'atto la solennità propria dei regolamenti governativi più rilevanti.
Il termine di un anno
La norma fissa un termine preciso: il regolamento deve essere emanato «entro un anno» dall'entrata in vigore della legge. La previsione di un termine risponde all'esigenza di non lasciare la disciplina priva delle regole di dettaglio necessarie alla sua applicazione pratica. Pur trattandosi di un termine di natura ordinatoria, esso esprime la volontà del legislatore di garantire una rapida operatività dell'intero impianto normativo, evitando che la riforma resti sulla carta per la mancanza degli strumenti esecutivi.
Il procedimento di adozione: le garanzie
L'articolo 25 circonda l'adozione del regolamento di una serie di passaggi che ne assicurano la ponderazione. È richiesta la «previa deliberazione del Consiglio dei Ministri», che impegna l'intero Governo nella decisione, e il parere del Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico-amministrativa chiamato a vagliare la legittimità e la qualità tecnica del testo. Il parere del Consiglio di Stato è un passaggio tipico nell'iter dei regolamenti governativi e contribuisce a garantire la coerenza dell'atto con la legge e con l'ordinamento.
Le amministrazioni coinvolte
La disposizione individua con precisione i soggetti competenti a proporre il regolamento: i Ministri degli affari esteri e dell'interno, «di concerto con il Ministro di grazia e giustizia». La pluralità delle amministrazioni coinvolte riflette la natura trasversale della materia. Il Ministero dell'interno è competente sui procedimenti di acquisto a domanda, quello degli affari esteri sulle pratiche che coinvolgono le rappresentanze consolari e i cittadini residenti all'estero, mentre il Ministero della giustizia presidia i profili più strettamente giuridici e di stato civile. Il concerto tra questi dicasteri assicura una disciplina coordinata.
La gerarchia tra legge e regolamento
L'articolo 25 esprime un principio fondamentale dell'ordinamento: la distinzione tra fonte primaria e fonte secondaria. La legge detta i requisiti e i principi della cittadinanza; il regolamento di esecuzione si limita a precisare le modalità applicative, senza poter introdurre nuovi presupposti o requisiti non previsti dalla legge. Questa gerarchia tutela il cittadino, perché garantisce che le condizioni di acquisto della cittadinanza siano stabilite da una fonte democraticamente legittimata, mentre il livello regolamentare resta confinato alla disciplina di dettaglio.
Collocazione sistematica e rilievo pratico
Pur essendo una norma tecnica, l'articolo 25 ha un rilievo pratico notevole, perché è grazie al regolamento di esecuzione che le previsioni della legge diventano concretamente azionabili negli uffici comunali, nelle prefetture e nelle rappresentanze consolari. La disposizione conferma l'impostazione completa della riforma del 1992, che non si è limitata a enunciare principi, ma ha previsto gli strumenti necessari per la loro attuazione. L'interprete deve quindi leggere la legge sulla cittadinanza tenendo conto anche della disciplina regolamentare adottata in forza di questa norma di delega.
Casi pratici
Caso 1: Regola di dettaglio non prevista dalla legge
Tizio scopre che una specifica modalità di presentazione dell'istanza non è descritta direttamente nella legge, ma in un regolamento. L'art. 25 spiega il perché: la legge rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica le disposizioni di esecuzione, che dettano appunto le regole di dettaglio del procedimento.
Caso 2: Limite del regolamento attuativo
Caio ritiene che un requisito aggiuntivo, non previsto dalla legge, sia stato introdotto in via regolamentare. In base all'art. 25 il regolamento di esecuzione attua la legge senza poterla derogare: non può creare nuovi presupposti per l'acquisto della cittadinanza, riservati alla fonte primaria.
Caso 3: Pluralità di amministrazioni competenti
Sempronio, residente all'estero, si chiede quale ministero governi la sua pratica. L'art. 25 evidenzia la natura trasversale della materia: il regolamento è proposto dai Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con quello della giustizia, ciascuno competente su un diverso profilo del procedimento.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l'articolo 25?
È la norma di delega per l'attuazione della legge: prevede che le disposizioni di esecuzione siano emanate con decreto del Presidente della Repubblica, cioè con un regolamento che detta le regole di dettaglio del procedimento di cittadinanza.
Entro quanto tempo doveva essere adottato il regolamento?
Entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Il termine, di natura ordinatoria, mira a garantire la rapida operatività dell'intero impianto normativo.
Quali garanzie accompagnano l'adozione del regolamento?
È richiesta la previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e il parere del Consiglio di Stato. La proposta spetta ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
Il regolamento può introdurre nuovi requisiti per la cittadinanza?
No. Il regolamento di esecuzione attua la legge senza poterla derogare o modificare: i requisiti e i presupposti per l'acquisto della cittadinanza restano stabiliti dalla fonte primaria.
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