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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 77 istituisce un comitato per l'occupazione presso ogni consiglio di aiuto sociale.
  • Favorisce l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti.
  • Opera per facilitare il reinserimento lavorativo degli ex detenuti.
  • Coinvolge gli attori del mondo del lavoro locale.
  • Attua la centralità del lavoro nel reinserimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 L. 354/1975 — Comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Al fine di favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituiti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l’ente di cui al quarto comma dell’articolo 74, è istituito il comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell’industria, del commercio, dell’agricoltura e dell’artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d’opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell’amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all’articolo 72.
I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.
Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

Commento

Il lavoro per chi esce dal carcere

L'art. 77 istituisce, presso ogni consiglio di aiuto sociale (art. 74), un comitato per l'occupazione degli assistiti, con lo scopo di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena. La norma riconosce che il lavoro è la chiave del reinserimento: senza un'occupazione, l'ex detenuto fatica a ricostruire una vita regolare e il rischio di recidiva aumenta.

La finalità: l'avviamento al lavoro

Il comitato opera specificamente per l'avviamento al lavoro dei dimessi: si attiva per individuare opportunità occupazionali, mettere in contatto gli ex detenuti con i datori di lavoro e superare le difficoltà che spesso ostacolano l'assunzione di chi ha un passato di detenzione. È un'azione mirata sul nodo cruciale del reinserimento.

Il coinvolgimento del mondo del lavoro

Il comitato coinvolge gli attori del mondo del lavoro locale (imprese, enti, organizzazioni), in coerenza con il radicamento territoriale del consiglio di aiuto sociale. La costruzione di una rete con il tessuto produttivo è essenziale per creare opportunità reali, ancorate alle effettive possibilità del mercato del lavoro locale.

Il superamento dello stigma

Una delle difficoltà principali nell'avviamento al lavoro dei dimessi è lo stigma legato al passato detentivo. Il comitato opera anche per superare questa difficoltà, favorendo la fiducia dei datori di lavoro e valorizzando le competenze acquisite dall'ex detenuto, anche attraverso il lavoro e la formazione svolti in istituto.

Il collegamento con il sistema

L'art. 77 si collega all'assistenza ai dimessi (art. 75), alla centralità del lavoro nel trattamento (art. 15) e alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario (art. 25-bis): l'avviamento al lavoro dei dimessi è la prosecuzione, all'esterno, dell'investimento sul lavoro avviato durante la detenzione.

Tra previsione e attuazione

Come per il consiglio di aiuto sociale, l'effettiva operatività del comitato ha conosciuto alterne vicende, e le sue funzioni sono spesso svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e dai servizi per l'impiego del territorio. La cornice normativa resta però significativa nell'indicare l'avviamento al lavoro come obiettivo prioritario del reinserimento.

Profili pratici

Per l'ex detenuto, le funzioni previste dall'art. 77 (svolte dai comitati dove operativi, o dagli UEPE e dai servizi per l'impiego) rappresentano un sostegno concreto nella ricerca di un'occupazione. Valorizzare le competenze acquisite in istituto e attivare per tempo i contatti con i servizi per l'impiego sono passi utili per il reinserimento lavorativo.

Casi pratici

Caso 1: Avviamento al lavoro

Il comitato favorisce l'avviamento al lavoro di Tizio, dimesso dall'istituto, mettendolo in contatto con un datore di lavoro del territorio.

Caso 2: Valorizzazione delle competenze

Le competenze acquisite da Caio con il lavoro in istituto sono valorizzate dal comitato per favorirne l'assunzione, superando lo stigma.

Caso 3: Rete con le imprese

Il comitato costruisce una rete con le imprese locali per creare opportunità occupazionali reali per i dimessi.

Domande frequenti

Cosa fa il comitato per l'occupazione?

Opera, presso ogni consiglio di aiuto sociale, per favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti, individuando opportunità e mettendo in contatto gli ex detenuti con i datori di lavoro.

Perché è importante l'avviamento al lavoro?

Perché il lavoro è la chiave del reinserimento: senza un'occupazione, l'ex detenuto fatica a ricostruire una vita regolare e aumenta il rischio di recidiva.

Come si supera lo stigma del passato detentivo?

Il comitato favorisce la fiducia dei datori di lavoro e valorizza le competenze acquisite dall'ex detenuto, anche attraverso il lavoro e la formazione svolti in istituto.

Chi svolge oggi queste funzioni?

Dove i comitati non sono operativi, le funzioni di avviamento al lavoro dei dimessi sono svolte dagli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e dai servizi per l'impiego del territorio.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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