In sintesi
- L'art. 70-ter aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza.
- «Sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza».
- «Giudice di sorveglianza» è sostituito da «magistrato di sorveglianza».
- È una norma di coordinamento terminologico.
- Garantisce uniformità nel linguaggio normativo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 70-ter L. 354/1975 — Nuove denominazioni
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Le denominazioni “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.
2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all’articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Aggiornare il linguaggio della legge
L'art. 70-ter è una norma di coordinamento terminologico: aggiorna le denominazioni degli organi della magistratura di sorveglianza, sostituendo le espressioni più risalenti con quelle attuali. Pur avendo natura formale, la norma ha una funzione importante, perché garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo, evitando confusioni tra denominazioni vecchie e nuove.
Le sostituzioni terminologiche
La norma stabilisce che le denominazioni «sezione di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza», presenti nelle leggi vigenti, sono rispettivamente sostituite da «tribunale di sorveglianza» e «magistrato di sorveglianza». Le nuove denominazioni riflettono l'assetto attuale della magistratura di sorveglianza, con il tribunale di sorveglianza (organo collegiale) e il magistrato di sorveglianza (organo monocratico).
Il significato dell'aggiornamento
L'aggiornamento terminologico non è un mero formalismo: riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza nel tempo. La denominazione «tribunale di sorveglianza» sottolinea la natura di vero e proprio organo giurisdizionale collegiale, superando la precedente espressione «sezione di sorveglianza», più legata a una concezione meno autonoma dell'organo.
La portata generale
La sostituzione opera con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove. Ciò evita di dover modificare puntualmente ogni singola disposizione e assicura coerenza nell'intero ordinamento.
Il collegamento con la giurisdizionalizzazione
L'aggiornamento terminologico si inserisce nel più ampio processo di giurisdizionalizzazione della sorveglianza: il passaggio da «sezione» a «tribunale» e da «giudice» a «magistrato» di sorveglianza accompagna il riconoscimento della piena natura giurisdizionale di questi organi e delle garanzie del relativo procedimento (art. 71).
L'utilità interpretativa
Per l'interprete, l'art. 70-ter è una chiave di lettura utile: consente di comprendere che riferimenti normativi alla «sezione di sorveglianza» o al «giudice di sorveglianza» contenuti in testi risalenti vanno intesi come riferimenti al tribunale e al magistrato di sorveglianza. È una norma che facilita la lettura coordinata dell'ordinamento.
Profili pratici
L'art. 70-ter ha rilievo essenzialmente interpretativo e di coordinamento. Per chi legge testi normativi o atti che usano le vecchie denominazioni, la norma chiarisce che «sezione di sorveglianza» equivale a «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» a «magistrato di sorveglianza», assicurando uniformità nella comprensione del sistema.
Casi pratici
Caso 1: Lettura di un testo risalente
In una legge risalente compare l'espressione «sezione di sorveglianza»: in forza dell'art. 70-ter va intesa come «tribunale di sorveglianza».
Caso 2: Riferimento al giudice di sorveglianza
Un atto richiama il «giudice di sorveglianza»: la denominazione attuale è «magistrato di sorveglianza».
Caso 3: Uniformità terminologica
L'aggiornamento assicura che, in tutto l'ordinamento, si usino in modo uniforme le denominazioni attuali degli organi di sorveglianza.
Domande frequenti
Cosa dispone l'art. 70-ter?
Aggiorna le denominazioni degli organi di sorveglianza: «sezione di sorveglianza» è sostituita da «tribunale di sorveglianza» e «giudice di sorveglianza» da «magistrato di sorveglianza».
È una norma solo formale?
Ha natura formale ma funzione importante: garantisce uniformità e chiarezza nel linguaggio normativo e riflette l'evoluzione dell'assetto degli organi di sorveglianza.
Come si applica la sostituzione?
Con portata generale: ovunque, nelle leggi vigenti, compaiano le vecchie denominazioni, esse si intendono sostituite da quelle nuove, senza necessità di modificare ogni singola disposizione.
Perché il cambio da sezione a tribunale?
Per sottolineare la natura di vero organo giurisdizionale collegiale del tribunale di sorveglianza, in linea con la giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza.
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