- L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, la principale misura alternativa.
- È concedibile quando la pena (o il residuo) non supera i tre anni (quattro in casi particolari).
- Il condannato sconta la pena fuori dall'istituto, con prescrizioni e sotto la vigilanza dell'UEPE.
- Presuppone una prognosi favorevole di reinserimento e di non recidiva.
- L'esito positivo estingue la pena e ogni altro effetto penale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 47 L. 354/1975 — Affidamento in prova al servizio sociale
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell’ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l’esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente
3. L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
3-ter. L’affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l’espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.
4. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza.
L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.
5. All’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.
11. L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
12. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo.
Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.
12-bis. All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l’articolo 54, comma 3.
Commento
La misura alternativa per eccellenza
L'affidamento in prova al servizio sociale è la più importante delle misure alternative alla detenzione. Consente al condannato di scontare la pena al di fuori del carcere, sottoposto a prescrizioni e alla vigilanza dell'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). È la massima espressione del principio per cui la pena deve tendere alla rieducazione: si scommette sulla capacità del condannato di reinserirsi senza il passaggio per la detenzione.
I presupposti
La misura è concedibile quando la pena detentiva inflitta, o il residuo da scontare, non supera i tre anni (elevati a quattro in presenza di determinate condizioni). Oltre al limite di pena, occorre una valutazione prognostica favorevole: il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta in istituto o tramite l'UEPE per chi è in libertà, quando si possa ritenere che la misura contribuisca alla rieducazione e assicuri la prevenzione del pericolo di recidiva.
Il contenuto e le prescrizioni
Con l'ordinanza di affidamento il tribunale di sorveglianza detta le prescrizioni che il condannato deve osservare: relative al lavoro, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati luoghi o persone, agli obblighi verso la persona offesa. L'affidato deve adoperarsi, ove possibile, in favore della vittima del reato e può essere chiamato a prestare attività di volontariato.
La vigilanza e l'esito
Durante l'affidamento l'UEPE segue il condannato, riferisce al magistrato e propone eventuali modifiche delle prescrizioni. Al termine, se la prova ha avuto esito positivo, il tribunale di sorveglianza dichiara estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale. È un esito di grande rilievo, che premia il percorso compiuto.
La revoca
L'affidamento è revocato quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della prova. La revoca comporta il ripristino della detenzione per la pena residua, con valutazione del periodo eventualmente trascorso in misura.
Profili pratici
Per il condannato, l'affidamento rappresenta l'opportunità di non entrare (o non rientrare) in carcere, costruendo un percorso di vita regolare. È essenziale rispettare scrupolosamente le prescrizioni: anche violazioni non gravi, se reiterate, possono condurre alla revoca. La domanda si propone al tribunale di sorveglianza, di norma con l'assistenza di un difensore.
Casi pratici
Caso 1: Affidamento dalla libertà
Tizio, condannato a due anni e in stato di libertà, chiede l'affidamento: l'UEPE redige una relazione favorevole e il tribunale di sorveglianza lo ammette con prescrizioni sul lavoro e sulla dimora.
Caso 2: Esito positivo della prova
Caio completa l'affidamento rispettando le prescrizioni e svolgendo attività di volontariato: il tribunale dichiara estinta la pena e ogni altro effetto penale.
Caso 3: Revoca per violazioni
Sempronio viola ripetutamente l'obbligo di rientro serale e frequenta ambienti vietati: il tribunale revoca l'affidamento e dispone il ripristino della detenzione per la pena residua.
Domande frequenti
Quando si può chiedere l'affidamento in prova?
Quando la pena detentiva inflitta o il residuo non supera i tre anni (quattro in casi particolari) e vi è una prognosi favorevole di reinserimento e di non recidiva.
Che cosa succede se l'affidamento ha esito positivo?
Il tribunale di sorveglianza dichiara estinta la pena detentiva e ogni altro effetto penale: è il principale beneficio dell'istituto.
Chi vigila sul condannato affidato?
L'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), che segue il percorso, riferisce al magistrato di sorveglianza e propone eventuali modifiche delle prescrizioni.
L'affidamento può essere revocato?
Sì: se il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulta incompatibile con la prosecuzione della prova, con ripristino della detenzione per la pena residua.
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