In sintesi
- L'art. 34 ammette la perquisizione personale dei detenuti per motivi di sicurezza.
- Deve avvenire nel pieno rispetto della personalità e della dignità.
- È uno strumento di prevenzione, non di umiliazione.
- Le modalità sono disciplinate dal regolamento.
- Le perquisizioni vessatorie sono illegittime e contestabili.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 L. 354/1975 — Perquisizione personale
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.
La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 Cod. Amb. — Norme tecniche, organizzative e integrative
- Art. 34 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
- Art. 34 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 34 D.Lgs. 42/2004 — Oneri per gli interventi conservativi imposti
- Art. 34 CAD — Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Sicurezza e dignità nella perquisizione
L'art. 34 disciplina la perquisizione personale dei detenuti e degli internati. Stabilisce che essi possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza, ma che la perquisizione deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità. La norma compendia in poche parole il delicato bilanciamento tra le esigenze di sicurezza dell'istituto e la dignità della persona.
La finalità di sicurezza
La perquisizione è uno strumento di prevenzione: serve a impedire l'introduzione o la detenzione di oggetti pericolosi, sostanze illecite o strumenti vietati. È funzionale all'ordine e alla sicurezza dell'istituto e alla tutela degli stessi detenuti. Non ha e non può avere finalità afflittive o punitive.
Il rispetto della personalità
Il limite del pieno rispetto della personalità è centrale: la perquisizione non può tradursi in un atto umiliante o vessatorio. Le modalità devono essere quelle meno invasive possibili rispetto allo scopo, e le perquisizioni che comportino la denudazione o ispezioni particolarmente intrusive sono ammesse solo nei casi e con le garanzie previsti, con modalità rispettose della dignità.
Le modalità regolamentari
Le modalità di esecuzione delle perquisizioni sono disciplinate dal regolamento, che ne definisce i presupposti, le forme e i limiti. La previsione regolamentare assicura che la perquisizione si svolga secondo regole prestabilite e non in modo arbitrario.
Il divieto di perquisizioni vessatorie
Le perquisizioni effettuate in modo sistematicamente umiliante, senza reale necessità di sicurezza o con modalità degradanti, sono illegittime. La giurisprudenza, anche europea, ha censurato le perquisizioni con denudazione integrale disposte in modo routinario e non giustificato da specifiche esigenze: possono integrare un trattamento contrario al senso di umanità (art. 3 CEDU).
La tutela
Le perquisizioni eseguite in violazione dei limiti di legge o con modalità lesive della dignità possono essere fatte valere con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis). Il magistrato di sorveglianza può accertare la lesione del diritto e ordinare all'amministrazione di conformarsi.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 34 garantisce che la perquisizione, pur ammessa per sicurezza, avvenga nel rispetto della dignità. Le perquisizioni umilianti, sistematiche o ingiustificate possono essere contestate; è importante documentare le modalità lesive per far valere la violazione in sede di reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Perquisizione per sicurezza
Dopo un colloquio, Tizio è sottoposto a perquisizione per verificare l'assenza di oggetti vietati: la misura è ammessa per ragioni di sicurezza.
Caso 2: Modalità rispettose
La perquisizione di Caio è effettuata con le modalità meno invasive possibili, nel rispetto della sua personalità, come impone l'art. 34.
Caso 3: Perquisizione vessatoria
Sempronio è sottoposto a perquisizioni con denudazione in modo routinario e ingiustificato: la prassi degradante è illegittima e contestabile con il reclamo.
Domande frequenti
Quando si può perquisire un detenuto?
Per motivi di sicurezza, ad esempio per impedire l'introduzione o la detenzione di oggetti pericolosi o vietati; non per finalità afflittive.
La perquisizione deve rispettare la dignità?
Sì: l'art. 34 impone che sia effettuata nel pieno rispetto della personalità, con le modalità meno invasive possibili rispetto allo scopo.
Le perquisizioni con denudazione sono ammesse?
Solo nei casi e con le garanzie previsti e con modalità rispettose della dignità; quelle routinarie e ingiustificate sono illegittime e possono integrare un trattamento degradante.
Cosa fare contro una perquisizione vessatoria?
Si può proporre reclamo giurisdizionale (art. 35-bis): il magistrato di sorveglianza può accertare la lesione del diritto e ordinare all'amministrazione di conformarsi.
Vedi anche