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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 33 disciplina i casi e i limiti dell'isolamento del detenuto.
  • L'isolamento è ammesso solo nei casi previsti (sanitario, giudiziario, disciplinare).
  • Durante l'isolamento non sono ammesse limitazioni ulteriori alle normali condizioni di vita.
  • È sottoposto a controllo sanitario costante.
  • Tutela la dignità anche nella misura più restrittiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 L. 354/1975 — Isolamento

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell’isolamento.

3. Durante la sottoposizione all’isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

4. L’isolamento non preclude l’esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.

Commento

Una misura eccezionale e delimitata

L'art. 33 disciplina l'isolamento del detenuto, misura che incide profondamente sulla vita in istituto e che proprio per questo è circondata da limiti precisi. L'isolamento è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge: l'isolamento per ragioni sanitarie (a tutela della salute, ad esempio per malattie contagiose), quello disposto dall'autorità giudiziaria per esigenze processuali e quello disciplinare conseguente a determinate sanzioni.

Il divieto di limitazioni ulteriori

Un principio cardine, rafforzato dalle riforme, è che durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, salvo quelle strettamente funzionali alle ragioni che lo hanno determinato. L'isolamento, quindi, non può trasformarsi in un aggravamento generalizzato del trattamento: comprime solo ciò che è necessario allo scopo specifico, lasciando intatto il resto.

Il controllo sanitario

La persona in isolamento è sottoposta a un costante controllo sanitario. La sorveglianza medica è essenziale, perché l'isolamento può incidere sulla salute fisica e psichica: il medico verifica la compatibilità della misura con le condizioni del soggetto e segnala eventuali criticità. È una garanzia di umanità della pena.

Le modalità di esecuzione

Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento. La disciplina di dettaglio assicura che la misura si svolga in condizioni dignitose: anche in isolamento devono essere garantiti lo spazio, l'aria, l'igiene e l'assistenza necessari, secondo gli standard generali della legge.

Il rapporto con il regime di 41-bis

L'isolamento dell'art. 33 va distinto dal regime differenziato dell'art. 41-bis: il primo è una misura puntuale e delimitata, il secondo un regime complessivo per i detenuti legati alla criminalità organizzata. Entrambi, però, sono soggetti ai limiti della dignità e al controllo giurisdizionale.

I controlli e la tutela

L'isolamento, specie quello disciplinare, è soggetto al controllo del magistrato di sorveglianza. Le modalità esecutive lesive dei diritti o eccedenti la finalità della misura possono essere fatte valere con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis). La giurisprudenza ha più volte ribadito che l'isolamento non può tradursi in un trattamento contrario al senso di umanità.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 33 garantisce che l'isolamento sia limitato ai casi previsti e non comporti restrizioni ulteriori rispetto a quelle funzionali al suo scopo, sotto costante controllo sanitario. Le modalità esecutive lesive della dignità possono essere contestate con il reclamo al magistrato di sorveglianza.

Casi pratici

Caso 1: Isolamento sanitario

Tizio, affetto da una malattia contagiosa, è posto in isolamento sanitario: la misura tutela la salute collettiva ed è limitata allo scopo.

Caso 2: Nessuna limitazione ulteriore

Durante l'isolamento disciplinare, a Caio non possono essere imposte restrizioni estranee alla finalità della misura: le normali condizioni di vita restano garantite.

Caso 3: Controllo sanitario

Sempronio in isolamento è sottoposto a costante controllo medico, che verifica la compatibilità della misura con le sue condizioni di salute.

Domande frequenti

Quando è ammesso l'isolamento?

Solo nei casi previsti dalla legge: per ragioni sanitarie, per esigenze processuali disposte dall'autorità giudiziaria e come sanzione disciplinare nei casi previsti.

L'isolamento comporta altre limitazioni?

No: durante l'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, salvo quelle strettamente funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

C'è un controllo medico durante l'isolamento?

Sì: la persona in isolamento è sottoposta a costante controllo sanitario, che ne verifica la compatibilità con le condizioni di salute.

L'isolamento è la stessa cosa del 41-bis?

No: l'isolamento dell'art. 33 è una misura puntuale e delimitata; il 41-bis è un regime complessivo per i detenuti legati alla criminalità organizzata. Entrambi sono soggetti ai limiti della dignità.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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