- L'art. 32 detta le norme di condotta dei detenuti.
- All'ingresso i detenuti sono informati di diritti, doveri e disciplina.
- Devono osservare le regole e mantenere un comportamento corretto.
- È previsto l'obbligo di risarcire i danni cagionati alle cose dell'istituto.
- Bilancia doveri e responsabilizzazione del detenuto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 32 L. 354/1975 — Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I detenuti e gli internati, all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.
Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.
I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.
I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell’amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dello eventuale procedimento penale e disciplinare.
I detenuti e gli internati stranieri hanno l’obbligo di cooperare ai fini dell’accertamento dell’identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all’età, all’identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall’articolo 26 del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell’obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 Cod. Amb. — Consultazioni transfrontaliere
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Commento
Diritti e doveri nella vita detentiva
L'art. 32 disciplina le norme di condotta dei detenuti e degli internati, completando il quadro che agli altri articoli riconosce i loro diritti. La vita in istituto comporta non solo posizioni di vantaggio, ma anche doveri di comportamento, funzionali all'ordinata convivenza e alla sicurezza. La norma àncora questi doveri a un principio di trasparenza e di responsabilizzazione.
L'informazione all'ingresso
All'atto dell'ingresso negli istituti e, quando necessario, successivamente, i detenuti sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento. La conoscibilità delle regole è una garanzia essenziale: solo chi conosce ciò che è consentito e vietato può conformarsi e, eventualmente, far valere le proprie ragioni.
L'osservanza delle regole
I detenuti devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria e mantenere un comportamento corretto nei confronti degli operatori e degli altri detenuti. Il dovere di condotta non è fine a se stesso: è funzionale a un ambiente in cui sia possibile attuare il trattamento e garantire la sicurezza di tutti.
L'obbligo di risarcimento del danno
La rubrica richiama espressamente l'obbligo di risarcimento del danno: il detenuto che arrechi danni alle cose dell'amministrazione o di terzi è tenuto a risarcirli. È un'applicazione del principio generale di responsabilità, che vale anche in ambito penitenziario e responsabilizza il detenuto rispetto alle conseguenze delle proprie azioni.
Il legame con la disciplina
Le norme di condotta si collegano al regime disciplinare (artt. 36 e seguenti): la violazione dei doveri può integrare un'infrazione disciplinare, ma solo se espressamente prevista (art. 38) e con le garanzie procedurali. La condotta corretta, al contrario, può essere riconosciuta con le ricompense (art. 37) e rileva nel percorso verso i benefici.
La responsabilizzazione
L'impianto dell'art. 32 è coerente con la concezione del detenuto come soggetto attivo del trattamento: i doveri di condotta e l'obbligo di risarcimento non hanno carattere meramente repressivo, ma mirano a stimolare il senso di responsabilità, in vista del reinserimento sociale.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 32 significa conoscere fin dall'ingresso le regole della vita in istituto e i propri doveri. Il comportamento corretto è valutato positivamente nel percorso trattamentale; le violazioni possono dar luogo a infrazioni disciplinari, sempre nel rispetto delle garanzie, e i danni cagionati devono essere risarciti.
Casi pratici
Caso 1: Informazione all'ingresso
All'arrivo in istituto, Tizio riceve l'informazione sulle disposizioni relative a diritti, doveri e disciplina: la conoscibilità delle regole è una garanzia.
Caso 2: Danno alle cose dell'istituto
Caio danneggia volontariamente un arredo: è tenuto a risarcire il danno, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 32.
Caso 3: Condotta corretta riconosciuta
Il comportamento responsabile di Sempronio è valutato positivamente nel percorso trattamentale e può essere riconosciuto con una ricompensa (art. 37).
Domande frequenti
Quali doveri ha il detenuto?
Osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e mantenere un comportamento corretto verso operatori e altri detenuti, oltre all'obbligo di risarcire i danni cagionati.
Il detenuto è informato delle regole?
Sì: all'ingresso e, quando necessario, successivamente, è informato delle disposizioni attinenti ai propri diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
Il detenuto deve risarcire i danni che provoca?
Sì: l'art. 32 prevede l'obbligo di risarcimento del danno cagionato alle cose dell'amministrazione o di terzi, in applicazione del principio di responsabilità.
La violazione dei doveri è sempre sanzionabile?
Solo se il fatto è espressamente previsto come infrazione dal regolamento (art. 38) e con le garanzie procedurali; la condotta corretta può invece essere premiata con le ricompense.
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