- L'art. 30 disciplina i permessi di necessità, distinti dai permessi premio (art. 30-ter).
- Sono concessi per imminente pericolo di vita di un familiare o convivente.
- Possono essere concessi per eventi familiari di particolare gravità.
- Decide il magistrato di sorveglianza (o l'autorità giudiziaria per gli imputati).
- L'uscita avviene con le cautele previste dal regolamento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 30 L. 354/1975 — Permessi
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11.
Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.
Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.
L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.
Stesso numero, altri codici
- Art. 30 Cod. Amb. — Impatti ambientali interregionali
- Art. 30 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
- Art. 30 D.Lgs. 209/2005 — Sistema di governo societario dell'impresa
- Art. 30 D.Lgs. 42/2004 — Obblighi conservativi
- Art. 30 CAD — Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari q...
- Art. 30 Codice Civile: Liquidazione
Commento
Il permesso per ragioni di necessità
L'art. 30 disciplina i permessi di necessità, da tenere distinti dai permessi premio dell'art. 30-ter, che hanno natura trattamentale. Il permesso di necessità risponde a esigenze umane e familiari di particolare gravità: consente al detenuto di uscire temporaneamente dall'istituto per affrontare situazioni eccezionali che non potrebbero altrimenti essere fronteggiate.
L'imminente pericolo di vita
L'ipotesi tipica è quella dell'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente: in tal caso ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare l'infermo, con le cautele previste dal regolamento. È il riconoscimento del diritto del detenuto a non essere reciso dai propri affetti nei momenti più drammatici.
Gli eventi familiari di particolare gravità
La norma consente la concessione del permesso anche in presenza di eventi familiari di particolare gravità, secondo l'interpretazione consolidata che vi include, ad esempio, la partecipazione ai funerali di un congiunto. La valutazione tiene conto della gravità dell'evento e della posizione del detenuto.
La competenza a decidere
Per i condannati e gli internati decide il magistrato di sorveglianza; per gli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza e con la pendenza del processo. La decisione è adottata con urgenza, data la natura delle situazioni.
Le cautele
L'uscita avviene con le cautele previste dal regolamento, che possono comprendere la scorta o altre misure di sicurezza, modulate in base alla pericolosità del soggetto e alle circostanze. Il bilanciamento è tra l'esigenza umanitaria che giustifica il permesso e le necessità di sicurezza.
La distinzione dai permessi premio
È importante non confondere i due istituti: il permesso di necessità (art. 30) ha presupposti eccezionali e umanitari ed è accessibile in linea di principio a tutti i detenuti; il permesso premio (art. 30-ter) è uno strumento del trattamento, subordinato a condotta regolare e a soglie di pena. Hanno finalità e disciplina diverse.
Profili pratici
Per il detenuto e i suoi familiari, l'art. 30 è il riferimento nelle situazioni di emergenza familiare. La domanda va presentata con urgenza, documentando l'evento (ad esempio con certificazione sanitaria sul pericolo di vita). Il diniego deve essere motivato e può essere impugnato; in casi estremi è essenziale la tempestività della decisione.
Casi pratici
Caso 1: Visita al familiare in pericolo di vita
La madre di Tizio è in imminente pericolo di vita: il magistrato di sorveglianza concede il permesso di visitarla, con le cautele del caso.
Caso 2: Funerale di un congiunto
Muore il padre di Caio: per l'evento familiare di particolare gravità è concesso un permesso per partecipare alle esequie.
Caso 3: Permesso a un imputato
Sempronio è in custodia cautelare: il permesso di necessità è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento, non dal magistrato di sorveglianza.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra permesso di necessità e permesso premio?
Il permesso di necessità (art. 30) risponde a esigenze umanitarie eccezionali, come il pericolo di vita di un familiare; il permesso premio (art. 30-ter) è uno strumento del trattamento, subordinato a condotta regolare e soglie di pena.
Quando si concede il permesso di necessità?
In caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente e in presenza di eventi familiari di particolare gravità, come la partecipazione ai funerali di un congiunto.
Chi decide sul permesso?
Il magistrato di sorveglianza per i condannati e gli internati; per gli imputati, l'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento.
Il detenuto esce da solo?
No: l'uscita avviene con le cautele previste dal regolamento, che possono comprendere la scorta o altre misure di sicurezza, in base alla pericolosità e alle circostanze.
Vedi anche