- L'art. 27 promuove le attività culturali, ricreative e sportive in istituto.
- Concorrono alla realizzazione della personalità del detenuto.
- Una commissione ne cura l'organizzazione, con la partecipazione dei detenuti.
- Sono parte del trattamento rieducativo, non un mero svago.
- Favoriscono la socializzazione e contrastano gli effetti della detenzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 L. 354/1975 — Attività culturali, ricreative e sportive
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.
Commento
Cultura, sport e tempo: strumenti di recupero
L'art. 27 valorizza le attività culturali, ricreative e sportive come componenti del trattamento. Negli istituti devono essere favorite e organizzate tali attività e ogni altra iniziativa volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. La norma riconosce che il tempo della detenzione non può essere tempo vuoto: deve essere riempito di occasioni di crescita e socializzazione.
La funzione rieducativa
Queste attività non sono un semplice passatempo. Concorrono a contrastare gli effetti desocializzanti e regressivi della reclusione, stimolano interessi, favoriscono relazioni positive e offrono al detenuto strumenti per riscoprire e sviluppare le proprie capacità. In questa prospettiva, lo sport e la cultura sono parte integrante del percorso verso il reinserimento.
La commissione e la partecipazione dei detenuti
La norma prevede che una commissione, composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali e da rappresentanti dei detenuti e degli internati, curi l'organizzazione delle attività. È un meccanismo significativo, perché coinvolge gli stessi detenuti nella programmazione: la partecipazione responsabilizza e attua il principio per cui il condannato è soggetto attivo del trattamento.
L'apertura alla società esterna
Le attività culturali e ricreative sono spesso il terreno di incontro tra il carcere e la società: associazioni, volontari, artisti e sportivi entrano in istituto, e i detenuti possono talvolta partecipare a iniziative all'esterno. Questo scambio riduce la distanza tra dentro e fuori e prepara il reinserimento.
Il collegamento con gli altri elementi del trattamento
L'art. 27 si integra con gli artt. 15 e 19: cultura, istruzione, lavoro e attività si compongono nel programma individualizzato. Per molti detenuti, il coinvolgimento in un'attività sportiva o culturale è la porta d'ingresso a un percorso trattamentale più ampio, perché crea motivazione e fiducia.
I limiti organizzativi
L'effettiva offerta di attività dipende dalle risorse, dagli spazi e dalla collaborazione del territorio. Pur nei limiti concreti, la norma fissa un dovere dell'amministrazione di favorire e organizzare queste iniziative: la loro assenza totale non sarebbe coerente con la cornice legislativa e con la funzione rieducativa della pena.
Profili pratici
Per il detenuto, partecipare alle attività culturali e sportive è anche un modo per documentare il proprio impegno trattamentale, rilevante nelle valutazioni della sorveglianza. La rappresentanza in commissione offre inoltre uno spazio di partecipazione attiva alla vita dell'istituto, in chiave responsabilizzante.
Casi pratici
Caso 1: Torneo sportivo interno
In istituto è organizzato un torneo sportivo: Tizio vi partecipa, sviluppando relazioni positive e disciplina, elementi valutati nel suo percorso.
Caso 2: Laboratorio teatrale
Caio prende parte a un laboratorio teatrale condotto da un'associazione esterna: l'attività culturale favorisce la realizzazione della sua personalità.
Caso 3: Rappresentanza in commissione
Sempronio è eletto rappresentante dei detenuti nella commissione per le attività: contribuisce alla programmazione, in attuazione del principio di partecipazione.
Domande frequenti
Le attività sportive in carcere sono obbligatorie per l'amministrazione?
L'art. 27 impone all'amministrazione di favorire e organizzare attività culturali, ricreative e sportive; non è un'attività facoltativa, ma una componente del trattamento.
I detenuti partecipano all'organizzazione?
Sì: una commissione che comprende anche rappresentanti dei detenuti cura l'organizzazione delle attività, attuando il principio di partecipazione.
Queste attività sono un semplice svago?
No: concorrono alla realizzazione della personalità e alla socializzazione, contrastando gli effetti desocializzanti della detenzione; sono parte del trattamento rieducativo.
Possono entrare in carcere soggetti esterni?
Sì: associazioni, volontari e operatori culturali e sportivi possono partecipare, favorendo lo scambio tra istituto e società esterna.
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