In sintesi
- L'art. 26 garantisce la libertà religiosa dei detenuti.
- Riconosce il diritto di professare la fede, istruirsi e praticarne il culto.
- È assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico con cappellani.
- I detenuti di altre confessioni hanno diritto all'assistenza dei propri ministri.
- Attua l'art. 19 della Costituzione in ambito penitenziario.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 26 L. 354/1975 — Religione e pratiche di culto
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.
Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.
A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.
Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. 48
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia
- Art. 26 D.Lgs. 209/2005 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
- Art. 26 D.Lgs. 42/2004 — (Valutazione di impatto ambientale)
- Art. 26 CAD — Articolo abrogato
- Art. 26 L. 91/1992
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La libertà religiosa non si arresta in carcere
L'art. 26 garantisce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. La disposizione attua, nella specifica condizione della detenzione, la libertà religiosa sancita dall'art. 19 della Costituzione. La privazione della libertà personale non comporta la sospensione di un diritto fondamentale come quello di professare il proprio credo.
Il culto cattolico
La norma assicura, negli istituti, la celebrazione dei riti del culto cattolico, prevedendo a ciascun istituto l'addetto cappellano. La previsione riflette il contesto storico e la disciplina concordataria, ma si inserisce in un quadro che riconosce pari libertà a tutte le confessioni.
Le altre confessioni religiose
I detenuti appartenenti ad altre confessioni hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di partecipare ai relativi riti. Il pluralismo religioso della popolazione detenuta richiede che l'amministrazione faciliti, nei limiti organizzativi, l'esercizio del culto delle diverse fedi presenti in istituto.
La dimensione concreta
La libertà religiosa si traduce in aspetti pratici della vita quotidiana: la disponibilità di spazi per la preghiera, la possibilità di osservare le festività e le prescrizioni della propria fede, l'alimentazione rispettosa del credo (art. 9). Sono manifestazioni concrete del rispetto dell'identità della persona.
Il valore per il trattamento
La religione è espressamente indicata tra gli elementi del trattamento (art. 15): per molti detenuti la dimensione spirituale è un fattore di sostegno, di riflessione e di crescita personale. La sua tutela non è quindi solo attuazione di un diritto, ma anche risorsa nel percorso rieducativo.
I limiti e il bilanciamento
L'esercizio del culto si svolge nel rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto, ma tali esigenze non possono tradursi in un'ingiustificata compressione della libertà religiosa. Eventuali limitazioni devono essere proporzionate e motivate; le restrizioni arbitrarie sono censurabili con il reclamo.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 26 garantisce il diritto di professare e praticare la propria fede, quale che sia, e di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto. Il diniego ingiustificato dell'esercizio del culto o dell'assistenza religiosa può essere fatto valere con il diritto di reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Assistenza di un ministro di culto
Tizio, di confessione non cattolica, chiede l'assistenza di un ministro della propria fede: l'istituto, nei limiti organizzativi, la facilita.
Caso 2: Osservanza di festività religiose
Caio chiede di osservare le festività e le prescrizioni della propria religione, anche sul piano alimentare: la richiesta è tutelata dall'art. 26, in collegamento con l'art. 9.
Caso 3: Limitazione ingiustificata
A Sempronio è negato senza motivo l'accesso a uno spazio per la preghiera: la restrizione arbitraria può essere contestata con il reclamo.
Domande frequenti
I detenuti hanno libertà di religione?
Sì: l'art. 26 garantisce la libertà di professare la propria fede, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, in attuazione dell'art. 19 della Costituzione.
È garantito solo il culto cattolico?
No: è assicurata la celebrazione dei riti cattolici con cappellani, ma i detenuti di altre confessioni hanno diritto, su richiesta, all'assistenza dei ministri del proprio culto e ai relativi riti.
La religione fa parte del trattamento?
Sì: è espressamente indicata tra gli elementi del trattamento (art. 15) e può essere un fattore di sostegno e crescita nel percorso rieducativo.
L'esercizio del culto può essere limitato?
Solo nei limiti delle esigenze di ordine e sicurezza, in modo proporzionato e motivato; le restrizioni arbitrarie sono contestabili con il reclamo.
Vedi anche