Testo dell'articoloVigente
Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.
3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell’istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.
4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all’esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno degli istituti.
5. Annualmente la direzione dell’istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.
6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.
7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.
In sintesi
Indice dei contenuti
Programmare il lavoro penitenziario sul territorio
L'art. 25-bis istituisce le commissioni regionali per il lavoro penitenziario, organi di programmazione e coordinamento che operano a livello regionale per favorire lo sviluppo del lavoro in carcere. La norma riconosce che il lavoro penitenziario, per essere efficace, deve essere radicato nel contesto produttivo del territorio e programmato con il coinvolgimento dei soggetti rilevanti.
L'organizzazione delle lavorazioni
Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Le commissioni hanno quindi una funzione consultiva e di indirizzo: il loro parere orienta l'organizzazione delle lavorazioni a livello regionale.
Il raccordo con il territorio
Le commissioni regionali favoriscono il raccordo tra l'amministrazione penitenziaria e il tessuto economico e sociale del territorio: imprese, cooperative, enti locali, organizzazioni del lavoro. Questo collegamento è essenziale per creare opportunità di lavoro reali, ancorate alle dinamiche del mercato locale, e per superare l'isolamento del lavoro carcerario.
La promozione delle opportunità
Tra le funzioni delle commissioni rientra la promozione di opportunità di lavoro per i detenuti, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e cooperative e l'utilizzo degli incentivi previsti dalla legge. L'obiettivo è ampliare le possibilità occupazionali in carcere e all'esterno, in coerenza con la centralità del lavoro nel trattamento (art. 15).
La dimensione regionale
La scelta di organi regionali risponde all'esigenza di adattare la programmazione alle specificità dei diversi territori: il tessuto produttivo, le opportunità e i bisogni variano da regione a regione, e una programmazione regionale consente di rispondere meglio a tali differenze rispetto a un modello centralizzato.
Il collegamento con l'organizzazione del lavoro
L'art. 25-bis si integra con la disciplina generale del lavoro (artt. 20 e seguenti) e con l'art. 20-bis sull'organizzazione tecnica: le commissioni operano sul piano della programmazione e del coordinamento, mentre l'organizzazione tecnica delle singole lavorazioni segue le regole proprie. Insieme, queste norme costruiscono un sistema volto a rendere il lavoro penitenziario efficace.
Profili pratici
L'art. 25-bis opera soprattutto sul piano della programmazione e del coordinamento. Per il detenuto, l'azione delle commissioni regionali si traduce, indirettamente, in maggiori opportunità di lavoro, frutto del raccordo tra amministrazione e territorio. È un tassello dell'impegno dell'ordinamento per la centralità del lavoro nel reinserimento.
Casi pratici
Caso 1: Parere della commissione
Il provveditorato regionale organizza le lavorazioni penitenziarie sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario, che esprime indirizzi.
Caso 2: Raccordo con un'impresa
La commissione favorisce il raccordo con un'impresa del territorio, creando un'opportunità di lavoro per detenuti come Tizio.
Caso 3: Programmazione regionale
La commissione adatta la programmazione alle specificità del tessuto produttivo regionale, rispondendo ai bisogni del territorio.
Domande frequenti
Cosa sono le commissioni regionali per il lavoro penitenziario?
Sono organi di programmazione e coordinamento che operano a livello regionale per favorire lo sviluppo del lavoro in carcere, con funzione consultiva e di indirizzo.
Che ruolo hanno nell'organizzazione delle lavorazioni?
Le lavorazioni sono organizzate dai provveditorati regionali sulla base di direttive, sentite le commissioni regionali, il cui parere orienta l'organizzazione.
Perché un livello regionale?
Perché il tessuto produttivo e le opportunità variano da territorio a territorio: una programmazione regionale consente di adattare l'azione alle specificità locali.
A cosa serve il raccordo con il territorio?
A creare opportunità di lavoro reali, ancorate al mercato locale, coinvolgendo imprese, cooperative ed enti, in coerenza con la centralità del lavoro nel trattamento.