Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25-bis L. 354/1975 – Commissioni regionali per il lavoro penitenziario

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell’istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all’esterno presso imprese pubbliche o private o associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all’interno degli istituti.

5. Annualmente la direzione dell’istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all’organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono avere esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.

In sintesi

  • L'art. 25-bis istituisce le commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
  • Le lavorazioni sono organizzate dai provveditorati regionali, sentite le commissioni.
  • Favoriscono il raccordo con il territorio e il mondo produttivo.
  • Promuovono opportunità di lavoro per i detenuti.
  • Sono organi di programmazione e coordinamento.
Indice dei contenuti

Programmare il lavoro penitenziario sul territorio

L'art. 25-bis istituisce le commissioni regionali per il lavoro penitenziario, organi di programmazione e coordinamento che operano a livello regionale per favorire lo sviluppo del lavoro in carcere. La norma riconosce che il lavoro penitenziario, per essere efficace, deve essere radicato nel contesto produttivo del territorio e programmato con il coinvolgimento dei soggetti rilevanti.

L'organizzazione delle lavorazioni

Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Le commissioni hanno quindi una funzione consultiva e di indirizzo: il loro parere orienta l'organizzazione delle lavorazioni a livello regionale.

Il raccordo con il territorio

Le commissioni regionali favoriscono il raccordo tra l'amministrazione penitenziaria e il tessuto economico e sociale del territorio: imprese, cooperative, enti locali, organizzazioni del lavoro. Questo collegamento è essenziale per creare opportunità di lavoro reali, ancorate alle dinamiche del mercato locale, e per superare l'isolamento del lavoro carcerario.

La promozione delle opportunità

Tra le funzioni delle commissioni rientra la promozione di opportunità di lavoro per i detenuti, anche attraverso il coinvolgimento di imprese e cooperative e l'utilizzo degli incentivi previsti dalla legge. L'obiettivo è ampliare le possibilità occupazionali in carcere e all'esterno, in coerenza con la centralità del lavoro nel trattamento (art. 15).

La dimensione regionale

La scelta di organi regionali risponde all'esigenza di adattare la programmazione alle specificità dei diversi territori: il tessuto produttivo, le opportunità e i bisogni variano da regione a regione, e una programmazione regionale consente di rispondere meglio a tali differenze rispetto a un modello centralizzato.

Il collegamento con l'organizzazione del lavoro

L'art. 25-bis si integra con la disciplina generale del lavoro (artt. 20 e seguenti) e con l'art. 20-bis sull'organizzazione tecnica: le commissioni operano sul piano della programmazione e del coordinamento, mentre l'organizzazione tecnica delle singole lavorazioni segue le regole proprie. Insieme, queste norme costruiscono un sistema volto a rendere il lavoro penitenziario efficace.

Profili pratici

L'art. 25-bis opera soprattutto sul piano della programmazione e del coordinamento. Per il detenuto, l'azione delle commissioni regionali si traduce, indirettamente, in maggiori opportunità di lavoro, frutto del raccordo tra amministrazione e territorio. È un tassello dell'impegno dell'ordinamento per la centralità del lavoro nel reinserimento.

Casi pratici

Caso 1: Parere della commissione

Il provveditorato regionale organizza le lavorazioni penitenziarie sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario, che esprime indirizzi.

Caso 2: Raccordo con un'impresa

La commissione favorisce il raccordo con un'impresa del territorio, creando un'opportunità di lavoro per detenuti come Tizio.

Caso 3: Programmazione regionale

La commissione adatta la programmazione alle specificità del tessuto produttivo regionale, rispondendo ai bisogni del territorio.

Domande frequenti

Cosa sono le commissioni regionali per il lavoro penitenziario?

Sono organi di programmazione e coordinamento che operano a livello regionale per favorire lo sviluppo del lavoro in carcere, con funzione consultiva e di indirizzo.

Che ruolo hanno nell'organizzazione delle lavorazioni?

Le lavorazioni sono organizzate dai provveditorati regionali sulla base di direttive, sentite le commissioni regionali, il cui parere orienta l'organizzazione.

Perché un livello regionale?

Perché il tessuto produttivo e le opportunità variano da territorio a territorio: una programmazione regionale consente di adattare l'azione alle specificità locali.

A cosa serve il raccordo con il territorio?

A creare opportunità di lavoro reali, ancorate al mercato locale, coinvolgendo imprese, cooperative ed enti, in coerenza con la centralità del lavoro nel trattamento.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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