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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 21-bis consente alle detenute la cura e l'assistenza all'esterno dei figli.
  • Riguarda i figli di età non superiore a dieci anni.
  • Si applica alle condizioni dell'art. 21 (lavoro all'esterno).
  • È estesa, in casi determinati, al padre detenuto.
  • Tutela il rapporto genitoriale e l'interesse del minore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21-bis L. 354/1975 — Assistenza all’esterno dei figli minori

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21.

2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili.

Commento

Prendersi cura dei figli pur essendo detenuti

L'art. 21-bis consente alle condannate e alle internate di essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore a dieci anni. È una misura che, sul modello del lavoro all'esterno (art. 21), permette al genitore detenuto di uscire dall'istituto per accudire i figli piccoli, tutelando il rapporto genitoriale e l'interesse del minore.

I presupposti

L'ammissione avviene alle condizioni previste dall'art. 21 per il lavoro all'esterno: si tratta quindi di una modalità di apertura del trattamento verso l'esterno, calibrata però sulle esigenze di cura dei figli anziché su quelle lavorative. Il genitore esce per accudire i figli e rientra in istituto, sotto il controllo dell'amministrazione.

L'estensione al padre

La norma si applica anche al padre detenuto nei casi in cui la madre sia deceduta o impossibilitata e non vi sia modo di affidare ad altri la cura dei figli. Come per le altre misure a tutela del rapporto genitoriale, ciò che conta è l'interesse del minore a ricevere cura e assistenza dal genitore, quale che sia.

La differenza dalla detenzione domiciliare

L'assistenza all'esterno dei figli (art. 21-bis) va distinta dalla detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter) e speciale (art. 47-quinquies): la prima è una modalità di esecuzione che consente uscite per la cura dei figli, restando il genitore detenuto; le seconde sono misure alternative che spostano l'esecuzione della pena presso il domicilio. Sono strumenti diversi, accomunati dalla finalità di tutela del rapporto genitoriale.

Il controllo e le prescrizioni

L'ammissione all'assistenza esterna dei figli è disposta con le prescrizioni necessarie e sotto il controllo dell'amministrazione e della magistratura di sorveglianza. La misura richiede affidabilità: il rispetto delle prescrizioni e degli orari è condizione per il suo mantenimento.

Il fondamento

La norma attua i principi di tutela della famiglia, dell'infanzia e della maternità (artt. 30 e 31 Cost.) e l'interesse superiore del minore. Riconoscere al genitore detenuto la possibilità di accudire i figli piccoli significa non sacrificare del tutto il rapporto genitoriale alle esigenze della detenzione, nei limiti compatibili con la sicurezza.

Profili pratici

Per la detenuta madre (o il padre nei casi previsti) di figli fino a dieci anni, l'art. 21-bis offre la possibilità di curare e assistere i figli all'esterno, alle condizioni dell'art. 21. La domanda si propone alle autorità competenti e l'ammissione è subordinata al rispetto delle prescrizioni e alle valutazioni di affidabilità e sicurezza.

Casi pratici

Caso 1: Cura dei figli all'esterno

Tizia, condannata e madre di un bambino di otto anni, è ammessa alla cura e all'assistenza all'esterno del figlio, alle condizioni dell'art. 21.

Caso 2: Estensione al padre

La madre dei figli di Caio è impossibilitata: la misura è estesa al padre detenuto, a tutela dell'interesse dei minori.

Caso 3: Rispetto delle prescrizioni

L'ammissione di Sempronia è subordinata al rispetto delle prescrizioni e degli orari, sotto il controllo dell'amministrazione e della sorveglianza.

Domande frequenti

Cosa consente l'art. 21-bis?

Consente alle condannate e alle internate (e, in casi determinati, al padre detenuto) di essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore a dieci anni.

A quali condizioni?

Alle condizioni previste dall'art. 21 per il lavoro all'esterno: è una modalità di apertura del trattamento, con uscite per la cura dei figli e rientro in istituto, sotto controllo.

È diversa dalla detenzione domiciliare?

Sì: l'art. 21-bis consente uscite per accudire i figli restando il genitore detenuto; la detenzione domiciliare (47-ter, 47-quinquies) sposta invece l'esecuzione della pena presso il domicilio.

Qual è il fondamento?

La tutela della famiglia, dell'infanzia e della maternità (artt. 30 e 31 Cost.) e l'interesse superiore del minore a ricevere cura e assistenza dal genitore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.