- L'art. 20-ter prevede il lavoro di pubblica utilità dei detenuti.
- È prestato a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti.
- Ha una dimensione riparativa e di restituzione alla collettività.
- È valorizzato nel percorso trattamentale.
- Coinvolge enti pubblici e realtà del territorio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 20-ter L. 354/1975 — Lavoro di pubblica utilità
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.
2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all’interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’istituto.
3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall’amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 20-bis.
4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.
5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.
6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all’esterno dell’istituto.
I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all’articolo 21, comma 4, per l’assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all’esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.
Commento
Lavorare per la collettività
L'art. 20-ter disciplina il lavoro di pubblica utilità prestato dai detenuti e dagli internati. Si tratta di un'attività svolta a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, che ha una spiccata dimensione riparativa: il detenuto restituisce qualcosa alla collettività, contribuendo al bene comune attraverso il proprio lavoro.
La volontarietà e la gratuità
I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità. La volontarietà è essenziale: il lavoro di pubblica utilità non è imposto, ma è frutto di una libera scelta, che ne valorizza il significato di adesione e di responsabilizzazione.
La dimensione riparativa
Il lavoro di pubblica utilità ha un valore riparativo e simbolico: contribuendo gratuitamente ad attività utili alla comunità (manutenzione del verde, tutela dell'ambiente, servizi sociali), il detenuto compie un gesto di restituzione che si inserisce nella logica della giustizia riparativa (art. 15-bis) e della responsabilizzazione verso la collettività.
Il rilievo per il trattamento
La partecipazione a progetti di pubblica utilità è valorizzata nel percorso trattamentale: è un elemento del trattamento (art. 15) ed è valutata come indice di partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante per i benefici. L'impegno gratuito a favore della comunità è un segnale significativo di maturazione.
Il coinvolgimento del territorio
I progetti di pubblica utilità coinvolgono enti pubblici, enti locali e realtà del territorio (associazioni, organizzazioni di volontariato), in coerenza con il principio di partecipazione della comunità esterna (art. 17). Questo radicamento territoriale rafforza i legami tra il carcere e la società e crea occasioni di reinserimento.
La distinzione dal lavoro retribuito
Il lavoro di pubblica utilità dell'art. 20-ter va distinto dal lavoro penitenziario retribuito (artt. 20 e 22): il primo è gratuito e ha finalità riparative e trattamentali, il secondo è remunerato e ha anche una funzione economica. I due istituti coesistono, rispondendo a esigenze diverse ma convergenti nella finalità rieducativa.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 20-ter offre l'opportunità di partecipare volontariamente a progetti di pubblica utilità, con un valore riparativo e un rilievo positivo nel percorso trattamentale. La partecipazione è un'occasione di responsabilizzazione e di costruzione di relazioni con il territorio, utili anche in vista del reinserimento.
Casi pratici
Caso 1: Progetto di pubblica utilità
Tizio chiede di partecipare a un progetto di manutenzione del verde pubblico, prestando la propria attività a titolo volontario e gratuito.
Caso 2: Dimensione riparativa
Con il lavoro gratuito a favore della comunità, Caio compie un gesto di restituzione, in linea con la logica della giustizia riparativa.
Caso 3: Rilievo per i benefici
L'impegno volontario di Sempronio in un progetto di pubblica utilità è valutato come indice di partecipazione alla rieducazione, rilevante per i benefici.
Domande frequenti
Che cos'è il lavoro di pubblica utilità in carcere?
È un'attività prestata dai detenuti a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, con una dimensione riparativa e di restituzione alla collettività.
È retribuito?
No: è gratuito; si distingue dal lavoro penitenziario retribuito (artt. 20 e 22), che ha anche una funzione economica. Il lavoro di pubblica utilità ha finalità riparative e trattamentali.
È obbligatorio?
No: è prestato su base volontaria, su richiesta del detenuto; la volontarietà ne valorizza il significato di adesione e responsabilizzazione.
Incide sui benefici?
Sì: la partecipazione è valorizzata nel percorso trattamentale come indice di partecipazione all'opera di rieducazione, rilevante per la concessione dei benefici.
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