Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 14 L. 354/1975 – Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento.

L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione.
È consentita, in particolari circostanze, l’ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.

In sintesi

  • L'art. 14 disciplina l'assegnazione dei detenuti agli istituti e il loro raggruppamento.
  • Riconosce il diritto a un istituto vicino alla famiglia o al centro di riferimento sociale.
  • I raggruppamenti mirano a favorire il trattamento ed evitare influenze nocive.
  • Sono separati imputati e condannati, uomini e donne, e per categorie.
  • Le assegnazioni rispondono a criteri di individualizzazione e sicurezza.
Indice dei contenuti

Dove e con chi si sconta la pena

L'art. 14 disciplina due profili strettamente connessi: l'assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti e il loro raggruppamento all'interno di essi. Si tratta di scelte che incidono in modo rilevante sulla vita detentiva e sulle possibilità di trattamento, perché determinano il contesto fisico e relazionale in cui la pena viene eseguita.

La vicinanza alla famiglia

La norma, aggiornata dalle riforme, riconosce il diritto del detenuto e dell'internato di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. È un principio di grande rilievo umano: la vicinanza ai familiari favorisce i colloqui (art. 18) e il mantenimento dei legami affettivi, condizione del reinserimento.

I criteri del raggruppamento

I raggruppamenti dei detenuti sono disposti in modo da favorire il trattamento e da evitare influenze nocive reciproche. L'obiettivo è duplice: creare contesti che agevolino il percorso rieducativo e prevenire che i soggetti più radicati nella criminalità condizionino gli altri. È una declinazione del principio di individualizzazione (art. 13) sul piano organizzativo.

Le separazioni necessarie

La legge impone alcune separazioni: tra imputati e condannati, tra uomini e donne, e in base ad altre categorie (ad esempio i giovani adulti). La separazione tra imputati e condannati è un corollario della presunzione di non colpevolezza; quella tra uomini e donne risponde a evidenti esigenze di rispetto e di sicurezza.

Il bilanciamento con la sicurezza

L'assegnazione tiene conto anche delle esigenze di ordine e sicurezza: la pericolosità del soggetto, le esigenze processuali e la disponibilità dei posti possono giustificare scelte diverse dalla mera vicinanza alla famiglia. La norma cerca un equilibrio tra il diritto del detenuto e le necessità del sistema.

Il rapporto con i trasferimenti

L'art. 14 si lega all'art. 42 sui trasferimenti: l'assegnazione iniziale può essere modificata nel corso dell'esecuzione per i motivi previsti dalla legge. Anche i trasferimenti devono tener conto, per quanto possibile, dell'esigenza di non allontanare il detenuto dal proprio contesto familiare e sociale.

Profili pratici

Per il detenuto e i suoi familiari, l'assegnazione a un istituto vicino è un'esigenza concreta, che incide sulla possibilità di mantenere i rapporti. Eventuali assegnazioni o trasferimenti che allontanino ingiustificatamente dal centro di riferimento familiare possono essere oggetto di istanza e, ove lesivi di diritti, di reclamo.

Casi pratici

Caso 1: Assegnazione vicino alla famiglia

Tizio chiede di essere assegnato a un istituto vicino alla residenza della famiglia: salvi motivi contrari, la richiesta è accolta per favorire i colloqui.

Caso 2: Separazione imputati-condannati

Caio, in custodia cautelare, è separato dai condannati definitivi, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza.

Caso 3: Raggruppamento per il trattamento

Sempronio è inserito in un gruppo che favorisce il suo percorso ed evita influenze nocive, secondo i criteri di individualizzazione.

Domande frequenti

Il detenuto ha diritto a un carcere vicino alla famiglia?

Sì: l'art. 14 riconosce il diritto a essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla dimora della famiglia o al centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

Imputati e condannati stanno insieme?

No: la legge impone la separazione tra imputati e condannati, corollario della presunzione di non colpevolezza, oltre alla separazione tra uomini e donne e per categorie.

Con quali criteri avviene il raggruppamento?

In modo da favorire il trattamento ed evitare influenze nocive reciproche, secondo il principio di individualizzazione e tenendo conto delle esigenze di sicurezza.

Si può contestare un'assegnazione lontana dalla famiglia?

Le assegnazioni o i trasferimenti che allontanino ingiustificatamente dal centro di riferimento familiare possono essere oggetto di istanza e, se lesivi di diritti, di reclamo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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