- L'art. 2 pone le spese di esecuzione delle pene a carico dello Stato.
- È previsto un rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati.
- Il rimborso segue le regole del codice penale (artt. 145, 188, 189, 191).
- Riflette il principio per cui l'esecuzione è una funzione pubblica.
- Distingue le spese di esecuzione da quelle di mantenimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2 L. 354/1975 — Spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell’articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell’ultima parte dell’articolo 213 del codice penale.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.
Commento
Chi paga l'esecuzione della pena
L'art. 2 affronta un tema apparentemente tecnico ma di rilievo sistematico: la ripartizione delle spese connesse all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive. Stabilisce il principio generale per cui tali spese sono a carico dello Stato, in coerenza con la natura pubblica della funzione punitiva: punire e rieducare è compito dello Stato, che ne sostiene i costi.
Spese di esecuzione e spese di mantenimento
La norma distingue due categorie. Le spese di esecuzione in senso stretto (l'organizzazione e il funzionamento del sistema penitenziario) gravano sullo Stato. Le spese di mantenimento del detenuto (vitto, alloggio) sono invece soggette a un meccanismo di rimborso da parte del condannato, secondo le regole richiamate del codice penale.
Il rinvio al codice penale
Il rimborso delle spese di mantenimento si effettua ai termini degli artt. 145, 188, 189 e 191 del codice penale. Tali disposizioni disciplinano l'obbligo del condannato di rimborsare le spese di mantenimento e i relativi limiti e modalità, inserendolo nel quadro generale delle obbligazioni civili nascenti dal reato.
Il fondamento del principio
Porre le spese di esecuzione a carico dello Stato è coerente con il principio per cui la pena non può tradursi in un'ulteriore sanzione economica indiscriminata: la funzione rieducativa e la dignità della persona richiedono che lo Stato garantisca le condizioni materiali della detenzione (vitto, alloggio, cure) a prescindere dalle possibilità economiche del detenuto.
I limiti del rimborso
L'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento incontra limiti e temperamenti: non può compromettere il minimo necessario alla vita del detenuto e della sua famiglia e si coordina con la disciplina della remunerazione (art. 22) e del peculio (artt. 24-25). La giurisprudenza e la prassi hanno nel tempo ridimensionato l'effettività di tale rimborso.
Il collegamento con altre norme
L'art. 2 si lega alle norme sulle condizioni materiali (vitto art. 9, alloggio artt. 5-6, salute art. 11): è lo Stato a dover garantire questi standard, indipendentemente dalla capacità contributiva del detenuto. Il rimborso opera sul piano dei rapporti obbligatori, non come condizione delle prestazioni essenziali.
Profili pratici
Per il detenuto, l'art. 2 garantisce che le prestazioni essenziali della detenzione siano assicurate dallo Stato. L'obbligo di rimborso delle spese di mantenimento opera entro i limiti del codice penale e non può intaccare il minimo vitale; le questioni relative al rimborso si inseriscono nella disciplina delle obbligazioni civili da reato.
Casi pratici
Caso 1: Spese a carico dello Stato
Le spese per il funzionamento dell'istituto in cui è detenuto Tizio gravano sullo Stato, in attuazione del principio dell'art. 2.
Caso 2: Rimborso del mantenimento
A Caio è richiesto il rimborso delle spese di mantenimento secondo le regole del codice penale, entro i limiti che tutelano il minimo vitale.
Caso 3: Prestazioni essenziali garantite
Pur privo di mezzi, Sempronio riceve vitto, alloggio e cure: le prestazioni essenziali sono garantite dallo Stato a prescindere dalla capacità contributiva.
Domande frequenti
Chi paga le spese di esecuzione della pena?
Lo Stato: l'art. 2 pone le spese di esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive a carico dello Stato, in coerenza con la natura pubblica della funzione punitiva.
Il detenuto deve rimborsare qualcosa?
Sì, le spese di mantenimento (vitto, alloggio) secondo le regole degli artt. 145, 188, 189 e 191 del codice penale, entro limiti che tutelano il minimo vitale.
Le cure e il vitto dipendono dalle possibilità economiche del detenuto?
No: le prestazioni essenziali sono garantite dallo Stato a prescindere dalla capacità contributiva del detenuto, in attuazione della dignità e della funzione rieducativa.
Il rimborso può intaccare il minimo vitale?
No: l'obbligo di rimborso incontra limiti e si coordina con la disciplina della remunerazione e del peculio, senza poter compromettere il minimo necessario alla vita.
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