- L'art. 16 disciplina la fase che precede l'approvazione del progetto definitivo.
- Il progetto è depositato e ne è dato avviso ai proprietari interessati.
- Gli interessati possono presentare osservazioni entro il termine di legge.
- L'amministrazione valuta le osservazioni prima di approvare.
- È un momento centrale del contraddittorio procedimentale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 T.U. Espropriazione — Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita pressa l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.
2. In ogni caso, lo schema dell’atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.
3. L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 consente anche l’effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.
4. Al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all’articolo 11, comma 2.
6. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.
8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.
9. L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.
10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso.
11. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.
12. L’autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.
13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell’opera, l’autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.
14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Cod. Amb. — Decisione
- Art. 16 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 16 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
- Art. 16 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
- Art. 16 CAD — Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri...
- Art. 16 L. 91/1992
Commento
Oggetto e ratio
L'art. 16 disciplina le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, organizzando il contraddittorio con i proprietari prima che la pubblica utilità sia dichiarata. La fase è cruciale perché consente agli interessati di influire sulla decisione quando essa non è ancora assunta.
Il deposito del progetto e l'avviso
Il progetto definitivo è depositato presso gli uffici e ai proprietari dei beni interessati è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento volto all'approvazione, con l'indicazione delle modalità per prenderne visione. L'avviso assicura che il privato conosca l'opera prevista e i beni coinvolti.
La comunicazione individuale
La comunicazione è rivolta in modo individuale ai proprietari risultanti dai registri catastali, salvo il ricorso a forme semplificate quando i destinatari sono molto numerosi. L'obiettivo è garantire l'effettiva conoscenza da parte di chi subirà l'incidenza dell'opera.
Il termine per le osservazioni
Entro il termine fissato dalla legge, decorrente dalla comunicazione o dalla pubblicazione, i proprietari e gli altri interessati possono presentare osservazioni. È il momento in cui far valere rilievi sul tracciato, sull'estensione dell'esproprio o sulle alternative possibili.
La valutazione e la motivazione
L'amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate e tenerne conto nell'atto di approvazione, dando conto nella motivazione delle ragioni dell'accoglimento o del rigetto. L'obbligo di valutazione conferisce effettività alla partecipazione.
Il rapporto con la dichiarazione di pubblica utilità
L'approvazione del progetto definitivo che segue questa fase comporta, di regola, la dichiarazione di pubblica utilità (art. 17). Le modalità dell'art. 16 costituiscono quindi il presupposto procedimentale di un atto dagli effetti rilevanti sulla proprietà.
Profili pratici e tutela
Per il proprietario è essenziale attivarsi tempestivamente: prendere visione del progetto e presentare osservazioni circostanziate entro il termine. La mancata comunicazione, l'inosservanza dei termini o la mancata valutazione delle osservazioni costituiscono vizi del procedimento, deducibili davanti al giudice amministrativo in sede di impugnazione dell'approvazione del progetto.
Il valore sostanziale della partecipazione
La fase che precede l'approvazione del progetto definitivo non è un passaggio puramente rituale: è il momento in cui il contraddittorio può effettivamente orientare la decisione, quando questa non è ancora cristallizzata. Le osservazioni dei proprietari possono indurre l'amministrazione a modificare il tracciato, a ridurre l'area da espropriare o a scegliere soluzioni meno gravose. Per questo la giurisprudenza valorizza l'effettività della partecipazione e sanziona le violazioni che ne compromettono la funzione, come l'omessa comunicazione o la valutazione meramente apparente delle osservazioni presentate.
Casi pratici
Caso 1: Osservazioni sul tracciato
Depositato il progetto, Tizio presenta osservazioni sul tracciato che interessa il suo fondo: l'amministrazione le valuta prima di approvare.
Caso 2: Avviso non ricevuto
Caio non riceve l'avviso del deposito del progetto e impugna l'approvazione per violazione delle garanzie partecipative.
Caso 3: Osservazioni respinte senza motivazione
Sempronio rileva che le sue osservazioni sono state respinte senza alcuna motivazione nell'atto di approvazione.
Domande frequenti
Cosa accade prima dell'approvazione del progetto definitivo?
Il progetto è depositato e ai proprietari interessati è dato avviso, con possibilità di prendere visione e presentare osservazioni.
Entro quando posso presentare osservazioni?
Entro il termine fissato dalla legge, decorrente dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso.
L'amministrazione deve valutare le osservazioni?
Sì, e deve darne conto nella motivazione dell'atto di approvazione, indicando le ragioni di accoglimento o rigetto.
Cosa comporta l'approvazione del progetto definitivo?
Di regola la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 17.
Vedi anche