In sintesi
- Nelle controversie di giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi di natura patrimoniale si applica il procedimento per decreto ingiuntivo del c.p.c.
- Competente per l'ingiunzione è il presidente o un magistrato da lui delegato.
- L'opposizione si propone con ricorso.
- È uno strumento di tutela monitoria nel processo amministrativo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 118 Codice del Processo Amministrativo — Decreto ingiuntivo
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso.
Titolo V – Riti abbreviati relativi a speciali controversie
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il procedimento monitorio davanti al giudice amministrativo
L'art. 118 introduce nel processo amministrativo il procedimento per decreto ingiuntivo, mutuandolo dal codice di procedura civile. Lo strumento opera nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi a oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale: in tali ipotesi, in cui il giudice amministrativo conosce di veri e propri diritti, è coerente ammettere una tutela monitoria, rapida e basata su prova scritta.
L'ambito di applicazione
Il rinvio è al capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, cioè alla disciplina dell'ingiunzione. Presupposto è che si verta in giurisdizione esclusiva e che la pretesa abbia natura patrimoniale e riguardi diritti soggettivi: si pensi a crediti pecuniari nascenti da rapporti rientranti nella giurisdizione esclusiva. Fuori da tale ambito il procedimento monitorio non è esperibile.
La competenza per l'ingiunzione
Per l'emissione dell'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. La scelta riflette la natura del procedimento monitorio, in cui il provvedimento è adottato inaudita altera parte sulla base della prova scritta del credito, salvo poi il contraddittorio nella fase di opposizione.
L'opposizione con ricorso
L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone con ricorso, secondo la forma tipica del processo amministrativo. La fase di opposizione apre il contraddittorio pieno: l'ingiunto può contestare il credito e far valere le proprie ragioni, dando luogo a un giudizio a cognizione ordinaria sulla fondatezza della pretesa.
Il coordinamento con la giurisdizione esclusiva
L'istituto si spiega alla luce della giurisdizione esclusiva, in cui il giudice amministrativo conosce anche di diritti soggettivi. Solo in questo perimetro la tutela monitoria, tipicamente pensata per i diritti di credito, trova spazio: ne resta esclusa la materia degli interessi legittimi, dove la pretesa non ha la struttura del diritto patrimoniale azionabile in via monitoria.
Profili pratici
Per avvalersi del decreto ingiuntivo occorre verificare che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva e abbia a oggetto un diritto patrimoniale, e disporre della prova scritta del credito. L'ingiunto che intenda opporsi deve agire con ricorso nei termini, attivando il contraddittorio e la cognizione ordinaria sulla pretesa.
Inquadramento e cautele
Il decreto ingiuntivo amministrativo conferma l'ampliamento degli strumenti di tutela nelle materie di giurisdizione esclusiva, avvicinando la posizione del creditore di diritti patrimoniali a quella riconosciuta davanti al giudice ordinario. Resta però essenziale la corretta qualificazione della controversia: l'erronea individuazione della giurisdizione o della natura della pretesa espone il decreto al rischio di caducazione nella fase di opposizione.
Casi pratici
Caso 1: L'ingiunzione per un credito patrimoniale
Tizio vanta un credito pecuniario in una materia di giurisdizione esclusiva: chiede al presidente del TAR il decreto ingiuntivo sulla base della prova scritta.
Caso 2: L'opposizione con ricorso
L'amministrazione ingiunta contesta il credito e propone opposizione con ricorso, aprendo il contraddittorio pieno.
Caso 3: Il limite della materia
Caia vorrebbe il decreto ingiuntivo in una controversia di interessi legittimi: lo strumento non è esperibile, mancando un diritto patrimoniale in giurisdizione esclusiva.
Domande frequenti
Quando si può chiedere il decreto ingiuntivo al giudice amministrativo?
Nelle controversie di giurisdizione esclusiva aventi a oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale.
Chi emette l'ingiunzione?
Il presidente o un magistrato da lui delegato.
Come si propone l'opposizione?
Con ricorso, che apre il contraddittorio e la cognizione ordinaria.
Vale anche per gli interessi legittimi?
No: il procedimento monitorio presuppone un diritto patrimoniale in giurisdizione esclusiva.
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