- Per i giudizi sulle infrastrutture strategiche e i grandi insediamenti produttivi valgono regole processuali speciali.
- Nella tutela cautelare si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi coinvolti.
- Prevale l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione dell'opera nel bilanciamento cautelare.
- Di norma, anche annullata l'aggiudicazione, la caducazione del contratto è limitata e prevale il risarcimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 125 Codice del Processo Amministrativo — Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione dell’articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie relative:
a) alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; c) alle opere di cui all’articolo 32, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.
Titolo VI – Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I – Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Stesso numero, altri codici
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Commento
Un rito speciale per le grandi opere
L'art. 125 detta ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi, nonché alle connesse attività di espropriazione, occupazione e asservimento. La ratio è bilanciare la tutela giurisdizionale del privato con il rilevante interesse pubblico alla sollecita realizzazione di opere ritenute essenziali per il Paese, evitando che il contenzioso paralizzi interventi di particolare rilievo strategico.
Il bilanciamento nella tutela cautelare
La norma incide soprattutto sulla fase cautelare: in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi. Il giudice è chiamato a una valutazione comparativa allargata, che considera non solo l'interesse del ricorrente, ma anche quello pubblico alla realizzazione dell'opera e quelli dei terzi coinvolti.
La prevalenza dell'interesse alla realizzazione
Nel bilanciamento, assume peso preponderante l'interesse pubblico alla celere esecuzione dell'infrastruttura: la sospensione degli atti è concessa con particolare prudenza, dovendosi ponderare il pregiudizio che la paralisi dell'opera arrecherebbe alla collettività. Si tratta di un'applicazione rafforzata del giudizio di bilanciamento tipico della tutela cautelare.
La sorte del contratto
Per tali controversie la disciplina esclude l'applicazione dell'art. 122 e modula in modo peculiare la sorte del contratto: di regola, anche in caso di annullamento dell'aggiudicazione, la caducazione del contratto è contenuta e la tutela del ricorrente tende a risolversi nel risarcimento per equivalente, per non compromettere la realizzazione dell'opera già avviata. Si privilegia così la continuità dell'intervento rispetto alla privazione di effetti del contratto.
Il coordinamento con la disciplina degli appalti
Le previsioni dell'art. 125 si aggiungono a quelle generali sul contenzioso degli appalti, con esclusione espressa dell'art. 122. Ne risulta un microsistema processuale in cui le esigenze di celerità e di tutela dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera giustificano deroghe e adattamenti rispetto al regime ordinario dell'inefficacia del contratto.
Profili pratici
Chi impugna atti relativi a infrastrutture strategiche deve essere consapevole che la tutela cautelare sarà concessa con criteri più rigorosi e che, anche in caso di esito favorevole nel merito, il rimedio tende a tradursi nel risarcimento più che nel subentro. Conviene perciò impostare la strategia processuale valorizzando la prova del danno e la consistenza dei vizi.
Casi pratici
Caso 1: Il bilanciamento cautelare
Tizio chiede la sospensione degli atti di una grande opera: il giudice valuta le probabili conseguenze per tutti gli interessi e tiene conto dell'interesse pubblico alla realizzazione.
Caso 2: La prevalenza dell'opera
Pur in presenza di un fumus, il giudice nega la sospensione perché la paralisi dell'infrastruttura arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato alla collettività.
Caso 3: Il risarcimento al posto del subentro
Annullata l'aggiudicazione, per non bloccare l'opera già avviata il giudice riconosce a Caia il risarcimento per equivalente anziché il subentro.
Domande frequenti
Perché esistono regole speciali per le infrastrutture strategiche?
Per bilanciare la tutela del privato con l'interesse pubblico alla sollecita realizzazione di opere essenziali.
Come incide la norma sulla tutela cautelare?
Impone di tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi coinvolti, con peso all'interesse pubblico.
Si applica l'art. 122 sull'inefficacia?
No, è espressamente escluso: la sorte del contratto è modulata diversamente.
Quale tutela ottengo di norma?
Tendenzialmente il risarcimento per equivalente, per non compromettere la realizzazione dell'opera.
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