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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti l'impugnazione va notificata a tutte le parti; negli altri casi alle parti interessate a contraddire.
  • A pena di inammissibilità l'impugnazione deve essere notificata ad almeno una delle parti interessate nei termini dell'art. 92.
  • Se manca la notifica a tutte le parti necessarie, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine.
  • L'impugnazione è improcedibile se nessuno integra il contraddittorio nel termine fissato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 Codice del Processo Amministrativo — Parti del giudizio di impugnazione

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. L’impugnazione della sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti è notificata, a tutte le parti in causa e, negli altri casi, alle parti che hanno interesse a contraddire.

2. L’impugnazione deve essere notificata a pena di inammissibilità nei termini previsti dall’articolo 92 ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

3. Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti di cui al comma 1, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui la notificazione deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di trattazione.

4. L’impugnazione è dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.

5. Il Consiglio di Stato, se riconosce che l’impugnazione è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, può non ordinare l’integrazione del contraddittorio, quando l’impugnazione di altre parti è preclusa o esclusa.

6. Ai giudizi di impugnazione non si applica l’articolo 23, comma 1.

Commento

Il contraddittorio nei gradi di impugnazione

L'art. 95 disciplina chi deve essere chiamato nel giudizio di impugnazione, distinguendo a seconda della natura del rapporto processuale. La norma assicura che la fase di gravame si svolga nei confronti di tutti i soggetti la cui posizione sia incisa dalla decisione, in attuazione del principio del contraddittorio (art. 2 c.p.a. e art. 111 Cost.).

Cause inscindibili e cause dipendenti

Quando la sentenza è pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, l'impugnazione deve essere notificata a tutte le parti in causa: l'unitarietà della situazione sostanziale impone una decisione uniforme nei confronti di tutti. Negli altri casi, invece, è sufficiente notificare alle sole parti che hanno interesse a contraddire, perché le posizioni sono scindibili.

La notifica ad almeno una parte e l'inammissibilità

Il comma 2 stabilisce una soglia minima inderogabile: a pena di inammissibilità, l'impugnazione deve essere notificata, nei termini dell'art. 92, ad almeno una delle parti interessate a contraddire. La tempestiva notifica anche a una sola di esse evita la decadenza e consente poi di sanare l'eventuale incompletezza del contraddittorio.

L'integrazione del contraddittorio

Se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti necessarie nelle cause inscindibili o dipendenti, il giudice non dichiara subito l'inammissibilità, ma ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine per la notificazione e la successiva udienza di trattazione. È un meccanismo di recupero che privilegia la decisione nel merito rispetto alla chiusura in rito. L'impugnazione diventa però improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine assegnato.

Profili pratici

Conviene individuare con precisione, già al momento dell'appello, se la causa sia inscindibile, così da notificare a tutti i litisconsorti necessari. In caso di dubbio, è prudente notificare a tutte le parti del primo grado: l'eccesso di prudenza non nuoce, mentre l'omissione può costare l'improcedibilità se l'integrazione non viene poi eseguita.

Cause scindibili e tenuta del giudicato

La distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili non è teorica: nelle prime la decisione deve essere unitaria per tutti i litisconsorti, sicché l'omessa impugnazione verso taluno impone l'integrazione del contraddittorio; nelle seconde il giudicato si forma autonomamente per le parti non raggiunte dal gravame. Individuare correttamente la natura della causa è quindi decisivo per stabilire chi vada chiamato in appello e quali capi della sentenza divengano definitivi nei confronti di chi non sia stato impugnato.

Casi pratici

Caso 1: Causa inscindibile e litisconsorzio

In una graduatoria contestata da più candidati, Tizio appella la sentenza: trattandosi di causa inscindibile, deve notificare l'appello a tutti i candidati interessati, non solo all'amministrazione.

Caso 2: L'ordine di integrazione

Caio ha notificato l'appello solo a una parte necessaria: il Consiglio di Stato ordina l'integrazione del contraddittorio entro un termine, fissando la nuova udienza.

Caso 3: L'improcedibilità per mancata integrazione

Nessuna parte esegue la notifica integrativa nel termine assegnato: il giudice dichiara improcedibile l'impugnazione.

Domande frequenti

A chi va notificata l'impugnazione?

A tutte le parti nelle cause inscindibili o dipendenti; alle parti interessate a contraddire negli altri casi.

Cosa succede se notifico a una sola parte?

Se la notifica tempestiva ad almeno una parte è avvenuta, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio per le altre.

Quando l'impugnazione è inammissibile?

Se non è notificata, nei termini dell'art. 92, ad almeno una delle parti interessate a contraddire.

E se non integro il contraddittorio?

L'impugnazione è dichiarata improcedibile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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